Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
NOME ;
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2013 -Srl con ristretta base partecipativa – Notifica al mero socio Non amministratore -Conseguenze.
-intimato –
avverso
la sentenza n. 10955, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 14.12.2018, e pubblicata il 18.12.2018;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME, socio ma non legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Srl, avente ristretta base partecipativa, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggior reddito conseguito dalla società, ai fini Ires, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2013.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento contestando, in primo luogo, la violazione RAGIONE_SOCIALE regole in materia di applicazione degli studi di settore. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva e replicava innanzitutto affermando il difetto di legittimazione del mero socio ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. La CTP respingeva il ricorso del contribuente, ritenendo che si vertesse in materia di accertamento analiticoinduttivo e, comunque, che l’accertamento societario era stato regolarmente notificato alla società, ed il mero socio non era legittimato ad impugnarlo.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, riproponendo i propri argomenti, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. L’Amministrazione finanziaria resisteva e proponeva impugnazione incidentale con la quale contestava l’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione ad impugnare l’accertamento societario del ricorrente (sent. CTR, p. II s.). La CTR riteneva che il mero socio non sia legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento avverso l’atto impositivo indirizzato alla società RAGIONE_SOCIALE, ma accoglieva il gravame principale nei limiti in cui riteneva provato che l’avviso di accertamento societario gli fosse stato comunque notificato ed aveva perciò interesse a contestarlo, e rigettava l’appello incidentale, compensando le spese di lite.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso a mezzo EMAIL consegnata presso il difensore costituito in grado di
appello il 12.3.2020, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non ha esaminato l’appello incidentale proposto, e lo ha rigettato con motivazione puramente apparente.
Censura l’Amministrazione finanziaria che il giudice del gravame non ha pronunciato sul nucleo fondante dell’appello incidentale, con il quale si domandava di accertare che al contribuente era stato notificato un plico contenente sia l’avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione conseguito (anche se con erronea indicazione del numero) sia, per conoscenza, l’accertamento societario, peraltro separatamente e regolarmente notificato alla società. Lamenta pertanto che la CTR ha esaminato superficialmente la documentazione prodotta, concludendo che al contribuente fosse stato notificato l’accertamento societario, che era invece un mero allegato.
Invero la CTR, pur proponendo una motivazione non impeccabile, ha pronunciato con chiarezza sulla domanda che era stata proposta dal contribuente, il quale aveva lamentato che era stato notificato a lui, mero socio privo di legittimazione, un avviso di accertamento rivolto nei confronti della società, proponendo soltanto mere considerazioni in ordine all’accertamento che l’Amministrazione finanziaria allega di avere notificato al socio in materia di reddito di partecipazione, che il contribuente sostiene di non aver ricevuto e che comunque non ha impugnato, e non costituisce pertanto l’oggetto di questo giudizio.
Peraltro questa Corte ha già avuto occasione di precisare che ‘nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo
raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l’ id quod plerumque accidit , ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione’, Cass. sez. V, 26.11.2019, n. 30787; e l’Amministrazione finanziaria neppure illustra come avrebbe assicurato la prova che su di essa gravava.
Il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta pertanto infondato e deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE .
Così deciso in Roma, il 19.2.2025.