Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1688 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 4705 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021, proposto Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore ;
-intimato;
Oggetto: Tributi
assenza di comunicazione
dell’avviso di udienza al curatore fallimentare
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna n. 845/12/2020, depositata in data 16 luglio 2020, non notificata.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE liquidazione, avverso la sentenza n. 120/01/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato, per l’anno 2010, l’indebita detrazione Iva in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;
-in punto di diritto, la CTR confermava la decisione della CTP per non avere l’RAGIONE_SOCIALE provato l’asserita partecipazione della società contribuente nella frode portata a compimento dalla RAGIONE_SOCIALE; in particolare, ha evidenziato che: 1) la RAGIONE_SOCIALE era cessata il 12.12.2013 (ovvero tre anni dopo lo svolgimento dei fatti) per cui non era ipotizzabile la conoscenza da parte di NOME di eventuali comportamenti fraudolenti della RAGIONE_SOCIALE, quale società pienamente operativa negli anni 20082010; 2) la RAGIONE_SOCIALE, nell’an no 2010, risultava a credito non soltanto per le fatture ricevute da RAGIONE_SOCIALE ma anche per quelle ricevute da altri fornitori sicuramente estranei all’ipotizzata frode;
il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore è rimasto contumace.
CONSIDERATO CHE
-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 della LF, 43 e 31 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR – a fronte della dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della società contribuenteemesso la pronuncia di rigetto dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, in difetto di costituzione del rapporto processuale RAGIONE_SOCIALE parti atteso che l’avviso di trattazione, a seguito di ria ssunzione del giudizio a cura dell’Ufficio, era stato notificato dalla cancelleria via pec ai difensori della società costituti prima del fallimento i quali avevano anche formalmente comunicato la cessazione di efficacia del mandato; in particolare, ad avv iso della ricorrente, sarebbe stato violato: 1) l’art. 43, comma 1, della LF in quanto il giudizio, nonostante l’avvenuto fallimento della società e la dichiarazione dell’evento interruttivo, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 546/92, era proseguito in sostanza nei confronti del fallito benché privo di capacità processuale; 2) l’art. 43, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 546/92, assumendo rilevanza, nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/92, anche alla parte colpita dall’evento interruttivo ossia, nella specie, al curatore del fallimento;
appare necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito .
Così deciso in Roma il 24 novembre 2023