LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Notifica al portiere: valida senza raccomandata

Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo la nullità della notifica, avvenuta tramite consegna al portiere senza il successivo invio della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ufficio finanziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario. Di conseguenza, la notifica al portiere è da considerarsi valida e perfezionata al momento della consegna, senza necessità di ulteriori avvisi, invertendo l’onere della prova a carico del destinatario.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)
Pubblicato il 5 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Notifica al Portiere: Quando è Valida Senza Avviso?

La validità della notifica al portiere di un atto fiscale, come una cartella di pagamento, è un tema ricorrente e di grande importanza pratica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su un punto cruciale: l’obbligo di inviare la raccomandata informativa al destinatario. La Suprema Corte ha stabilito che, quando la notifica è eseguita direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo posta, la consegna al portiere è sufficiente a perfezionare l’atto, senza necessità di ulteriori comunicazioni.

I Fatti di Causa

Il caso nasce dal ricorso di una contribuente contro una cartella di pagamento relativa a tasse sui rifiuti (Tares-Tia). La contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della raccomandata informativa a seguito della consegna della cartella al portiere dello stabile. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) le aveva dato ragione, dichiarando nulla la cartella proprio per la mancata spedizione di questo secondo avviso, ritenendolo un adempimento essenziale.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato le norme previste per le notifiche effettuate dagli ufficiali giudiziari a una fattispecie differente: la notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ente impositore.

La Distinzione Chiave nella Notifica al Portiere

Il cuore della questione giuridica risiede nella distinzione tra due diverse modalità di notificazione:

1. Notifica eseguita dall’Ufficiale Giudiziario (art. 139 c.p.c.): Quando è un ufficiale giudiziario a consegnare l’atto al portiere, la legge (art. 139, comma 4, c.p.c.) impone l’invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario per avvisarlo dell’avvenuta consegna. L’omissione di questo passaggio rende la notifica nulla.
2. Notifica eseguita direttamente dall’Ufficio Finanziario a mezzo posta (L. n. 890/1982): Quando l’ente impositore, come l’Agenzia delle Entrate, si avvale direttamente del servizio postale per notificare un atto, non si applicano le norme del codice di procedura civile, bensì quelle specifiche che regolano il servizio postale per la consegna dei plichi raccomandati.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha ribadito il suo orientamento consolidato. I giudici hanno chiarito che, nel caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario. Queste norme non prevedono l’obbligo di inviare una raccomandata informativa dopo la consegna al portiere.

La notifica si considera perfezionata nel momento in cui il plico viene consegnato al domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento viene sottoscritto dalla persona che lo riceve (in questo caso, il portiere). Non è neppure necessario che sull’avviso sia specificata la qualità di chi ha firmato.

Inoltre, opera la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c.: l’atto si presume conosciuto dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. Spetta a quest’ultimo, se vuole contestare la notifica, fornire la prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Per i contribuenti, significa che non è possibile eccepire la nullità di una notifica di un atto fiscale consegnato al portiere solo perché non è seguita la raccomandata informativa, se la notifica è stata effettuata direttamente dall’ente impositore tramite il servizio postale. La firma del portiere sull’avviso di ricevimento è sufficiente a considerare l’atto regolarmente notificato.

Di conseguenza, l’onere della prova si inverte: è il contribuente a dover dimostrare l’impossibilità incolpevole di aver avuto notizia dell’atto, una prova spesso difficile da fornire. Questa pronuncia consolida un principio di semplificazione e certezza nelle procedure di notificazione fiscale, ma richiede ai cittadini la massima attenzione nella gestione della corrispondenza consegnata a terzi presso il proprio domicilio.

Quando un atto fiscale viene notificato direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo posta e consegnato al portiere, è necessario inviare anche la raccomandata informativa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, in caso di notificazione diretta a mezzo posta da parte dell’ufficio finanziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario. Pertanto, la consegna al portiere perfeziona la notifica senza la necessità di inviare la raccomandata informativa prevista dall’art. 139 c.p.c.

Qual è la differenza tra la notifica fatta da un ufficiale giudiziario e quella fatta direttamente dall’ufficio finanziario?
La notifica eseguita da un ufficiale giudiziario è soggetta alle regole del Codice di Procedura Civile (es. art. 139 c.p.c.), che prevedono l’invio della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere. La notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ufficio finanziario, invece, segue le norme della Legge n. 890/1982 e del servizio postale, che non richiedono tale adempimento.

Come può un contribuente contestare una notifica al portiere se sostiene di non aver mai ricevuto l’atto?
Il contribuente deve superare la presunzione di conoscenza prevista dall’art. 1335 c.c. Deve provare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto. La semplice negazione di averlo ricevuto non è sufficiente, poiché la firma del portiere sull’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta consegna all’indirizzo.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati