Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20589-2022, proposto da:
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO presso il dott. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 237/29/2022 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, depositata il 4.02.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso,
sentite le parti presenti, che hanno precisato le conclusioni,
Accertamento – Tributi per annualità anteriori al fallimento – Fallito tornato in bonis – Notificazioni al fallito – Omissioni – Conseguenze – Limiti
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnò la cartella di pagamento, del complessivo importo di € 65.947,07, derivante da crediti erariali a titolo di Iva per le annualità 1990 e 1991, i cui avvisi d’accertamento erano stati notificati il 25 novembre 1993. La notifica degli atti prodromici era stata eseguita presso il curatore del fallimento del COGNOME, fallimento dichiarato l’8 ottobre 1993. Il curatore aveva proposto distinti ricorsi avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, rigettati con sentenze nn. 143 e 144 del 16 aprile 2009. A tale data il fallimento era stato tuttavia già chiuso (24 marzo 2003). Le sentenze non furono pertanto appellate dal curatore, così che, nella prospettazione erariale, divennero definitive l’1 giugno 2010.
Il Cassone, pertanto, sull’assunto che sia de i prodromici avvisi d’accertamento, sia delle decisioni passate in giudicato, non aveva mai avuto conoscenza, impugnò la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, che ne accolse le ragioni con sentenza n. 558/03/2012. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu a sua volta accolto dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, con sentenza n. 237/29/2022, ora al vaglio della Corte.
Il giudice regionale, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha affermato che la notifica degli atti impositivi al solo curatore e non anche al fallito -al quale pur in via eccezionale essi andavano notificati, quando relativi ad annualità d’imposta anteriori alla dichiarazione di fallimento, e dei cui debiti il fallito avrebbe potuto o dovuto rispondere una volta tornato in bonis – costituisce una mera irregolarità non incidente sulla validità della notifica eseguita, quando il curatore non sia rimasto inerte. Che il curatore aveva tempestivamente impugnato gli avvisi, così che andava esclusa ogni sua inerzia, e che al rigetto del ricorso dal medesimo proposto era seguito il passaggio in giudicato delle due decisioni, che pertanto costituivano titolo alla emissione del ruolo e delle cartelle anche nei confronti del debitore nelle more tornato in bonis .
Il ricorrente ha chiesto la cassazione della decisione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RGN 20589/2022 Consigliere rel. NOME La causa, rinviata dall’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 alla pubblica udienza del 22 ottobre 2024 , all’esito della discussione e delle
conclusioni rassegnate dalla Procura generale e dalle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 44 RD 267 del 1942, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice d’appello, nel reputare che il fallito ha diritto ad impugnare l ‘avviso d’accertamento solo nell’ipotesi di inerzia del curatore, nel caso di specie non verificatasi, erroneamente non avrebbe tenuto conto che gli atti impositivi, anche in relazione ai riflessi di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell’atto e al ritorno in bonis del fallito, devono essere sempre notificati al curatore ed al fallito;
con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000 n. 212, nonché dell’articolo 24 Costituzione, commi 1 e 2, in relazione all’articolo 360 comma 1 del c.p.c. La pronuncia sarebbe erronea laddove afferma che l’omessa notifica dell’atto impositivo al fallito non determinerebbe nullità o irritualità, qualora il curatore abbia comunque provveduto alla sua impugnazione , atteso che l’obbligo di notificazione al fallito avrebbe solo ca rattere strumentale per l’ipotesi di inerzia della curatela;
con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. La sentenza avrebbe erroneamente affermato che il contribuente non poteva dolersi della mancata notificazione dell’avviso d’accertamento per contestare l’ an della pretesa tributaria, fatta valere nei suoi confronti mediante la notifica della cartella.
Preliminarmente, si rileva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, al fine dell’approfondimento delle questioni che investono la peculiare fattispecie, nella quale, pur escludendosi l’inerzia del curatore fallimentare, che ha infatti impugnato gli avvisi d’accertamento dando inizio ad un contenzioso con l’Agenzia delle entrate , la sentenza della commissione tributaria provinciale, mai impugnata, è tuttavia intervenuta molti anni dopo la chiusura del fallimento, e il debitore, tornato in bonis , è stato destinatario di una cartella esattoriale, senza aver mai ricevuto comunicazione, durante il fallimento, degli atti impositivi indirizzati al solo fallimento.
P.Q.M.
Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 e, in