Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32306 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24920/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del foro di Milano, presso il cui studio in Miliano in INDIRIZZO ha eletto domicilio.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO. -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1605/2023 emessa in data 26/04/2023, depositata in data 8/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con intimazione n. 03320199004638808000, l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva all’odierno ricorrente il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 13.785,57, oltre sanzioni ed interessi, di cui alla cartella n. 03320170001224738000 riguardante IRPEF e TFR per l’anno 2012.
Avverso detta intimazione di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Como; si costituiva l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La predetta C.t.p., con sentenza n. 281/2021, accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Lombardia che, con sentenza n. 1605/2023, accoglieva l’impugnazione.
Avverso quest’ultima sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Sul ricorso veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 17/04/2025 e il contribuente presentava istanza di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21/10/2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in rapporto con gli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e artt.139 e 140 c.p.c.
Ed invero, il ricorrente evidenzia che la notificazione di un atto ai sensi dell’ art. 140 c.p.c. non può ritenersi legittima quando emergano elementi, conosciuti o conoscibili da parte del notificante con l’uso dell’ordinaria diligenza, che evidenziano il trasferimento del destinatario dal luogo presso cui la notificazione è indirizzata.
A dimostrazione RAGIONE_SOCIALE conoscibilità del mutamento di residenza da parte dell’Ufficio, il contribuente riferisce che in data del 29 /05/2017, l’RAGIONE_SOCIALE gli ha notificato nella sua residenza milanese l’avviso di irregolarità relativa al modello NUMERO_DOCUMENTO, essendo il suo domicilio fiscale a Milano dal 2016.
Deve preliminarmente rammentarsi che si discute dell’efficacia del mutamento di residenza del contribuente, essendo stata effettuata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale -atto presupposto dell’intimazione di pagamento oggetto d’impugnazione in primo grado -in data 23/06/ 2017, laddove dal certificato storico di residenza dell’odierno ricorrente emerge il suo trasferimento in altro Comune (Milano) dal 26/05/2017.
2.1. Ebbene, l’art. 60, comma 3 del d.P.R. 600/1973 (come modificato dall’art. 37, comma 27, del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modifiche, nella l. n. 248 del 2006) dispone che, per le persone fisiche, ‘le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica’.
Questa Corte, chiarendo il portato RAGIONE_SOCIALE norma predetta, ha evidenziato che deve essere considerata regolare la notifica dell’atto fiscale effettuata entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica al precedente luogo di residenza del contribuente (Cass. 05/05/2017 n. 10967 (Rv. 644162 – 01).
Più di recente, ha specificato anche che gli effetti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE variazione dell’indirizzo del contribuente decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALE comunicazione RAGIONE_SOCIALE variazione a cura del predetto, e non da quello del perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall’Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale
comunicazione agli interessati del relativo adempimento (Cass. 22/12/2021 n. 41137 (Rv. 663527 -01); Cass. 07/11/2024 n. 28733 (Rv. 672642-01)).
Orbene, se è vero che il predetto principio va contemperato con quello sancito dal comma 1 dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE L. 212/2000 (‘ L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso RAGIONE_SOCIALE stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari ‘), è altrettanto vero che esso va in ogni caso interpretato nel senso che non può comportare ‘ oneri aggiuntivi rispetto al modello legale RAGIONE_SOCIALE fattispecie notificatoria compiutamente definito dalle norme del codice di procedura civile e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (…), in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte le norme dello Statuto non possono assurgere a parametro di verifica RAGIONE_SOCIALE legittimità/validità di altri atti fonte di pari rango, ma operano invece sul piano dei principi direttivi ai quali deve fare riferimento il Giudice qualora sussistano oggettivi dubbi interpretativi RAGIONE_SOCIALE norme e degli atti tributari ‘ (Cass. 14/02/2012 n. 5204).
