Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
Preavviso di fermo -Notifica della preventiva cartella al solo curatore fallimentare -Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24784/2015 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio d ell’avv. NOME COGNOME, in Roma INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. p.t .;
-intimata-
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
– intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1172/2015 depositata in data 25/03/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L a CTR della Lombardia rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Varese che aveva rigettato il ricorso da esso proposto contro il preavviso di fermo e la presupposta cartella di pagamento per Irpef relativa all’ anno di imposta 1996; in particolare i giudici di appello ritenevano infondata la doglianza relativa all ‘ omessa o inesistente notifica della cartella in quanto, pendente il fallimento del contribuente, cui era stato esteso, quale socio illimitatamente responsabile di società di persone, il fallimento della società, essa era stata notificata al curatore fallimentare.
Il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo.
RAGIONE_SOCIALE cui è stato indirizzato e notificato il ricorso, in data 19-23/10/2015, non ha svolto attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate, adempimento cui si è data esecuzione in data 11/03/2024.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co n l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, del combinato disposto degli artt. 43 legge fallimentare e 24, primo e secondo comma, Cost., e dell’art. 147, primo comma, l. fallimentare , lamentando l’erroneità della decisione di appello, in quanto, trattandosi di debiti di imposta per anno (1996) antecedente alla dichiarazione di fallimento (intervenuta nel 1999), la cartella doveva essere notificata anche al contribuente.
Occorre preliminarmente evidenziare che l’Agenzia delle Entrate , rimasta intimata, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, evidenziando che la Direzione regionale della Lombardia ha comunicato la presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 d el 2018, provvedendo al pagamento previsto per la definizione.
Poiché a tale domanda non risulta allegato alcun documento attestante l’avvenuta definizione agevolata e il ricorrente nulla ha dedotto, la causa va decisa nel merito.
Il ricorso merita accoglimento, come deciso per analoghe fattispecie (Cass. n. 2857 del 31/01/2022; Cass. n. 10760 del 22/04/2024).
3.1. Il preavviso di fermo impugnato ha ad oggetto crediti i cui presupposti sono venuti ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte l’accertamento tributario, ove riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui detta dichiarazione è intervenuta, va notificato non solo al curatore ma anche al contribuente, che non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell’atto impositivo. Ne consegue che il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari – ravvisabile nell’omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale avverso l’atto impositivo – è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso siffatta tutela, alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 43 l. fall. e 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi garantiti dall’art. 24 Cost. (Cass. n. 26127 del 16/10/2019; Cass. n. 28707 del 9/11/2018; Cass. n.
11618 del 11/05/2017; Cass. n. 4113 del 20/02/2014; Cass. n. 2910 del 06/02/2009; Cass. n. 3020 del 12/02/2007; Cass. n. 4235 del 24/02/2006; Cass. n. 6937 del 14/05/2002; si vedano, altresì, Cass. n. 9434 del 30/04/2014; Cass. n. 8034 del 29/03/2017); è stato anche affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (Cass. n. 5392 del 18/03/2016).
Tanto è confermato dal fatto che, in tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, sicché, nel caso in cui l’atto impositivo sia stato notificato al solo curatore, e non anche al fallito, il termine per proporre impugnazione non può decorrere, per quest’ultimo , dalla generica comunicazione, da parte del curatore, di una insinuazione tardiva di un credito erariale, né dalle risultanze della verifica dello stato passivo in cui detto credito sia stato insinuato, ma solo dalla trasmissione dell’intera documentazione relativa alla pretesa erariale (nella specie, la copia della cartella di pagamento), fermo restando che grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il momento in cui tale atto sia venuto a conoscenza del contribuente, in modo da individuare la data dalla quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 7874 del 17/4/2015), mentre, al contrario, la notifica dell’avviso effettuata al contribuente in bonis non è idonea a far decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento, che sia sopravvenuto in pendenza di detto termine, sicché l’intervenuta definitività dell’atto non è opponibile alla massa dei creditori, ma è necessario, a tal fine, che lo stesso venga notificato anche al curatore, in modo da rendere
manifesta l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’insinuazione al passivo fallimentare del credito vantato, facendo conseguentemente sorgere un interesse concreto ed attuale del curatore a contestare l’atto impositivo a tutela della massa dei creditori (Cass. n. 18002 del 14/09/2016).
Tali considerazioni risultano espressamente confermate da Cass. Sez. U. n. 11287 del 28/04/2023, che fa salva solo l’ipotesi perché antitetica ed incompatibile con quella dell’inerzia in cui il curatore impugni egli stesso l’atto impositivo, posto che in questa evenienza deve trovare normale vigore la regola generale ed invalicabile di cui all’art. 43 l. fall. per la quale in caso di fallimento sta in giudizio il curatore.
3.2. Da tali principi, che vanno estesi anche alle cartelle esattoriali (espressamente in tal senso Cass. n. 2857/2022 cit.) in quanto atti a loro volta autonomamente impugnabili, consegue, da un lato, che la notifica nei confronti del fallito non esclude la notifica anche nei confronti del curatore fallimentare, altrimenti l’avviso di accertamento resta inefficace ed inopponibile nei confronti della procedura fallimentare (Cass. n. 22277 del 26/10/2011; Cass. n. 20814 del 26/10/2005; Cass. n. 9951 del 23/06/2003; si vedano anche Cass. n. 25689 del 21/12/2015; Cass. n. 12789 del 06/06/2014; Cass. n. 2803 del 09/02/2010; Cass. n. 14894 del 05/06/2008; Cass. n. 12893 del 01/06/2007 sulla inopponibilità alla curatela fallimentare della cartella di pagamento notificata al solo soggetto fallito), ma anche, dall’altro, che ai fini della successiva opponibilità al fallito, gli atti impositivi e le cartelle esattoriali vanno notificati non solo al curatore fallimentare, ma anche al fallito stesso, tanto sia in considerazione della sua legittimazione eccezionale ad impugnare in caso di inerzia del curatore, e sia del suo residuo interesse all’impugnazione per il caso di un eventuale ritorno in bonis (Cass. n. 2380 del 25/01/2023).
Come osservato da Cass. n. 16958 del 16/06/2021 in motivazione «È in ragione di ciò che gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali, anche se inerenti a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, devono essere notificati sia al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, sia al contribuente fallito».
3.3. La doppia notifica a fallito e curatore non costituisce però una condizione di legittimità dell’atto; in presenza di una regolare notifica dell’avviso di accertamento al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, la violazione dell’obbligo di notificazione anche al fallito non comporta infatti alcuna irritualità, nullità o inesistenza dell’avviso (Cass. n. 26127 del 16/10/2019; Cass. n. 8034 del 29/03/2017; Cass. n. 5384 del 18/03/2016).
Tuttavia, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti presupposti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis , ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale. Ciò nel senso che quest’ultimo, nel caso di mancata notifica dell’atto prodromico, può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo (v. Cass. n. 2380/2023 cit.).
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va quindi accolto, in quanto la CTR ha ritenuto, nei confronti del ricorrente, validamente
notificata la cartella , presupposta dall’impugnato preavviso di fermo, sulla base della notifica effettuata al solo curatore; ne seguono la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.