Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
Oggetto: Tributi
ART. 21 DEL D.LGS. 546/92 Fallimento- decorrenza del dies a quo per impugnare
ORDINANZA
Sul ricorso n. 19074 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo difensore, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5372/17/2017, depositata in data 18 dicembre 2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince in punto di fatto che: 1) l’Agenzia delle entrate notificava, a mezzo servizio postale, in data 31.3.2014, presso la sede legale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo (dichiarata fallita il 10.10.2013) avviso di accertamento con il quale, per il 2008, veniva recuperata l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; 2) avverso il suddetto atto impositivo, il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con sentenza n. 369/24/2016, rigettava il ricorso; 3) avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Fallimento RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale l’Age nzia quanto alla mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per tardività ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; 4)con sentenza n.5372/17/2017, depositata in data 18 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso originario per tardività.
2.In punto di diritto, la CTRnell’accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio – ha osservato che: 1) il ricorso introduttivo era stato spedito per la notifica in data 6.6.2014, oltre il termine perentorio ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92, atteso che l’Ufficio aveva documentato la notifica , a mezzo servizio postale, dell’avviso di
accertamento presso la sede legale della società con perfezionamento della stessa in data 31.3.2014 ossia – essendo stato, in mancanza temporanea della destinataria, il plico depositato presso l’Ufficio postale – decorsi dieci giorni dalla data (21.3.2014) dell’invio del CAD stante l’ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata; 2) non rilevava la circostanza che la società fosse stata dichiarata fallita in quanto il fallimento non comportava alcuna modifica della sede legale della società e, in una procedura concorsuale, la notifica di un avviso di accertamento doveva essere effettuato presso il curatore qualora quest’ultimo avesse presentato il modello AA7710 all’Ufficio imposte entro trenta giorni dalla data del fallimento.
3.Avverso la suddetta sentenza, il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.
Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.
In data 7.5.2025, l’Avv.to NOME COGNOME ha depositato rinuncia al mandato difensivo per il Fallimento.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente, con riguardo alla rinuncia al mandato difensivo depositato, in data 7.05.2025, dall’Avv.to NOME COGNOME per il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo, va osservato che ‘Per effetto del principio della cosiddetta ” perpetuatio ” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata’ (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26429 del 08/11/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 7920 del 2023).
2 .Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 per avere la
CTR nell’accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio -dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo spedito per la notifica in data 6.6.2014 ritenendo che il dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 21 cit. coincidesse con la notifica, a mezzo servizio postale, in data 31.3.2014 (perfezionatasi, in mancanza temporanea della destinataria -c.d. irreperibilità relativa – decorsi dieci giorni dalla spedizione del CAD, stante l’ulteriore assenza del la destinataria in occasione del recapito della relativa raccomandata) dell’avviso di accertamento presso la sede legale della società -dichiarata fallita in data 10.10.2013- e non già- come dedotto dal Fallimento – con la notifica, con raccomandata postale, in data 8.4.2014, dell’avviso nei confronti della curatrice fallimentare. In particolare, ad avviso del ricorrente, a seguito della dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito (tra le quali quelle aventi ad oggetto le obbligazioni tributarie) comportava la necessità che gli atti destinati al soggetto fallito dovessero essere notificati presso il domicilio del curatore e non già presso la sede legale della società , con la conseguenza che il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell’avviso in questione coincideva con la data di notifica dello stesso al curatore (8.4.2014) e non già alla società (31.3.2014).
