Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2644 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2644 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11593/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge e ogni notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL o via fax al n.: NUMERO_TELEFONO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA n. 8898/2023 depositata il 03/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME , attinta, in data 17 gennaio 2018, da intimazione di pagamento n. 29620179041778930000, proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Palermo, deducendo la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle presupposte e l’intervenuta ‘ prescrizione del diritto alla riscossione ‘ (p. 2 ric.).
La CTP di Palermo, nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza n. 2270/2019, depositata il 14.5.2019, accoglieva parzialmente il ricorso, ‘ per l’intervenuta prescrizione dei crediti afferenti le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, rigettandolo per ciò che concerne la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ‘.
Proponevano appello principale l’agente della riscossione ed incidentale la contribuente.
La CGT2 della RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza in epigrafe, così decideva: ‘ ichiara la cessazione della materia del contendere sui tributi portati dalle cartelle nn. 655, 871, 743 e dichiara dovuti i tributi portati dalle cartelle nn. 587 e 928 ‘, motivando nei termini di cui in appresso:
-fondato è l’appello principale in ordine alle cartelle ‘ nn. 587 e 928 ‘. ‘ L’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha prodotto gli atti di interruzione della prescrizione successivi alla notifica della cartella di pagamento per le cartelle nn. 587 e 928: i tributi portati da queste due cartelle sono stati, pertanto, erroneamente dichiarati prescritti dal giudice di prime cure ‘;
-infondato è l’appello incidentale in ordine alle cartelle ‘ nn. 587, 928 e 954 ‘. Segnatamente, ‘ il Difensore del contribuente ritiene di poter far discendere dalla consegna RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al portiere
effettuata dall’operatore postale privato non solo la nullità della notificazione, ma anche l’invalidità RAGIONE_SOCIALE stesse cartelle di pagamento ‘;
-‘ quanto all’utilizzo di un operatore postale privato non è stato contestato dalle parti che l’operatore postale sia un soggetto dotato dell’autorizzazione a svolgere il servizio di recapito postale ‘, sicché trova applicazione Cass. Sez. U n. 299 del 2020; inoltre, ‘ la notifica al portiere, come è scritto nella relata, è stata seguita dall’invio della CAN (sotto l’indicazione della qualifica che ha ricevuto la notifica è, infatti, scritto ‘Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata’). La mancanza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell’operatore postale privato è, poi, corroborata dalla produzione RAGIONE_SOCIALE distinte di accettazione RAGIONE_SOCIALE CAN, non essendo necessaria anche la produzione della relata di ricezione della CAN (a differenza di questo previsto per la CAD). A fronte di questi elementi di prova, il Difensore del contribuente non ha allegato o dedotto nulla per contestare nel merito l’efficacia probatoria di questi documenti. In ogni caso l’effetto di questa procedura di notificazione è solo quello di ritenere tempestivo il ricorso presentato avverso le cartelle di pagamento, ma non si traduce automaticamente in una nullità della cartella di pagamento ‘;
-‘ quanto al maturarsi della decadenza dalla potestà impositiva ‘, trova applicazione Cass. Sez. U n. 40543 del 2021 sul ‘ principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ‘.
-‘ per quanto riguarda la prescrizione , essendo pacifico che i termini per il contribuente decorrono da quando abbia effettiva notizia dell’atto (in questo senso dovendosi apprezzare gli argomenti per l’effettività della tutela giurisdizionale dalle Sezioni Unite n. 10012/21), la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’atto interruttivo
della prescrizione, quale atto recettizio, produce i suoi effetti con la mera conoscibilità e non con l’effettiva conoscenza, essendo a tal scopo sufficiente che entri nella sfera giuridica del debitore e, quindi, che sia indirizzato alla sua dimora o domicilio, senza che sia necessaria la prova che lo abbia ricevuto ‘; ‘ quindi, il corretto bilanciamento è dato dalla salvezza degli effetti dell’atto notificato per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’interruzione della prescrizione (effetto, peraltro, espressamente prevista dalla legge) e dalla possibilità per il contribuente di impugnare l’atto di cui non abbia effettiva conoscenza. Nel caso di specie è pacifico che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente, perché è stato consegnato al portiere del suo stabile addetto alla ricezione, senza che nulla sia stato allegato per contrastare la presunzione di conoscenza che deriva da questa circostanza ‘.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo; resiste con articolato controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, a ministero dell’RAGIONE_SOCIALE; la contribuente deposita memoria telematica addì 18 novembre 2025, in chiave di replica alle difese della parte pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto valide la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA per violazione degli art. 60 d.p.r. 600/73, 139 c.p.c., 4 d.lgs n. 261/1999, 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali sottesi alle predette norme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘, ‘ stante ‘ – attesa la sintesi del motivo proposta in principio di ricorso -‘ la necessità dell’invio della raccomandata informativa per non essere state le cartelle ‘de quibus’ consegnate a mani del destinatario e per non essere la documentazione prodotta ‘ex adverso’ (concernente il supposto invio di una raccomandata ad opera di una ditta
privata) idonea a provare la necessaria trasmissione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, co. IV, c.p.c., derivando, da ciò, la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche relative alle cartelle di pagamento presupposte all’impugnata intimazione di pagamento per cui è causa ‘.
Il motivo è fondato.
Esso non formula censure in riferimento all’esecuzione della notifica per il tramite di operatore postale privato.
Ciò premesso, con specifico riguardo alla questione – vertita nel motivo – della prova dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), vige il principio – compiutamente enunciato da Cass. n. 18472 del 2018 (citata anche dalla parte pubblica in controricorso, onde tuttavia trarne conclusioni non corrispondenti all’enunciato testuale pur riprodotto) – secondo cui, ‘ in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova ‘.
Tale principio è stato recentemente ribadito, allorquando s’è osservato che ‘ l’attestazione di invio d con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica,
producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova ‘: così Cass. n. 23194 del 2024, peraltro con riferimento a fattispecie in cui, diversamente dalla causa che qui ne occupa, il messo notificatore, nella prima raccomandata consegnata al portiere, aveva comunque indicato il numero di spedizione della successiva raccomandata informativa).
La sentenza impugnata non ossequia il superiore principio, avendo attribuito decisiva rilevanza a mere distinte di consegna, le quali, tuttavia, come da fotoriproduzioni di cui a p. 13 del ricorso, non contengono la specifica indicazione dell’indirizzo di recapito, ragion per cui di per sé, in difetto di ulteriori elementi, non offrono la ‘ prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo ‘, di cui opina la giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME