Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34115 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34115 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24370/2024 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Latina, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro-tempore;
RAGIONE_SOCIALE (CF: CODICE_FISCALE) in persona del legale rapp.te pro tempore;
entrambe rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
-controricorrenti –
-avverso la sentenza n. 1010/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di II grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia in data 18/03/2024, pubblicata in data 8/4/2024 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal Consigliere AVV_NOTAIOssa
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava l’avviso di intimazione di pagamento n. 068202290037086 02/000, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE -con il quale veniva intimato il pagamento di €. 987.629,73, deducendo l’omessa notificazione degli atti presupposti e la conseguente nullità dell’intimazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di RAGIONE_SOCIALE rigettava il ricorso, evidenziando la rituale notificazione, avvenuta tramite messo comunale e mediante consegna al portiere, degli avvisi di accertamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali costituenti gli atti presupposti RAGIONE_SOCIALE impugnata intimazione di pagamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia rigettava il gravame proposto dal contribuente, rilevando che gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento erano stati regolarmente notificati mediante consegna al portiere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. Affermava, in particolare, la Corte che, dagli atti prodotti in giudizio, emergevano sia la ritualità RAGIONE_SOCIALE notificazione a mani proprie del contribuente o al portiere dello stabile di residenza del contribuente stesso, sia la prova a supporto RAGIONE_SOCIALE stessa notificazione, tenuto conto che nel caso di specie, alla luce di quanto previsto dall’articolo 60 D.P.R. n. 602 e dell’espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 139 cod. proc. civ. e la consegna ad uno dei soggetti ivi individuati, era stata data notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, circostanza questa acclarata dagli atti prodotti in giudizio dall’appellata RAGIONE_SOCIALE per le cartelle di pagamento e dalla intervenuta RAGIONE_SOCIALE per gli avvisi di accertamento. Osserva, inoltre, che l’avviso di intimazione , come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE,
recava l’indicazione del <>.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., essendo stati le cartelle e gli avvisi di accertamento notificati mediante consegna al portiere, senza che fosse chiaramente attestata l’assenza del destinatario e senza dar atto di aver svolto le formalità prescritte dall’art. 139 cod. proc. civ.
1.1. Ad avviso del ricorrente, il messo notificatore: a) non ha attestato chiaramente l’assenza del destinatario e non ha dato atto di aver svolto le prescritte formalità di cui all’art. 139 c.p.c.; b) non ha dato atto RAGIONE_SOCIALE mancata reperibilità presso la abitazione del destinatario e, parimenti, non lo ha fatto con riferimento agli altri
soggetti abilitati ex lege a ricevere l’atto ; c) ha omesso di attestare l’assenza del destinatario e le vane ricerche effettuate in relazione alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere la notifica del provvedimento.
1.2. Le controricorrenti sollevano eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza e deducono l’infondatezza del ricorso.
Il motivo, che pur prospetta profili di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. per difetto di autosufficienza con riguardo al contenuto degli atti di notifica, è destituito di fondamento.
La Corte di giustizia tributaria di II grado ha specificamente rilevato che <>.
Riscontrato l’adempimento relativo alla trasmissione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa, e sulla circostanza non vi sono contestazioni da parte del contribuente, deve richiamarsi il principio di diritto secondo il quale si ritiene sanata per raggiungimento dello scopo la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione (Cass., 4 febbraio 2025 n. 2782; 18 agosto 2022, n. 24899; Cass., 4 aprile 2018, n. 8293; Cass., 9 agosto 2017, n. 19795).
Il contribuente, che ha incentrato le sue censure sul contenuto
RAGIONE_SOCIALE relate di notifica -peraltro con motivo carente RAGIONE_SOCIALE trascrizione integrale RAGIONE_SOCIALE stesse e non supportato dall’allegazione degli atti corrispondenti (Cass. n. 31938/2018; n. 5185/2017; n. 6288/2025) -si è limitato, sul punto, ad affermare genericamente che la successiva comunicazione, a mezzo raccomandata, non sana la nullità, se non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell’avvenuta notificazione. Ha, tuttavia, completamente omesso di precisare sotto quali specifici profili e rispetto a quali elementi, la raccomandata informativa non sarebbe stata eventualmente funzionale allo scopo.
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida nella misura di €. 11.000,00 per compensi professionali, €. 200,00 per esborsi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 13.11.2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME