Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21433/2022 proposto da:
Agenzia delle Entrate -Riscossione (C.F./P.IVA: P_IVA), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del Procuratore Speciale, NOME COGNOME giusta procura speciale in Notar NOME COGNOME -Roma (rep. n. 177893, racc. n. 11776 del 02/05/2022), rilasciata da Agenzia delle Entrate -Riscossione, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), che la rappresenta e difende giusta mandato firmato digitalmente in calce al ricorso (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL;
-ricorrente – contro
COGNOME NOMECOGNOME
Cartella pagamento Tares-
COGNOME -portiere
Notificazioni al
-intimata –
-avverso la sentenza n. 5135/2022 emessa dalla CTR Sicilia in data 06/06/2022 e notificata il 21/06/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di Causa
NOME NOME proponeva appello avverso la sentenza n. 1135 10 20 CTP di Palermo depositata il 22.5.2020 con la quale era stato rigettato il suo ricorso contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA Taresraccomandata informativa a seguito della consegna al portiere dello stabile della cartella.
La CTR della Sicilia accoglieva il gravame, affermando che la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. e che irrilevante era, sotto tale profilo, la copia della distinta cumulativa di accettazione raccomandate prodotta da RAGIONE_SOCIALE, essendo un atto
Tia 2009/2010, ribadendo la mancata notifica della meramente interno.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi. NOME non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, 139 c.p.c. e 1335 c.c., per non aver la CTR considerato che, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivament e la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario.
1.1. Il motivo è fondato.
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).
In particolare, se la notifica degli atti impositivi avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
Ne consegue altresì che, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico
sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022).
Dalle considerazioni che precedono deriva che errata è l’affermazione della CTR secondo cui la cartella impugnata era nulla, siccome consegnata al portiere senza l’invio della prescritta raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999, per aver la CTR escluso la possibilità di procedere alla notificazione della cartell a di pagamento avvalendosi per l’espletamento di un segmento dell’ iter di notifica (la spedizione della ‘raccomandata informativa’) del servizio reso da un operatore postale privato e che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta potesse essere validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che l’orientamento sulla questione principale si è consolidato tra il 2021 ed il 2022, per compensare quelle relative ai gradi di merito.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al rimborso di quelle del presente giudizio, che liquida in € 1.875,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 16.5.2025.