2.2. I giudici d’appello hanno fatto buon governo dei sopra indicati principi.
Esaminando gli atti offerti dalle parti, hanno, infatti, accertato che ‘ dalle date si ricava un primo dato incontestabile: al momento
dell’inizio RAGIONE_SOCIALE procedura ex art. 140 c.p.c. e del compimento RAGIONE_SOCIALE prescritte formalità all’indirizzo del destinatario la constatazione dell’assenza anche di altre persone abilitate e l’affissione dell’Avviso sulla porta dell’abitazione -il contribuente era all’anagrafe ancora residente in Lomazzo, essendo la variazione di residenza successiva. Si noti che secondo il dpr 30 luglio 2012 n. 154 ‘l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni RAGIONE_SOCIALE variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni’ e pertanto la data riportata sul certificato storico prodotto è sicuramente coincidente e riferita (non alla successiva data di trascrizione, ma) allo stesso giorno in cui il contribuente ha dichiarato il di lui trasferimento. Il deposito in Comune dell’atto e l’invio RAGIONE_SOCIALE Raccomandata informativa sono invece successivi alla variazione di residenza ma sicuramente ricompresi nel termine dilatorio dei 30 giorni; documentalmente non vi sono dubbi che la inviata (all’indirizzo di Lomazzo) Raccomandata informativa sia stata poi restituita dalle Poste per compiuta giacenza ‘ ed ancora ‘ Escluso che possa in concreto valere ex art. 6 dello Statuto l’altro argomento difensivo dell’appellato sull’avvenuta ricezione in epoca coeva di altro atto fiscale al ‘nuovo’ indirizzo di Milano – perché trattasi di atto proveniente non dalla RAGIONE_SOCIALE ma da altro Ufficio, e oltre tutto sulla origine e scansioni temporali di tale procedimento notificatorio le indicazioni in atti sono incomplete ‘.
La sentenza evidenzia, poi, che ‘ la procedura ex art. 140 c.p.c. è stata iniziata ricorrendone tutti i presupposti di legge, e che tutte le formalità successive (assistite, sottolinea il collegio, da garanzie ben superiori a quelle RAGIONE_SOCIALE notifica ‘diretta’ a mezzo posta) di cui all’art. 140 così come regolate dall’art. 60 cit. sono state sicuramente adempiute ‘, specificando che ‘ il differimento dell’efficacia temporale RAGIONE_SOCIALE variazioni anagrafiche ha (coerentemente con le altre disposizioni
notificatorie fiscali) come già osservato, finalità semplificatorie e antielusive che verrebbero seriamente pregiudicate se come nel caso che qui interessa, pur realizzate nei termini dei trenta giorni tutte le incombenze prescritte, incluso l’invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa con Avviso di ritorno, la notifica fosse invalida per un ritardo che dipende da attività fuori dalla sfera di controllo del notificante (cfr. in altra fattispecie Cass., n° 2593 del 2006) ‘.
In sostanza, i giudici d’appello hanno accertato che l’ iter notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartella n. NUMERO_CARTA oggetto di contestazione è stato avviato in data antecedente alla variazione anagrafica che ha interessato il contribuente e che lo stesso è stato perfezionato con la piena osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 140 c.p.c., senza che sia emerso alcun concreto elemento che induca a ritenere che l’Ufficio potesse essere a conoscenza, al momento RAGIONE_SOCIALE notifica, del mutamento di residenza intervenuto.
Ciò anche tenendo conto RAGIONE_SOCIALE circostanza addotta dal contribuente, ossia che nello stesso arco temporale un diverso atto fiscale gli è stato notificato presso la nuova residenza. Ed invero, come si è visto, i giudici d’appello hanno in merito congruamente e logicamente motivato che l’alterità dei soggetti notificatori non consente di ritenere che le informazioni a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero anche nella disponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE, considerando peraltro anche il fatto che l’iter notificatorio imputabile all’RAGIONE_SOCIALE è stato avviato dopo il mutamento di residenza del contribuente, mentre quello riferibile all’RAGIONE_SOCIALE in data antecedente a detta modifica.
In conclusione, e per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve ritenersi immune dalle censure mosse con il ricorso in esame che, quindi, deve essere rigettato.
Le spese seguono il criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
4.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme, anch’esse liquidate in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di € 1.150,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME