Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 20848/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE; P. IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, con sede in Napoli alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dell’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587; fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
Iscrizione ipotecaria Cartelle pagamento
–
-avverso la sentenza n. 1278/2022 emessa dalla CTR Campania in data 02/02/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19 marzo 2019, relativa a 66 cartelle di pagamento, lamentando l’omes sa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle stesse, l’omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle stesse, la prescrizione della pretesa tributaria, la decadenza della stessa pretesa tributaria per inosservanza dei termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
2. La CTP di Napoli dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ed accoglieva parzialmente il ricorso limitatamente alla cartella n. NUMERO_CARTA, rigettando nel resto considerando la ritualità e tempestività RAGIONE_SOCIALE notifiche di tutte le altre cartelle impugnate.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando, quanto alla lamentata mancanza RAGIONE_SOCIALE raccomandate informative, che la cartella n. NUMERO_CARTA era stata notifica mediante raccomandata con avviso di r icevimento direttamente dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicchè non era necessaria la successiva raccomandata informativa, avuto riguardo alle cartelle notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c., che non era nec essaria la successiva raccomandata informativa trattandosi di notifica a mani del portiere, che la notifica eseguita mediante affissione presso la casa comunale era valida e si considerava eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione ex art. 60 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, che, riguardo alle cartelle ed agli atti interruttivi della prescrizione notificati a mezzo pec e per i quali l’appellante lamentava che in primo grado era stata prodotta la sola ricevuta di consegna del messaggio e non anche quella di accettazione, l’RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a
produrre legittimamente in quel grado di giudizio ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 le ricevute di accettazione dei messaggi pec di notifica di tutte le cartelle notificate con tale sistema, che era stata documentata in quella sede la ritualità della notifica di tutte le cartelle di pagamento in questione e, all’occorrenza, anche dei successivi atti interruttivi della prescrizione, che era inammissibile ogni censura relativa al credito tributario relativo a cartelle notificate e non tempestivamente impugnate e che, riguardo alla pretesa violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, gli atti richiamati nell’avviso di iscrizione ipotecaria erano tutti a conoscenza della contribuente proprio in quanto ritualmente notificati.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c. e 7 l. n. 890 del 20 novembre 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto, riguardo alle cartelle notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mani del portiere, che non fosse necessaria la successiva raccomandata informativa.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Con riferimento alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, n. 07120110102353923000, n. 07120120025661957000, n. 07120120166916526000, la cui notifica è stata eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. a mani del portiere, vale il principio secondo cui la successione preferenziale RAGIONE_SOCIALE persone alle quali, a norma del secondo e del terzo comma dell’art. 139 c.p.c., può essere consegnata, in caso di assenza del destinatario, la copia dell’atto da notificare, è tassativa e pertanto sussiste la nullità della notificazione se non è specificamente indicata la ragione per la quale l’atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell’ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1131 del 04/02/1988; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4739
del 11/05/1998, Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 8214 del 20/04/2005). È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE persone indicate nella norma citata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11332 del 30/05/2005; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22151 del 27/09/2013).
In ogni caso, la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2229 del 30/01/2020). In particolare, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022).
In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata (prova, nel caso di specie, mancante) la ricezione della raccomandata contenente la notizia
dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022).
Con riferimento alla cartella n. NUMERO_CARTA, va, invece, richiamato il principio in base al quale, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, secondo cui tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, per non aver la CTR, avuto riguardo alla cartella n. NUMERO_CARTA, considerato che prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assol uta del contribuente. 2.1. Il motivo è infondato.
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta
irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione nell’albo dell’ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14658 del 24/05/2024; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 781 del 12/01/2025).
Nel caso di specie, è incontestato che la scelta del rito degli irreperibili è dipesa dalle informazioni raccolte dal portiere dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, il quale ha dichiarato che la società si era ‘trasferita’.
Secondo l’assunto della ricorrente, da una semplice verifica del certificato camerale l’Ufficiale notificante avrebbe potuto evincere che la società in data 25.9.2013 (e, quindi, in data antecedente la presunta notifica del 28.09.2013) aveva trasferito la propria sede dalla INDIRIZZO in Napoli alla INDIRIZZO dello stesso Comune di Napoli, con conseguente necessaria applicazione della disciplina ex art. 140 c.p.c.. Tuttavia, il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, all’ultimo comma, stabilisce che «le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate». Nel caso di specie, è la stessa società ricorrente a riferire di avere mutato domicilio il 25/9/2013 e che la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA le è stata notificata il 28/09/2013, sicchè la notifica risulta valida, perché avvenuta nel termine di inopponibilità all’Erario del mutamento del domicilio fiscale.
Con il terzo motivo, prima parte, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973, nonché del d.P.R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, e del d.lgs. n. 82/2005, per aver la CTR, con riferimento ad altre
ventiquattro cartelle, ritenuto erroneamente, a suo dire, sufficienti a provare l’avvenuta notifica a mezzo EMAIL le sole ricevute di consegna, attribuendo peraltro effetto sanante alla tardiva produzione in appello RAGIONE_SOCIALE ricevute di accettazione.
3.1. Il motivo è infondato.
Premesso che, in relazione alla cartella esattoriale n. 07120150097156359001 la CTP ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la relativa statuizione è passata in giudicato, non essendo stata impugnata in sede di appello, nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del detto decreto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 04/04/2018). In particolare, in materia di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione alla produzione documentale di cui all’art. 345, comma terzo, c.p.c., potendo le parti provvedervi anche per documenti preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7714 del 27/03/2013).
Né ha inciso in termini differenti Corte Cost., 27 marzo 2025, n. 36, la quale, se da un lato ha rigettato i dubbi di legittimità costituzionale relativamente al divieto assoluto di produzione in appello degli altri documenti indicati dal comma 3 dell’articolo 58 del d.lgs. n. 546/1992, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett) bb) d.lgs. n. 220/2023, e cioè le notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità, dall’altro lato, ha ritenuto incostituzionale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE nuove disposizioni anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, anziché ai soli giudizi di appello il cui primo grado
sia instaurato successivamente a tale entrata in vigore.
Con il terzo motivo, seconda parte, la ricorrente deduce la violazione del d.l. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, per utilizzo da parte
dell’ente riscossore di PEC di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.
4.1. Il motivo è infondato.
In tema di notificazione a mezzo EMAIL, la notifica di un atto impositivo effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16719 del 23/06/2025).
In ogni caso, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Con il quarto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per aver la CTR omesso
di esaminare l’intervenuta decadenza dell’azione di riscossione e del conseguente potere di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, di cui all’art. 25 del dPR n. 602/1973, la eccepita illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca e RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria e la eccepita illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente (o, come nel caso di specie, un omesso esame di fatti) o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).
In ogni caso, la CTR ha preso posizione, sia pure sinteticamente, sulle dette questioni («Ritenuta e documentata in questa sede la ritualità della notifica di tutte le cartelle di pagamento in questione e, all’occorrenza, anche dei successivi atti interruttivi della prescrizione, risultano superati ed assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla dedotta prescrizione RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie, motivi che presuppongono il lamentato difetto di notifica di cui si è detta l’insussistenza. Né rileva il termine prescrizionale successivo alla
notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, né sono ammissibili ulteriori censure relative ai crediti tributari azionati essendo inammissibile ogni censura relativa al credito tributario relativo a cartelle notificate e non tempestivamente impugnate. Riguardo all a pretesa violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 basterà considerare che gli atti richiamati nell’avviso di iscrizione ipotecaria erano tutti a conoscenza della contribuente proprio in quanto, come detto, ritualmente notificati.»).
6. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di annullare le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA, n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA.
Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla circostanza che sulle restanti questioni gli orientamenti di questa Corte si sono consolidati tra il 2018 e il 2022, per compensare integralmente le spese relative a ll’intero giudizi o. Del resto, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
P.Q.M.
accoglie nei limiti di cui in parte motiva il primo motivo, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente
limitatamente alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, n. 07120110102353923000, n. 07120120025661957000 e n. 07120120166916526000;
compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.10.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME