Notifica al Litisconsorte: Quando il Giudizio Deve Fermarsi e Ricominciare
Nel complesso mondo del diritto processuale, alcuni principi sono cardini invalicabili, posti a tutela del diritto di difesa di ogni parte. Tra questi, la corretta instaurazione del contraddittorio è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia cruciale la notifica al litisconsorte necessario, un adempimento la cui omissione può paralizzare l’intero giudizio. Vediamo come un vizio di notifica in una causa tributaria ha costretto la Suprema Corte a fermare tutto e ordinare la ripetizione dell’atto.
I Fatti del Contendere Tributario
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2014, notificato da una società di riscossione a un Ente per l’Edilizia Popolare. L’Ente contribuente ha impugnato l’atto, ottenendo in primo grado l’annullamento delle sole sanzioni. Non soddisfatto, ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
I giudici di secondo grado hanno però respinto l’appello, confermando la legittimità dell’operato della società di riscossione. Secondo la CTR, anche se il contratto di affidamento del servizio di riscossione era stato perfezionato dopo la notifica dell’atto, la sua efficacia era stata fatta retroagire al momento dell’avvio delle attività, sanando ogni potenziale vizio con effetti ex tunc.
L’Approdo in Cassazione e l’Importanza della Notifica al Litisconsorte
L’Ente per l’Edilizia Popolare ha quindi presentato ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello. Tuttavia, una volta giunti davanti alla Suprema Corte, è emerso un problema preliminare e assorbente: il ricorso non era stato regolarmente notificato al Comune, l’ente impositore titolare del credito tributario. Sebbene la riscossione fosse gestita da una società esterna, il Comune rimaneva una parte essenziale del giudizio, un cosiddetto “litisconsorte necessario”.
La Corte di Cassazione, rilevata d’ufficio la mancata prova della notifica, ha sospeso l’esame del merito della controversia. Ha stabilito che non si può procedere con la decisione finché il contraddittorio non sia stato correttamente integrato nei confronti di tutte le parti necessarie.
Le Motivazioni dell’Ordinanza Interlocutoria
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il rispetto del contraddittorio. Un giudizio non può svolgersi e una sentenza non può essere emessa se tutte le parti, la cui posizione giuridica è direttamente interessata dalla decisione, non sono state messe in condizione di partecipare e difendersi.
Nel caso specifico, il Comune era il creditore principale dell’IMU. Qualsiasi decisione sulla validità dell’accertamento o sull’esistenza del debito avrebbe inciso direttamente sul suo bilancio e sulle sue prerogative. Pertanto, la sua partecipazione al giudizio di Cassazione era indispensabile. L’omessa notifica al litisconsorte necessario costituisce un vizio che impedisce al giudice di pronunciarsi sul merito. La Corte, quindi, non ha avuto altra scelta che assegnare al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni per effettuare nuovamente la notifica al Comune e sanare il difetto. Solo dopo questo adempimento, la causa potrà essere reiscritta a ruolo e finalmente discussa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur essendo di natura procedurale, offre una lezione fondamentale per cittadini e professionisti. Sottolinea l’importanza cruciale di identificare correttamente tutte le parti necessarie in un giudizio e di assicurarsi che ogni atto venga loro regolarmente notificato. Un errore in questa fase iniziale può comportare ritardi significativi, un aumento dei costi processuali e, nei casi più gravi, l’invalidità dell’intero procedimento. Nel diritto tributario, dove spesso sono coinvolti più soggetti (ente impositore, concessionario della riscossione), questa attenzione deve essere massima. La fretta o la disattenzione nella fase di notifica possono vanificare le ragioni di merito più solide, dimostrando che, in tribunale, la forma è spesso sostanza.
Chi è il litisconsorte necessario in un processo?
È una parte la cui presenza in giudizio è obbligatoria perché la sentenza da emettere avrà necessariamente effetto sulla sua posizione giuridica.
Cosa succede se un ricorso non viene notificato correttamente al litisconsorte necessario?
Il giudice non può decidere nel merito della causa. Deve ordinare alla parte che ha promosso il giudizio di provvedere alla notifica entro un termine perentorio per integrare il contraddittorio. Se l’ordine non viene eseguito, il processo si estingue.
Perché il Comune era considerato litisconsorte necessario in questo caso?
Perché, in qualità di ente impositore, è il titolare del credito tributario (IMU) oggetto della controversia. Anche se la riscossione era stata affidata a una società esterna, qualsiasi decisione sull’esistenza e la legittimità del debito d’imposta lo riguardava direttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5346 Anno 2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27993/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC EMAIL e rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2025
nonchè contro COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
– intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 6285/2021 depositata il 29/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 6285/2/2021 notificata a mezzo PEC in data 4 agosto 2021, rigettava l’appello proposto dall’Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Salerno, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione da parte dell’ istituto contribuente avverso l’avviso di accertamento Imu anno 2014 limitatamente alle sanzioni ritenute non dovute.
I giudici d’appello osservavano che la società RAGIONE_SOCIALE – la quale aveva notificato l’avviso di accertamento de quo quale concessionaria del Comune di San Mango Piemonte -era a ciò pienamente legittimata sulla scorta del contratto concluso in data 6 maggio 2019 in epoca precedente all’avviso impugnato, precisando che, ove si fosse ritenuto che detto contratto non si era regolarmente perfezionato anteriormente alla notifica dell’atto impositivo, andava considerato che in forza dell’art. 32 de l d.lgs. 50/2016 era possibile l’esecuzione anticipata del contratto di appalto in virtù di ragioni di urgenza -nella specie ravvisabili in re ipsa -e che con la successiva convenzione del 15 gennaio 2020, stabilendosi la sua efficacia dal 6 maggio 2019, l’ente impositore aveva ratificato, con effetti ex tunc , l’operato della concessionaria. Osservavano, ancora, che non sussisteva alcun difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e che la società contribuente non aveva comprovato il proprio diritto all’esenzione.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Salerno.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Comune di San Mango Piemonte non risulta costituito.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va osservato che non vi è prova in atti della rituale notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione nei confronti del Comune di San Mango Piemonte, parte del giudizio di appello e litisconsorte necessario, sicchè va assegnato alla parte ricorrente termine per procedere alla rinotifica del ricorso per cassazione nei confronti del suindicato ente
P.Q.M.
a ssegna all’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Salerno termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza al fine di provvedere alla notifica del ricorso al Comune di San Mango Piemonte, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data