Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31713 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35462/2018 proposti da:
NOME COGNOME, nata a San Nicola da Crissa (VV) il DATA_NASCITA e residente in Corigliano-Rossano, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), nella qualità di erede unica del de cuius rag. NOME COGNOME, nato a Rossano il DATA_NASCITA e deceduto il 31.01.2015 (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; indirizzo pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale pro tempore ;
Pignoramento verso tersi inesistenza giuridica notifica prodromiche cartelle – Giurisdizione
-avverso la sentenza n. 1419/2018 emessa dalla CTR Calabria in data 15/06/2018 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso un atto di pignoramento verso terzi, notificatogli da RAGIONE_SOCIALE, derivante dal mancato pagamento di ventotto cartelle esattoriali.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza giuridica della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’atto impugnato.
Sull’appello di RAGIONE_SOCIALE, e nel contraddittorio con NOME COGNOME (quale erede del contribuente), la Commissione Tributaria Regionale Calabria dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario , trattandosi di un’opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo. L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la ‘violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c. co. 1 lett. 1) e 3) per motivi attinenti alla giurisdizione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto’.
Preliminarmente, va rilevato che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa – cioè alla sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE –
è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021; conf. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021).
Avendo il ricorrente notificato il ricorso per cassazione al difensore della RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta ex lege l’RAGIONE_SOCIALE, va rinviata la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la rinnovazione della notificazione nel termine all’uopo concesso.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 6.11.2023.