Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10760 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
INGIUNZIONE PAGAMENTO
sul ricorso iscritto al n. 17005/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a San Mauro Marchesato (KR) il DATA_NASCITA e residente in Tavazzano con Villavesco INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Sciacca, domiciliato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore e lRAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo
Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTI –
NONCHÈ
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , con sede alla INDIRIZZO–
E
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede alla INDIRIZZO.
– INTIMATI – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1499/1/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria, depositata il 13 novembre 2018, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è l’ingiunzione di pagamento con cui l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione chiedeva il versamento RAGIONE_SOCIALE‘importo 346,45 € (oltre accessori) a titolo di diritti camerali non corrisposti, RAGIONE_SOCIALEa somma di 5.767,99 € (oltre accessori) per tributi locali non versati al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘importo di 32.880,08 (oltre accessori) per crediti erariali (Irpef, Iva, Irap) non onorati, il tutto sulla base di quindici cartelle esattoriali precedentemente notificate;
la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Liguria -per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -negava la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza n. 1740/4/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di
RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che le cartelle di pagamento poste a base RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato fossero tutte correttamente notificate, con conseguenziale effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei relativi crediti;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato alle suindicate controparti il 13 maggio 2019, formulando quattro motivi di impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso notificato il 21 giugno 2019, chiedendo il rigetto del ricorso;
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE restavano intimati;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, quarto comma, cod. civ., per non avere la Commissione regionale rilevato l’intervenuta prescrizione dei menzionati crediti, né la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intimazione impugnata con conseguenziale decadenza dall’esercizio del potere impositivo, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALEa mancata notifica di gran parte RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al contribuente, dichiarato fallito in data 23 novembre 2004, giacchè, dopo tale data, le stesse erano state notificate solo al curatore del fallimento;
con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito la violazione o la falsa applicazione degli artt. 26 e 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per non avere la Commissione regionale rilevato la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intimazione impugnata, in quanto non preceduta dalla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle prodromiche;
con la terza censura, la contribuente ha, ancora una volta, denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948, quarto comma, cod. civ., ponendo in evidenza che il Giudice regionale aveva errato nel non
considerare comunque il decorso del termine di prescrizione quinquennale dalle date di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali richiamate dall’intimazione di pagamento impugnata;
con il quarto motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per non aver la Commissione regionale rilevato la prescrizione quinquennale dei crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi;
il ricorso va accolto nei termini che seguono;
occorre premettere che dall’esame del controricorso emerge che l’ RAGIONE_SOCIALE ha dato conto nelle proprie difese che due cartelle di pagamento (la n. 048/2004/0006336508/000 e la n. 048/2003/0035872517/000) «sono state annullate ex art. DL 119/2018» (v. pagina n. 9 del controricorso), circostanza questa di cui, quindi, si prende atto e che determina in parte qua la dichiarazione di cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere;
7 . possono essere esaminati unitariamente i quattro motivi di impugnazione, siccome concernenti temi connessi, vale a dire la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al contribuente, la conseguenziale nullità RAGIONE_SOCIALE‘intimazione impugnata, nonché la prescrizione dei relativi crediti; e ciò, non senza aver subito avvertito che -diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale la notifica del ricorso anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, considerata dal Giudice regionale priva di legittimazione passiva, non rende il ricorso inammissibile in parte qua , risultando detta notifica essere funzionale a garantire il rispetto del contraddittorio, consentendo la partecipazione in giudizio di tutte le parti coinvolte nei gradi di merito, tenuto conto che le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, fondate sull’estinzione RAGIONE_SOCIALEa pretesa per intervenuta prescrizione anche di crediti erariali, hanno implicitamente posto in discussione la statuizione del Giudice d’appello, che aveva negato la legittimazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche considerando (erroneamente, come
emerge dalla natura dei crediti riportati nel ricorso) che la stessa non fosse ente creditore;
va ancora preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo per sua novità, avanzata dalla difesa erariale nella parte in cui ha posto in evidenza che il contribuente aveva dedotto solo in grado di appello che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle erano state effettuate al solo curatore, giacchè -a tacer d’altro -dall’esame del controricorso emerge come la stessa Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nel riepilogare i contenuti RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso, abbia dato atto che con esso l’istante aveva eccepito la decadenza dall’esercizio del potere impositivo e la prescrizione dei credito «stante la mancata notifica, sia al contribuente sia al curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE sottese cartelle di pagamento» (v. pagina n. 3 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni), per cui -diversamente da quanto opinato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEo Stato – non occorreva alcun motivo aggiunto al fine di lamentare l’inopponibilità RAGIONE_SOCIALE menzionate notifiche (in quanto eseguite nei confronti del solo organo fallimentare), trattandosi di tema, di natura squisitamente giuridica, da ritenersi comunque compreso nel motivo RAGIONE_SOCIALE‘originaria impugnazione in cui veniva lamentata l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle all’istante;
