Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34684 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34684 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28763/2016 R.G. proposto da AVV. COGNOME difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE incorporante RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2761/2016 depositata l’11 maggio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
L’avv. NOME COGNOME impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’atto di pignoramento presso terzi
ex art. 72 -bis del D.P.R. n. 602 del 1973 notificatogli dall’agente della riscossione Equitalia Nord s.p.a., nonché la presupposta cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa a crediti di natura tributaria e non tributaria, e il sottostante ruolo ivi riprodotto, di cui assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a sèguito della detta notificazione.
La Commissione adìta, rilevato in via pregiudiziale il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione dell’atto di pignoramento e ai crediti di natura non tributaria portati dalla cartella di pagamento opposta, dichiarava per il resto inammissibile il ricorso del contribuente, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che con sentenza n. 2761/2016 dell’11 maggio 2016 rigettava l’appello della parte privata.
A fondamento della pronuncia resa, il collegio regionale osservava che: -la notificazione della cartella di pagamento era stata validamente eseguita presso la residenza del destinataria, sita in Milano alla INDIRIZZO mediante consegna nelle mani del custode dello stabile, che nell’occasione si era espressamente qualificato al messo notificatore come ; -il ricorso era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla detta notificazione, sicchè correttamente i primi giudici ne avevano dichiarato la tardività; -il rilievo risultava «assorbente e dirimente rispetto ad ogni altra ulteriore questione controversa» .
Avverso questa sentenza il Quarta ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti e tre i motivi di ricorso sono stati formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
1.1 Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 139 c.p.c..
1.2 Si contesta l’affermazione della CTR secondo cui la notificazione dell’impugnata cartella di pagamento doveva ritenersi validamente eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. mediante consegna nelle mani del portiere dello stabile ove risiede il destinatario, qualificatosi al messo notificatore come .
1.3 Si obietta, in proposito, che il consegnatario aveva fatto esplicito riferimento alla sua qualità di portiere, sicchè nella relata di notifica occorreva attestare le vane ricerche delle altre persone abilitate alla ricezione dell’atto a mente del comma 2 del predetto articolo.
Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 139, comma 4, c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver a torto reputato sufficiente, ai fini della validità della notifica, la mera attestazione, da parte del messo notificatore, della spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c., quando invece sarebbe stato necessario acquisire una .
Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere inapplicabile il principio di non contestazione con riferimento all’eccepita insussistenza della qualità di soggetto abilitato alla notifica in capo
al messo incaricato da Equitalia del recapito dell’atto.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe le restanti censure.
4.1 La CTR lombarda ha ritenuto che la notifica dell’impugnata cartella di pagamento fosse stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. mediante la consegna di copia dell’atto nelle mani del del destinatario, sito in Milano alla INDIRIZZO il quale <nell'occasione si e (ra) specificamente dichiarato al messo notificatore non meramente tale (custode dello stabile), ma anche e specificamente 'incaricato al ritiro', come espressamente risulta (va) dalla relata» .
4.2 A sostegno della decisione assunta ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, qualora il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come 'addetto al ritiro', senza alcun riferimento alle concomitanti funzioni connesse all'incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata; presunzione che può essere vinta soltanto da una rigorosa prova contraria offerta dal destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo (e non il quarto) comma dell'art. 139 c.p.c. (cfr., ex ceteris , Cass. n. 28902/2017, Cass. n. 24933/2017, Cass. n. 5220/2014, Cass. n. 18492/2012, Cass. n. 24798/2005).
4.3 Ciò posto, dalla stessa ricostruzione in fatto operata dal collegio regionale emerge come il surriferito principio di diritto non sia stato correttamente applicato al caso di specie.
4.4 Invero, l'indirizzo dianzi richiamato si attaglia all'ipotesi in cui la notificazione di un atto sia stata eseguita mediante consegna a persona nominativamente individuata che, pur svolgendo le mansioni di portiere dell'edificio, si sia qualificata all'ufficiale giudiziario (o messo notificatore) esclusivamente come , senza fare alcun riferimento al suo incarico di portiere.
4.5 Tale non è, in tutta evidenza, la situazione ricorrente nella
fattispecie concreta, avendo i giudici «a quibus» acclarato che la cartella di pagamento di cui trattasi fu consegnata a persona che dalla relata di notifica risultava essersi qualificata non solo come , ma anche come ; espressione, quest’ultima, che si presta ad essere intesa -salvo diverso accertamento in fatto, mancato nel caso in esame -come un’implicita spendita della qualità di portiere, rientrando, di regola, le attività di vigilanza e custodia del palazzo nell’incarico di portierato (sull’argomento si vedano Cass. n. 12298/2003, Cass. n. 1638/1990, Cass. n. 962/1986).
4.6 Alla luce delle esposte considerazioni, ha dunque errato la CTR nell’affermare che la notificazione doveva considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. e che, conseguentemente, il messo notificatore non era tenuto ad attestare nella relata l’assenza «in loco» degli altri soggetti indicati dalla norma (persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda).
4.7 A tale ultimo proposito, si rammenta che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di notifica a mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che del mancato rinvenimento del destinatario, anche delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto.
4.8 Il relativo accertamento, pur non dovendo necessariamente tradursi nell’uso di formule sacramentali, richiede comunque una chiara attestazione dell’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139, comma 2, c.p.c., secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita, con la conseguenza che, in difetto di tale attestazione, la notificazione risulta affetta da nullità (cfr. Cass. n. 3732/2019; nello stesso senso, Cass. n. 19831/2021 e Cass. n. 3595/2017).
4.9 D’altro canto, se è pur vero che la nullità della notifica eseguita mediante consegna al portiere dello stabile, senza che l’ufficiale giudiziario abbia attestato nella relata il mancato rinvenimento
delle persone indicate nell’art. 139, comma 2, c.p.c., può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo ove sussista la prova della ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione (cfr. Cass. n. 24899/2022, Cass. n. 18484/2021, Cass. n. 28690/2019), è nondimeno vero che un simile accertamento non è stato compiuto dalla CTR, la quale si è limitata a rilevare che risultava attestata la sola spedizione della raccomandata informativa in parola.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione