Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13343 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 20589-2022, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 237/29/2022 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, depositata il 4.02.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
COGNOME NOME impugnò la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 65.947,07, derivante da crediti erariali a titolo di Iva per le annualità 1990 e 1991, i cui avvisi d’accertamento erano stati notificati il 25 novembre 1993. La notifica degli atti prodromici era stata eseguita presso il
Accertamento – Tributi per
annualità anteriori al fallimento –
Fallito tornato in bonis –
Notificazioni al fallito – Omissioni
– Conseguenze – Limiti
curatore del fallimento del COGNOME, fallimento dichiarato l’8 ottobre 1993. Il curatore aveva proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, rigettati con sentenze nn. 143 e 144 del 16 aprile 2009. A tale data il fallimento era stato chiuso (in data 24 marzo 2003). Le sentenze non furono pertanto appellate dal curatore , così che divennero definitive l’1 giugno 2010.
Il COGNOME, pertanto, sull’assunto che sia de i prodromici avvisi d’accertamento, sia RAGIONE_SOCIALE decisioni passate in giudicato, non aveva mai avuto conoscenza, impugnò la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 558/03/2013 . L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE fu a sua volta accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza n. 237/29/2022, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la notifica degli atti impositivi al solo curatore e non anche al fallito -al quale pur in via eccezionale essi andavano notificati, quando relativi ad annualità d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis – costituisce una mera irregolarità non incidente sulla validità della notifica eseguita, quando il curatore non sia rimasto inerte; che il curatore aveva tempestivamente impugnato gli avvisi, così che andava esclusa ogni sua inerzia, e che al rigetto del ricorso dal medesimo proposto era seguito il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE due decisioni, che pertanto costituivano titolo alla emissione del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartelle anche nei confronti del debitore nelle more tornato in bonis .
Il ricorrente ha censurato con tre motivi la decisione, della quale ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata trattata all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.
Considerato che
L’oggetto della controversia , sopra riportato, rende opportuna la sua trattazione in pubblica udienza.
Pertanto, deve disporsi il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, in udienza pubblica. Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023