8.1. del pari, non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato sul rilievo secondo il quale con esso sarebbero state sottoposte alla Corte questioni di merito, in quanto l’impugnazione coinvolge, sulla base di elementi fattuali pacifici, il tema, come detto squisitamente giuridico, RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dei crediti in relazione alla dedotta inopponibilità RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate nei riguardi del curatore fallimentare, nonché alla durata del relativo periodo, anche con riferimento alle sanzioni ed agli interessi; del tutto inconferente risulta, infine, nel contesto RAGIONE_SOCIALE dedotte violazioni di legge, il richiamo alla cd. ‘doppia conforme’, che attiene al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., che nella specie non è stato invocato;
9. non è controversa la circostanza secondo la quale solo le cartelle di pagamento nn. 048/2003/0058514575/000 (indicata come notificata l’8 settembre 2003), 048/2004/0006336508/000 (indicata come notificata il 30 giugno 2004) e 048/2003/0035872517/000 (indicata come notificata il 3 marzo 2004) – oggetto queste ultime due, come detto, di annullamento ex lege ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 – siano state notificate all’istante prima RAGIONE_SOCIALEa sua dichiarazione di fallimento (del 23 novembre 2004), come riconosciuto dallo stesso ricorrente (v. pagina n. 14 del ricorso), così come è pacifico che le altre cartelle sono state, invece, notificate al solo curatore;
10. alla luce di quanto precede, va allora dato seguito al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui « “In tema di contenzioso tributario, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis , ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittima prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis sicché, in caso di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto successivo che gli è stato notificato, sia -qualora ne abbia ancora interesse -contestare anche la validità e fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo” » (così Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857, ai cui più ampi contenuto si rinvia);
11. consegue a quanto precede che non possono computarsi ai danni del ricorrente le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle effettati nei confronti del curatore, il che comporta, sotto tale profilo, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione impugnata, alla stregua del principio secondo cui
« la correttezza del procedimento di formazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione RAGIONE_SOCIALEa notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli -rimanendo esposto all’eventuale successiva azione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Vedi Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007, e conformi Cass. n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018)» (così ancora, tra le tante, Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857);
12. deriva, altresì, dalla citata inopponibiltà al ricorrente RAGIONE_SOCIALE notifiche effettuate al curatore fallimentare anche la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccepita prescrizione decennale (per i tributi erariali Irpef, Iva ed Irap, cfr., ex multis , anche da ultimo, Cass., Sez. T., 4 aprile 2024, n. 8972; Cass., Sez. T, 29 novembre 2023, n. 33213) e quinquennale (per le imposte locali, Ici e Tarsu, nonché per i diritti camerali, cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 3 luglio 2020, n. 13683; Cass., Sez. T, 21 luglio 2022, n. 22897), trattandosi di pretese collocate temporalmente negli anni di imposta 1997/2003, come risulta dal riepilogo di cui al ricorso principale, rispetto alle quali la notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione di pagamento impugnata (29 ottobre 2015) è intervenuta dopo la maturazione dei citati periodi di prescrizione, con ogni conseguenziale effetto sugli accessori (interessi e sanzioni);
allo stesso modo, con riferimento alla cartella n. 048/2003/0058514575/000 (relativa all’Irpef) notificata al contribuente in data 8 settembre 2003, il relativo credito risultava prescritto al momento RAGIONE_SOCIALEa citata notifica RAGIONE_SOCIALE‘intimazione impugnata;
13.1. deve osservarsi sul punto che non può essere riconosciuto l’invocato effetto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in ragione RAGIONE_SOCIALE‘asserita ed imprecisata domanda di ammissione al passivo del credito di cui alla menzionata cartella, in quanto il rilievo, per come sbrigativamente formulato nel controricorso con il solo riferimento alla predetta insinuazione (v. pagina n. 14), si presenta del tutto generico, in termini tali da precludere ex actis anche la rilevabilità di ufficio RAGIONE_SOCIALE‘interruzione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, considerando che non vi è stato alcun richiamo ad un’allegazione del predetto atto all’interno del fascicolo di parte (nel quale in effetti non risulta), non è stato indicato in quale momento del giudizio e sede processuale esso sia stato prodotto e non vi è stata alcuna ricapitolazione RAGIONE_SOCIALEo specifico contenuto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di insinuazione allo stato passivo in modo da confrontarlo con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa citata cartella;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va accolto in relazione ai crediti diversi da quelli di cui ai carichi annullati e, non essendo necessari accertamenti in fatto, non solo la sentenza impugnata va cassata, ma la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso ed annullando l’intimazione impugnata, le richiamate cartelle (come indicate nel ricorso in esame) e le relative iscrizioni a ruolo;
come già evidenziato nel precedente citato (v. Cass. Sez. T, 31 gennaio 2022, n. 2857) la questione ivi trattata si poneva come nuova, stante l’assenza di precedenti di legittimità, il che giustifica anche nel presente procedimento la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi di giudizio, tenuto conto che detto intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte è sopravvenuto alla proposizione del presente ricorso;
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione ai carichi di cui alle cartelle nn. 048/2004/0006336508/000, 048/2003/0035872517/000, accoglie, per il resto, il ricorso, cassa la sentenza impunta e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso ed annulla l’intimazione impugnata, le richiamate cartelle (come indicate nel ricorso in esame) e le relative iscrizioni a ruolo.
Compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2023.