Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26807 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5628/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
-controricorrente-
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE n. 3373/2015 depositata il 28/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che NOME COGNOME propose ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata da RAGIONE_SOCIALE su due unità immobiliari di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle di pagamento, aventi ad oggetto somme iscritte a ruolo dall’amministrazione finanziaria per un importo complessivo di euro 198.700,95.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso della contribuente annullando l’iscrizione ipotecaria opposta sulla base del mancato deposito da parte della RAGIONE_SOCIALE degli originali RAGIONE_SOCIALE relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione ipotecaria impugnata, stante l’avvenuto disconoscimento da parte della ricorrente.
Avverso tale decisione propose appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE evidenziando che lo strumento del disconoscimento non potesse essere
utilizzato per le relate di notifica, che l’iscrizione ipotecaria non dovesse essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché la non necessità della previa notifica di un atto di intimazione; infine si contestò l’errata applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e della valutazione in punto di prescrizione del credito.
Il giudice di seconde cure respinse il ricorso dichiarando la irregolarità RAGIONE_SOCIALE cartelle notificate a mani del portiere dello stabile senza che la notifica fosse stata seguita dalla necessaria lettera raccomandata prescritta dall’art. 139 c.p.c. Si affermò ancora che vi fossero altri motivi di nullità come la mancata menzione nella relata, relativa all’intimazione, RAGIONE_SOCIALE ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario relativamente alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere; si statuì la prescrizione dei crediti non essendo provato l’intervento di atti interruttivi dalla data di notifica fino all’iscrizione ipotecaria.
Infine, si ritenne sussistere altro vizio nella circostanza che le iscrizioni ipotecarie fossero state eseguite per intero sull’immobile non di esclusiva proprietà della COGNOME che deteneva solto la quota dei 2/9.
Contro la prefata sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. Le intimate NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
Si dà atto che l’AVV_NOTAIO COGNOME ha depositato rinuncia al mandato. La controricorrente ha depositato memoria ed ha altresì formulato istanza di trattazione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l’istanza della controricorrente di trattazione della causa in pubblica udienza.
In adesione all’indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018, Rv. 649623 – 01), e non si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020, par. 1.2). La fattispecie al vaglio di questa Corte rientra nell’ipotesi di cui innanzi per le ragioni di seguito spiegate.
1.2. Sempre in via preliminare deve respingersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’RAGIONE_SOCIALE, già chiamata in causa nel giudizio di merito, atteso che la legittimazione dell’ente impositore consegue alla contestata prescrizione del credito erariale portato dalle cartelle impugnate. Quanto, invece, dedotto dalla controricorrente in relazione ai motivi in cui viene in rilievo solo la mera attività dell’ente riscossore, la questione sarà oggetto di valutazione con riferimento ai singoli motivi.
Con il primo motivo del ricorso si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con questo motivo la ricorrente rappresenta di avere, nel proprio atto di appello, denunciato che la contribuente avesse disconosciuto le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ma che tale strumento non potesse essere utilizzato per tali documenti. Di tali eccezioni il giudice ha dato atto
nella ricostruzione del fatto della sentenza ma sul punto non si è pronunciato.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. atteso che in caso di notifica al portiere il mancato invio della raccomandata al destinatario per dargli avviso dell’avvenuta consegna non determina, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR della RAGIONE_SOCIALE, la nullità della notificazione atteso che non attiene al perfezionamento dell’operazione di notificazione.
Con il terzo strumento impugnatorio si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 77, comma 2, e 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Si censura la sentenza per aver violato le norme indicate poiché l’omessa notifica dell’intimazione di pagamento non è necessaria prima dell’iscrizione ipotecaria.
Si evidenzia, in particolare, che l’iscrizione ipotecaria non è necessariamente preordinata all’espropriazione immobiliare essendo strumento preordinato a favorire il recupero del credito senza il ricorso al rimedio estremo dell’espropriazione forzata.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2953 c.c., 2946 c.c., art. 3 della l. n. 335 del 1995, 1219 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che i crediti portati dall’iscrizione ipotecaria e nelle cartelle di pagamento fossero soggetti alla prescrizione quinquennale.
Con il quinto motivo (nel ricorso indicato quale sesto) si denuncia la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il giudice di merito avrebbe violato, o falsamente applicato, le citate disposizioni laddove, con riferimento alla questione inerente alla nullità della questione ipotecaria, perché eseguita per l’intero su immobili non di esclusiva proprietà della signora COGNOME, ha reso una motivazione che non consentirebbe di comprendere l’iter logico -giuridico della decisione.
Per ragioni di priorità logica e perché idoneo a risolvere il giudizio, va trattato preliminarmente il secondo motivo del ricorso.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ma è anche infondato.
Dal ricorso non emerge, né tanto meno si evince dalla sentenza, la modalità con la quale è stata effettuata la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Com’è noto, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 24048 del 2021).
Nella specie, la doglianza si incentra sulla errata valutazione di notifiche di cartelle di pagamento il cui contenuto, anche solo relativamente alla parte di interesse in questa sede, non è in alcun modo
riprodotto dal ricorrente né tanto meno esso si evince dalla sentenza ovvero allegato al ricorso o idoneamente localizzato nei precedenti atti di causa se non attraverso un generico riferimento alla produzione con le controdeduzioni nel giudizio di primo grado (ricorso, pag. 12). Non è, infatti, consentito alla Corte procedere all’esame degli atti di merito quando viene dedotto un vizio della notificazione che non rientra nella nozione di error in procedendo (Cass. n. 35014 del 2022).
Deve, quindi, ritenersi, in difetto di diversa allegazione e tenendo conto del contenuto della sentenza impugnata che fa espresso riferimento all’art. 139 c.p.c., che nella specie le cartelle sono state notificate ai sensi dell’art. 26, comma 1, prima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero con l’intervento ‘degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario’, e non ai sensi della seconda parte del medesimo comma, ovvero ‘mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento’. Da ciò discende l’infondatezza del motivo in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, che viene eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, cui rinvia espressamente l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai commi 4 e 6, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa, ancorché “semplice” e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 dell’art. 60 citato fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal
destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. n. 2377 del 2022).
La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. (Cass. n. 2229 del 2020).
Nell’ipotesi di consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, invero, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis) , del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (e dall’art. 139, comma 3, cod. proc. civ.) e della necessità, in altre parole, che all’effettivo destinatario sia dato avviso dell’avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18992) secondo cui: «Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario».
Nella specie non è stato neppure dedotto che la raccomandata informativa sia stata inviata ma soltanto che tale invio non era necessario.
A fonte dell’invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, perde rilevanza la questione pure dedotta nel motivo con riferimento al fatto che, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, sulle relate di notifica era stata riportata l’indicazione dell’attività di ricerca del destinatario e RAGIONE_SOCIALE altre persone abilitate a ricevere l’atto prima della consegna al portiere.
Il già rilevato difetto di specificità del motivo rende inammissibile anche la censura con cui viene dedotta l’avvenuta consegna di alcune cartelle di pagamento personalmente al destinatario.
Dal rigetto del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento degli altri, osservandosi, in ogni caso, l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, incentrato sulla prescrizione dei crediti erariali, non avendo la ricorrente neppure specificato la natura dei tributi iscritti a ruolo.
Un ‘ultima considerazione si impone, infine, in relazione al primo motivo, il quale è altresì inammissibile per carenza di interesse.
E difatti, l’omessa pronuncia denunciata si scontra con la valutazione in concreto, sebbene implicita, effettuata dal giudice di merito in punto di valutazione del perfezionamento della notifica, valutazione che comporta un evidente difetto di interesse ad una pronuncia (esplicita) sul punto, peraltro in difetto di un ricorso incidentale della controricorrente.
Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso. Le spese sono liquidate come da dispositivo in favore della sola parte contribuente, dovendosi compensare quelle tra la ricorrente e l’ente impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di NOME COGNOME che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge.
Compensa le spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024