Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30226 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 16/11/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30226 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: Ici notifica
Composta dai Magistrati
Socci NOME
Presidente-
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
Consigliere –
COGNOME.
Liberati NOME
Consigliere rel. –
U – 17/10/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9107/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
NOME NOME
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 651/21 depositata il 27/09/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del 17 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 09LNUMERO_DOCUMENTO) con cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a NOME COGNOME (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’ICI per l’anno 2009.
La RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso sul presupposto della regolarità della notifica , unica questione su cui verteva l’impugnazione .
La RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: Numero sezionale 6915/2025 Numero di raccolta generale 30226/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
-non può trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica, previsto solamente per gli atti processuali;
-nel caso in esame la notifica dell’atto impugnato è tardiva, in quanto pervenuta il 7 gennaio 2015.
Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, mentre la Attianese è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, dell’art. 14 della l. n. 890 del 1982, dell’art. 37 , comma 27, lett. f), del d.l. n. 23 del 2006.
Il ricorso è inammissibile. Si rileva che la sentenza oggi impugnata è stata depositata il 27/09/2021 e non è stata notificata.
La notifica del ricorso, effettuata a mani proprie dell’ odierna intimata dall’ufficiale giudiziario , non è stata notificata al suo difensore . In particolare, la notifica porta la seguente dicitura ‘e in quanto domiciliata per procura del primo grado di giudizio in ogni eventuale fase o grado ulteriore, nella INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE presso lo studio e la persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, mediante consegna di copia conf orme all’originale a mani di, anzi non potuto notificare poiché da informazioni il AVV_NOTAIO NOME COGNOME si sarebbe trasferito senza lasciare recapito ‘.
Ai sensi dell’art. 170 c.p.c. ‘ Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. ‘
Ai sensi dell’art. 330 , primo comma c.p.c., ‘S e nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170 presso il
procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio ‘. Numero sezionale 6915/2025 Numero di raccolta generale 30226/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
Posto che , come attestato dall’ufficiale giudiziario , l ‘intimata, originaria ricorrente, ha accertato che la stessa aveva eletto domicilio presso il proprio difensore cui aveva rilasciato la procura per il primo e per gli ulteriori gradi di giudizio, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il difensore.
La relata attesta che la notifica non è stata effettuata per il trasferimento del difensore ed era onere del notificante, rimasto inadempiuto, effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione.
Nel processo tributario, infatti, l’onere di comunicare le variazioni, che divengono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte. Diversamente l’elezione del domicilio operata dalla parte presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art. 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. Ne consegue che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (Cass., Sez. 5, n. 10985/2024, Rv. 671062 -01, Sez. 5, n. 28712/2017, Rv. 646231 – 01).
3. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Numero sezionale 6915/2025 Numero di raccolta generale 30226/2025 Data pubblicazione 16/11/2025
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME