Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 725/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE;
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 4800/2022 depositata il 20/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE impugnava l’intimazione di pagamento per € 23.098,93 relativa a pregressa cartella di pagamento, asseritamente notificata il 28.8.2003, portante iscrizione a ruolo di imposte dirette e Iva per l’anno 1999.
Eccepiva la nullità dell’atto per l’omessa previa notifica della cartella di pagamento, notificata a mano del portiere ma la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Palermo rigettava il ricorso, affermando la regolarità della notifica della cartella di pagamento prodromica.
Contro questa decisione ha proposto appello la contribuente la quale ha censurato la sentenza riproponendo le deduzioni formulate nel giudizio di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello, osservando quanto segue: la cartella di pagamento prodromica all’avviso di intimazione era stata notificata con consegna a mani del portiere in data 28.8.2003; la norma rilevante nella fattispecie in questione era costituita dall’art. 60 del d.P.R. 600/73 che, nella formulazione vigente ratione temporis , non prevede l’invio di alcuna raccomandata informativa nel caso in cui il consegnatario non sia il destinatario dell’atto . Sicché, secondo la CTR, la notifica era stata regolarmente effettuata e la pretesa erariale era divenuta definitiva; inoltre, non si era verificata alcuna prescrizione, non essendo decorso il termine decennale tra la notifica della cartella (28.8.2003) e la notifica dell’intimazione di pagamento (24.4.2013).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente che si è affidata a due motivi.
E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce « violazione degli artt. 26 del d.p.r. 602/1973 e 139 comma 4, c.p.c. in relazione all’art. 60 del d.p.r. 600/1973 (art. 360 comma 1 n. 3 cpc)», perché la notifica ai sensi degli artt. 137 e segg., eseguita con consegna dell’atto al portiere, richiedeva l’invio di raccomandata informativa.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo l’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 nella versione applicabile ratione temporis, «La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità’ stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune».
1,3. La notifica delle cartelle delle quali si discute è stata eseguita dal messo notificatore; non si versa, dunque, in ipotesi in cui l’agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26 d.P.R. n. 602, del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento. Deve farsi rinvio alle « forme previste dalla legge », tra cui l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, che costituisce norma speciale applicabile alla « notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente» e secondo cui la notifica è « eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, salve le modifiche introdotte dalla disposizione» . Si prevede al punto b) che « il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto ». E’ ben vero che s oltanto a decorrere dal 12.8.2006 la norma è stata modificata introducendo una lettera b-bis con la previsione che « Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata » ma il generale richiamo degli artt. 137 e segg. integrava la disciplina con la previsione di cui all’art. 139 comma 4 c.p.c., secondo cui « Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata» (Cass. n. 12181 del 2013; Cass. n. 16164 del 2003).
1.4. Secondo quanto risulta dalla relazione di notificazione, trascritta per autosufficienza in ricorso, il modulo riporta la stampigliatura ‘ della consegna ho informato il contribuente con raccomandata nei casi in cui all’art. 139, comma 4 del c.p.c.’ , ma non vi è alcuna evidenza dell’effettivo invio della raccomandata mancando l’indicazione degli estremi della raccomandata informativa. Il vizio determina invalidità della notifica: nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, c.p.c. l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Cass. n. 17915 del 2008; Cass. n. 7667 del 2009)
Resta assorbito il secondo motivo, con cui si deduce « violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4) c.c. e art. 20, comma 3, del d.lgs. 472/1997 (art. 360 cpc comma 1 n.3 c.p.c.)», perché il
termine di prescrizione decennale riguardava il tributo ma non gli interessi e le sanzioni per i quali si applica il termine quinquennale.
Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e può altresì decidersi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, accogliendo il ricorso iniziale della contribuente con annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono i presupposti per compensare integramente spese del merito mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono porsi a carico della soccombente.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e decidendo la causa nel merito accoglie il ricorso iniziale della contribuente con annullamento dell’atto impugnato;
compensa interamente tra le parti le spese relative al merito e condanna la controricorrente al pagamento a favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.200,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.