Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2647 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15215/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge e ogni notificazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: EMAIL o via fax al n.: NUMERO_TELEFONO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) e presso la medesima domiciliate in ROMA INDIRIZZO
-controricorrenti- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA n. 10618/2023 depositata il 21/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME , attinta, in data 20 febbraio 2019, da intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Palermo, deducendo, tra l’altro, la mancata notifica della cartella presupposta (p. 2 ric.).
La CTP di Palermo, nel contraddittorio di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza n. 2062/2020, depositata il 31.7.2020, rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CGT2 della RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua della seguente motivazione:
-‘ è affetta da nullità la notifica della cartella esattoriale effettuata al portiere dello stabile in caso di omessa (o comunque non provata) spedizione della raccomandata informativa, salva l’ipotesi della c.d. notificazione semplificata ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 ‘.
-‘ Peraltro la Corte di Cassazione ha precisato che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa ‘semplice’ ‘.
-‘ Nel caso in esame la spedizione della raccomandata informativa risulta già dall’avviso di ricevimento relativo alla notifica effettuata dal notificatore COGNOME NOME. Non rileva, quindi, la distinta di spedizione in atti di un Ente postale privato, cioè il RAGIONE_SOCIALE ‘.
-‘ Quindi, è del tutto legittimità la procedura di notificazione della cartella presupposta ‘.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo; resistono con unico articolato controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato; la contribuente deposita memoria telematica addì 18 novembre 2025 in chiave di replica alle difese della parte pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘ Erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto valida la notifica della NUMERO_CARTA per violazione degli art. 60 d.p.r. 600/73, 139 c.p.c., 4 d. lgs n. 261/1999, 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali sottesi alle predette norme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘, ‘ stante ‘ -attesa la sintesi del motivo proposta in principio di ricorso – ‘ la necessità dell’invio della raccomandata informativa per non essere state la cartella ‘de qua’ consegnate a mani del destinatario e per non essere la documentazione prodotta ‘ex adverso’ (concernente il supposto invio di una raccomandata ad opera di una ditta privata) idonea a provare la necessaria trasmissione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, co. IV, c.p.c., derivando, da ciò, la nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche relative alle cartelle di pagamento presupposte all’impugnata intimazione di pagamento per cui è causa ‘.
Il motivo è fondato.
Esso non formula censure in riferimento all’esecuzione della notifica per il tramite di operatore postale privato.
Ciò premesso, con specifico riguardo alla questione – vertita nel motivo – della prova dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), vige il principio – compiutamente enunciato da Cass. n. 18472
del 2018 (citata anche dalla parte pubblica in controricorso, onde tuttavia trarne conclusioni non corrispondenti all’enunciato testuale pur riprodotto) – secondo cui, ‘ in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova ‘.
Tale principio è stato recentemente ribadito, allorquando s’è osservato che ‘ l’attestazione di invio d con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova ‘: così Cass. n. 23194 del 2024, peraltro con riferimento a fattispecie in cui, diversamente dalla causa che qui ne occupa, il messo notificatore, nella prima raccomandata consegnata al portiere, aveva comunque indicato il numero di spedizione della successiva raccomandata informativa).
La sentenza impugnata non ossequia il superiore principio, avendo attribuito decisiva rilevanza al fatto che già ‘ dall’avviso di ricevimento relativo alla notifica effettuata dal notificatore ‘ risulterebbe ‘ la spedizione della raccomandata informativa ‘, senza tuttavia specificare se da detto avviso, o aliunde, risulti la specifica indicazione dell’indirizzo di recapito,
onde potersi dire attinta la ‘ prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo ‘, di cui opina la giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME