Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28500 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28500 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1066/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE SORRENTO
-intimato-
avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 4366/2017 depositata il 12/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 4366/13/2017 che aveva respinto l’appello avverso la decisione della
CTP di Napoli n. 15873/2016 la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta, avverso avviso di accertamento ICI 2010, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e, secondo quanto lamentato dalla ricorrente notificato nel luogo ove quest’ultima aveva la residenza.
Il Comune di Sorrento è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c.
1.1. La ricorrente invoca la dedotta efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio della sentenza della CTP di Napoli del 19.10.2016, resa tra le stesse parti in relazione all’anno di imposta 2009 (prodotta in atti nel corso del giudizio e munita di attestazione del formale passaggio in giudicato) con la quale era stato accolto il ricorso della contribuente sul seguente rilievo: <>.
Con il secondo motivo censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., denunciando, violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. nonché dell’art. 2291 c.c. assumendo la CTR avrebbe errato nel rigettare l’appello sul rilievo che la contribuente, quale socia di una sRAGIONE_SOCIALE, era obbligata in solido ed illimitatamente ai sensi dell’art. 2291 c.c. in riferimento alle
obbligazioni sociali di ogni specie, tra cui quelle tributarie, ‘con la conseguente sua legittimazione a ricevere la notifica di avvisi di accertamento gravanti sulla società’.
Con il terzo motivo deduce, ex. art 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 504/1992 assumendo che, erroneamente, i giudici d’appello avevano individuato, in via esclusiva, nel proprietario del fondo rustico (la società RAGIONE_SOCIALE) il soggetto passivo ICI non considerando che, nel caso in esame, sull’ immobile in questione gravava il diritto d’uso nascente dal contratto stipulato tra la società e la signora COGNOME NOME in data 15 dicembre 1992 sicché legittimata passiva alla corresponsione del tributo, con conseguente riconoscibilità dell’agevolazione prevista per i soggetti operanti in agricoltura, era la signora NOME COGNOME quale figlia della signora COGNOME NOME (deceduta) ed unica subentrante tra gli eredi sulla scorta delle normativa di cui alla legge n. 203/1982.
Il ricorso deve essere rigettato, pur dovendosi provvedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384 ult. co. c.p.c.
Il primo motivo è infondato.
5.1. Come statuito costantemente da questa Corte, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 22 luglio 2021, n. 20977; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723).
Occorre evidenziare, infatti, che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici -per identità di soggetti, causa petendi e petitum, per la cui variazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione -ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (cfr. Cass. nn. 5967/2015, 12763/2014, 763/2014).
Ne deriva che la sentenza richiamata, riguardando altra annualità e profili prettamente interpretativi delle norme di riferimento, non può dispiegare l’effetto vincolante dedotto.
Il secondo motivo è infondato ma, come anticipato, occorre procedere alla rettifica in diritto della motivazione mentre rimane assorbito il terzo motivo.
6.1. Dall’esame dell’avviso di accertamento, ritualmente trascritto in ricorso, emerge che l’atto impositivo de quo (recante la seguente intestazione:<>), rivolto alla società, fu notificato a quest’ultima mediante consegna in ‘mani proprie’ della ricorrente con la seguente attestazione risultante dalla (trascritta) relata di notifica (<<II sottoscritto Messo Comunale del Comune di Sorrento dichiara di aver oggi notificato copia del presente atto al Sig. NOME COGNOME NOME c/o SOCIO COGNOME NOME consegnandolo nelle mani proprie (qualifica titolare) SOCIO».
6.2. Va premesso che l'amministrazione e la rappresentanza di una società in nome collettivo spettano, generalmente, a ciascun RAGIONE_SOCIALE disgiuntamente dagli altri. Sono ammessi, tuttavia, patti contrari e i soci, in sede di costituzione della società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione congiunta sia per l'attività ordinaria che per la straordinaria, oppure disgiunta solo per l'ordinaria e congiunta per la straordinaria; è anche possibile riservare l'amministrazione ad alcuni soltanto d ei soci.
Orbene premesso che nel caso in esame non risulta né vi è prova dalle complessive emergenze processuali che la ricorrente fosse, all'epoca dei fatti, amministratrice della società deve trovare applicazione il principio per cui in tema di accertamento tributario, non è valida la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di una società in nome collettivo in un luogo diverso dalla sede della società, non potendo considerarsi la stessa effettuata a mani proprie in quanto non effettuata a mani del legale rappresentante della società, ed essendo principio generale quello secondo cui (salvo nel caso di mancata registrazione della società) il potere di rappresentanza spetta al solo amministratore. (Cass. Sez. 5, 05/11/2008, n. 26540, Rv. 605518 – 01).