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La data della dichiarazione di fallimento, quale dies a quo , ai sensi degli artt. 42 e 44 del RD 16 marzo 1942 n 267, del verificarsi dello spossessamento del fallito e dell’inefficacia degli atti da lui compiuti, ovvero dei pagamenti da lui effettuati o ricevuti (nella specie, ordini su rapporto di conto corrente bancario, e correlativi atti esecutivi degli ordini stessi da parte della banca), si identifica nel giorno in cui la sentenza dichiarativa del fallimento medesimo assurge a giuridica esistenza tramite pubblicazione mediante deposito in cancelleria, mentre restano irrilevanti gli ulteriori adempimenti pubblicitari prescritti dall’art 17 l.f., cosi come ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari di detti atti, ovvero sulla idoneità o meno di questi ultimi ad arrecare pregiudizio alla massa. Questa interpretazione non interferisce coi
principi fondamentali del trattato di Roma, né, in particolare, con quelli della libertà e sicurezza dei traffici, e manifestamente non pone le norme medesime in contrasto con gli artt. 3, 23, 24 e 41 della Costituzione, in relazione al sacrificio che potrebbe essere imposto al terzo ignaro senza colpa del fallimento, vertendosi in tema di scelte del legislatore, giustificate da obiettive esigenze pubblicistiche inerenti alla procedura fallimentare, le quali non incidono sulla tutela processuale dei diritti dei terzi, né si traducono in un’imposizione di prestazioni a loro carico, ma operano sul piano degli effetti sostanziali di determinati atti, relativamente ai rapporti con i creditori del fallito (Cass. 7 luglio 1981, n. 4434; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273). Il citato arresto ha, altresì, precisato che, in tema di contenzioso tributario, dopo la dichiarazione di fallimento, la notificazione degli atti nei confronti di una società dichiarata fallita va effettuata anche presso il domicilio del curatore, i n quanto l’assoggettamento alla procedura concorsuale, pur non determinando la nascita di un nuovo soggetto giuridico, comporta l’attribuzione della legittimazione processuale all’organo della procedura, e ciò anche nel caso in cui il mutamento della situa zione giuridica non sia stato eventualmente comunicato all’Amministrazione finanziaria, reputandosi l’evento conosciuto ex lege una volta effettuati gli adempimenti di cui all’art. 17 l.f. (Cass. 9 aprile 2008, n. 9214). Né può sostenersi che una disciplina speciale valga in materia di notifica degli atti tributari, in quanto in particolare il dettato di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973 «non riguarda l’ipotesi della notifica fatta a persona diversa dal contribuente, anche se legittimata a ricevere la notifica, e richiede, inoltre, nella sua seconda parte, il rispetto di condizioni relative alle formalità dell’elezione, in relazione alle quali l’onere della prova incombe su chi intende avvalersi di quest’ultima» (Cass. 6 dicembre 2011, n. 26178).
2.3. Pertanto, dopo la dichiarazione di fallimento, ‘sebbene l’ente impositore o il concessionario non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta cond iziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato ‘in bonis’, ai fini della legittima
prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato ‘in bonis’ sicché, in caso di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo (Cass. 31 gennaio 2022, n. 2857; Cass. 22 aprile 2024, n. 10760). Da quanto precede deriva che ove l’atto impositivo sia stato notificato soltanto al fallito e non invece al curatore del fallimento, esso è semplicemente inopponibile al fallimento, e non è idoneo a far decorrere il termine per la sua impugnazione da parte del curatore (Cass. del 27/12/2024 n. 34621; Cass. 23 giugno 2003, n. 9951).
2.4.Nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nel ritenere intempestivo il ricorso introduttivo spedito per la notifica dal Fallimento in data 6.6.2014 considerando come dies a quo per la decorrenza del termine ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92, la notifica, a mezzo servizio postale, dell’avviso di accertamento in questione in data 31.3.2014 (perfezionatasi, in mancanza temporanea del destinatario -c.d. irreperibilità relativa – decorsi dieci giorni dalla spedizione in data 21.3.2014 del CAD, stante l’ulteriore assenza del destinatari o in occasione del recapito della relativa raccomandata) presso la sede legale della società contribuente, dichiarata fallita (in data 10.10.2013) , non essendo l’Ufficio obbligato alla notifica dello stesso presso il curatore del fallimento, atteso che quest’ultimo non aveva presentato nel termine di trenta giorni dalla data del fallimento, il modello AA710; ciò in luogo di considerare che la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento -e non già il compimento degli adempimenti a carico del curatore conseguenti all’apertura della liquidazione giudiziale, qual è, ad esempio, quello della presentazione del Modello AA710 (v. art. 29, comma 6, del d.l. n. 78/2010)- comporta va la necessaria notifica dell’avviso di accertamento (anche)
al curatore ai fini dell’opponibilità dell’atto al fallimento e della decorrenza del relativo termine per impugnare, per cui il termine per l’impugnazione iniziava a decorrere non già dalla notifica (in data 31.3 2014) dell’avviso presso la sede legale della società ma dalla notifica (in data 8.4.2014)- come correttamente osservato già dal giudice di prime cure (v. sentenza della CTP allegata al ricorso) -dell’atto medesimo al curatore con conseguente tempestività del ricorso introduttivo .
3.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma in data 11 giugno 2025