Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9150 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
controricorrente –
Avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 850/05/15, depositata il 21 aprile 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’odierna ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che confermava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa ad un’intimazione di pagamento.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 32, d.lgs. nn. 546/1992, 18, d.p.r. n. 445/2000 e 357, cod. pen., asserendosi che erroneamente la CTR aveva accertato
l’avvenuta notifica della prodromica cartella in data 28.2.2005, in quanto dalla matrice della notifica prodotta non si evincerebbe l’avvenuta notifica in capo alla contribuente, ed anzi risulterebbe la notifica in capo ad altro destinatario ed in altro luogo. Essa poi era costituita da una mera fotocopia.
1.1. Il motivo è fondato perché, di là dall’indicazione delle norme denunciate e dall’inquadramento della notifica come ‘inesistente’, ciò che viene affermato è che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto la notifica idonea a porre la contribuente nella condizione di conoscere l’esatta pretesa tributaria e difendersi.
Tuttavia, dal controricorso si ricava che la notifica venne effettuata nei confronti del curatore fallimentare, quindi senz’altro soggetto diverso dalla contribuente ed a un indirizzo diverso dalla sua abitazione, e purtuttavia legittimato a ricevere l’atto in pendenza della suddetta procedura, il che non inficia minimamente la validità dell’atto medesimo.
Orbene risulta incontestato, che la cartella si riferiva proprio all’anno d’imposta in cui venne dichiarato il fallimento (IRPEF 1998), intervenuto infatti -come dichiara la stessa RAGIONE_SOCIALE, in data 16/10/1998.
Ora la notifica dell’atto impositivo, se riferita agli anni precedenti od a quello in corso al momento della declaratoria di fallimento, deve avvenire nei confronti sia del curatore fallimentare che del fallito, ma non con l’effetto che la notifica solo al primo determini la nullità dell’atto (Cass. 2857/22; 26127/19), sibbene con la conseguenza che il fallito cui l’atto non venne notificato, tornato in bonis, può far valere le sue ragioni indipendentemente dalla data di notifica del precedente atto, ed a partire da quella di notifica del successivo atto effettuato a sue mani.
Ne discende che erroneamente, proprio ritenendo che la notifica del 2005 avesse posto la contribuente in condizioni di difendersi tempestivamente, la CTR ha considerato preclusa l’eccezione di
prescrizione del tributo, a fronte della notifica del primo atto, cioè l’impugnata intimazione di pagamento, avvenuta anch’essa pacificamente il 7 agosto 2012.
Alla luce di quanto precede gli ulteriori motivi risultano assorbiti.
Il ricorso dev’essere dunque accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte accogli il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024