Per notifica a mani proprie nei confronti di una persona giuridica deve infatti intendersi solo quella effettuata a mani del legale rappresentante (Cass. 11175/04, 4785/07). Né può ritenersi, per le ragioni anzi cennate, che la socia di RAGIONE_SOCIALE sarebbe di regola titolare dei poteri di amministrazione: la presunzione di rappresentanza sociale in capo ad ogni RAGIONE_SOCIALE sussiste, infatti, per le società in nome collettivo solo nel caso di mancata registrazione della società (art. 2297 c.c., comma 2), essendo viceversa principio generale quello secondo cui il potere di rappresentanza spetta al solo amministratore (art.2298 c.c.). La nullità della notifica dell'atto impositivo non è, peraltro, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc , la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c. (Cass. Sez. 5, 16/06/2025, n. 16163, Rv. 675138 – 01), ma nel caso in esame il
ricorso non risulta proposto dalla società contribuente (la RAGIONE_SOCIALE) sicchè nessuna sanatoria si è verificata.
6.3. Occorre, pervero, rilevare che, come desumibile dagli atti, il presente giudizio ha ad oggetto un atto impositivo che il Comune di Sorrento ha redatto nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, che ha inteso notificare nelle mani del suo legale rappresentante, ritenendo che fosse l'odierna ricorrente in quanto socia. Quest'ultima ha ricevuto la notificazione, ma in realtà non aveva alcun titolo di legittimazione per ricevere l'atto impositivo rivolto non nei suoi confronti a titolo personale, bensì a lei quale rappresentante della società, qualifica che, però, per le ragioni suindicate non risulta che a lei competeva, essendo una semplice socia. Invero, come risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata, mai contestato, l'avviso di accertamento, indirizzato nei confronti della società, fu notificato alla ricorrente in qualità di socia della stessa.
Ne discende che NOME COGNOME non possedeva la legittimazione a proporre il presente giudizio, ed il suo ricorso risultava, fin dall'origine, inammissibile.
In proposito questa Corte ha confermato che 'la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio', Cass. sez. V, 28.9.2021, n. 26209 (conf. Cass. sez. V, 5.10.2004, n. 19870). Non si è del resto mancato di specificare che 'in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la legittimazione processuale delle parti, deve cioè verificare se il
soggetto che ha dichiarato di agire o contraddire in nome e per conto dell'ente abbia anche dichiarato di fare ciò in una veste astrattamente idonea, per legge o per espressa disposizione statutaria, ad abilitarlo alla rappresentanza processuale dello stesso ente; in difetto di tale prova, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile, in quanto promossa da soggetto non legittimamente rappresentato in giudizio. (Principio enunciato in riferimento al consigliere delegato di una società per azioni)', Cass. sez. II, 25.10.2011, n. 22101.
Ed, ancora, è stato affermato (vedi Cass. 23000/2010) che quello di far valere in giudizio la nullità di una notificazione indirizzata alla società è sicuramente un diritto del soggetto cui è diretta la notificazione stessa, non del diverso soggetto presso il quale sia stata eseguita erroneamente, secondo il principio già enunciato da questa Corte (Cass. n. 19870 del 2004; n. 29628 del 2008), che ha affermato: "La persona fisica che, pur avendole ricoperto in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamen te eseguito l'atto notificatorio. L'applicazione di tale principio comporta, nel caso di specie, che il potere di far valere la nullità eseguita ad un soggetto diverso da proprio rappresentante legale competeva alla società e che solo tale circostanza avrebbe sanato la dedotta nullità per avere comunque l'atto impugnato raggiunto il suo scopo.
6.4. Il ricorso introduttivo, quindi, risulta proposto non dal soggetto a ciò legittimato, cioè la detta società a mezzo del proprio legale rappresentante, bensì dalla RAGIONE_SOCIALE priva non soltanto del potere ma anche dell'interesse a far valere in nome proprio gli
interessi della società; infatti, quello di far valere in giudizio la nullità di una notificazione indirizzata alla società è sicuramente un diritto del soggetto cui è diretta la notificazione stesso, non del diverso soggetto presso il quale sia stata stessa.
6.5. Difettando NOME COGNOME del potere di ricorrere avverso l'alto impositivo in materia di imposta ICI diretto nei confronti della società non essendo la stessa la destinataria in proprio della notifica effettuata alla società e da lei ricevuta (oltre a non avere la legale rappresentanza di tale società), l'odierna ricorrente non poteva far valere con ricorso la nullità di tale notifica neppure in proprio, per non averne l'interesse mancando della relativa legittimano ad causam.
In conclusione disatteso il primo motivo; modificata la motivazione nei termini suddetti in relazione al secondo motivo nel senso dell'originaria inammissibilità del ricorso introduttivo, assorbito il terzo, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
visto l'art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 9 settembre 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)