Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32837 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32837 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6595/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3370/2017 depositata il 27/07/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Mai NOME COGNOME COGNOME ha impugnato le comunicazioni preventive di fermo e iscrizione ipotecaria relative ad alcuni debiti della società RAGIONE_SOCIALE di cui è stato socio sino al 2006, denunciando la mancata notifica delle cartelle di pagamento, avvenuta successivamente al suo recesso (più precisamente tra il 2009 ed il 2010, come risulta anche dalla sentenza di primo grado).
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del concessionario della riscossione.
3.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso.
5.Il contribuente ha depositato ulteriore memoria.
6.Fissata l’adunanza camerale del 25 settembre 2024, la causa è stata trattata in camera di consiglio. L’adunanza è stata celebrata con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la motivazione apparente della sentenza; 2) la violazione degli artt. 2495 e 2312 cod.civ., oltre che 12, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che le cartelle di pagamento devono essere notificate ai soci delle società di persone estinte; 3) la violazione degli artt. 1292 e 1306 cod.civ., oltre che 6 e 10 dello Statuto del contribuente e 24 della Costituzione, che esigono la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti del socio receduto; 4) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e, cioè, circa la contestazione svolta in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento alla società, non corrispondenti con quelle indicate nei preavvisi di ipoteca e fermo; 5) la violazione degli artt. 77 e 86
d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che degli artt. 2290, 2291, 2293, 2304 e 2808 cod.civ., atteso che, comunque, le iscrizioni ipotecarie e i preavvisi di fermo, quali atti cautelari, esigono una previa notifica ai soci; 6) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciare sulle eccezioni di nullità che involgevano la quantificazione degli interessi e l’aggio di riscossione, sull’eccezione di prescrizione di una cartella relativa a tassa automobilistica, sul difetto di titolarità in proprietà dell’autovettura oggetto di fermo amministrativo; 7) la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che il socio, a fronte di atto notificato alla società, aveva titolo per contestare nel merito l’atto impositivo o, ad ogni modo, gli atti presupposti a lui non notificati; 8) la violazione degli artt. 10, 24, 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, visto che la cartella di pagamento può essere notificata al solo debitore indicato nel ruolo, mentre in questo caso si è proceduto alla notifica alla società, pur essendo nel ruolo indicato il socio quale debitore.
Il primo motivo è infondato, atteso che la sentenza presenta una motivazione, sia pure alquanto sintetica, idonea a comprendere le ragioni della decisioni consistenti nella ritenuta assenza dell’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di procedere alla notifica della cartella di pagamento, già notificata alla società ancora attiva, anche nei confronti del socio e nella impossibilità del socio (non destinatario di detta notifica) di contestare la cartella di pagamento nel merito, una volta venutone a conoscenza.
3.Il secondo motivo, per come formulato, non è pertinente rispetto alla decisione, in cui non si discute della responsabilità del socio all’esito dello scioglimento e cancellazione della società, ma semplicemente della sua responsabilità quale socio illimitatamente responsabile nel periodo in cui è sorto il debito tributario.
4.Il terzo ed il settimo motivo, che sono connessi, vanno trattati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
In linea di principio sussiste la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall’art. 2291, primo comma, cod. civ., per i debiti della società in nome collettivo, anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un’espressa deroga. Ne consegue che il socio è sottoposto all’esazione del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5, 1° ottobre 2014, n. 20704). Invero, poiché l’accertamento effettuato nei confronti di una società di persone ha effetto anche riguardo al socio illimitatamente responsabile, l’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare a quest’ultimo l’avviso di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta, potendo limitarsi a notificargli l’avviso di mora o la cartella di pagamento, rimanendo salva la possibilità, per lo stesso socio, di contestare, mediante l’impugnazione di tali atti, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che si abbia violazione alcuna del suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11615).
Si è, però, precisato che, in tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, nel caso in cui il socio sia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica alla stessa dell’avviso di accertamento (o, comunque, del primo atto impositivo), l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare tale atto anche al socio ovvero, in difetto di notifica, la cartella di pagamento successivamente emessa e notificata al socio non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento
precedentemente notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa, atteso che – diversamente dall’ipotesi in cui il recesso abbia luogo in epoca successiva alla notifica dell’avviso di accertamento alla società – non avendo qui il socio il potere di consultare i documenti relativi alla stessa, a norma dell’art. 2261 cod.civ., si determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa (Cass., 22 gennaio 2020, n. 1281 e Cass., 7 marzo 2024, n. 6197).
Peraltro, nel caso di omessa notifica al socio, a questi deve riconoscersi la possibilità, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare, unitamente alla cartella di pagamento, anche tutti gli atti presupposti eventualmente non notificati, facendo valere vizi propri di quelli (Cass., 25 maggio 2018, n. 13113).
Da tali premesse deriva l’erroneità della decisione impugnata, che, invece, ha escluso in modo radicale sia la necessità della notificazione nei confronti del socio degli atti impositivi e delle cartelle di pagamento, sia la possibilità, da parte del socio, di impugnare per vizi propri gli atti precedentemente non notificatigli e notificati esclusivamente alla sola società.
5.Gli ulteriori motivi risultano assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del terzo e del settimo.
6.In conclusione, devono essere accolti il terzo ed il settimo motivo, rigettati il primo ed il secondo ed assorbiti tutti gli altri. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il settimo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024.