Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES-IRAP-IVA 2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9579/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-controricorrente –RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro- tempore,
-intimata –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4050/25/2022, depositata il 21 ottobre 2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data 3 agosto 2019, a Ronchi Filippo comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 022-76-2019-00001923-000, per l’importo complessivo di € 118.097,74, a seguito del mancato pagamento delle seguenti n. 5 cartelle esattoriali pregresse: a) 022-2008-0030885181-000; b ) 022-2008-0030885282-000; c ) 022-2009-0047715134-000; d ) 022-2010-0015310071000; e ) 022-2012-0023130226-000.
Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le pregresse cartelle COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia la quale, con sentenza n. 230/01/2020, depositata il 1° giugno 2020, lo rigettava.
Interposto gravame dal contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) della Lombardia, con sentenza n. 4050/25/2022, pronunciata il 23 marzo 2022 e depositata in segreteria 21 ottobre 2022, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Filippo, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 21 aprile 2023).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata.
In data 25 settembre 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso manifestamente infondato.
In data 4 novembre 2024 il difensore del contribuente presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2943 e 2946 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento alle cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, tali cartelle erano state notificate al Curatore fallimentare quando era aperta una procedura fallimentare nei confronti del contribuente, e tale notifica era quindi inopponibile allo stesso contribuente, nei cui confronti
non era quindi mai avvenuta; conseguentemente, i relativi crediti dovevano ritenersi prescritti, e tale prescrizione era già maturata al momento della notificazione dell’intimazione di pagamento n. 022-2018-9004833871-000, avvenuta in data 17 agosto 2018, che peraltro aveva ad oggetto soltanto due delle cinque cartelle di pagamento.
Il motivo è fondato, nei termini che di seguito si indicheranno.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata si fonda su n. 5 cartelle di pagamento.
Sul punto, va rilevato che la Corte territoriale ha escluso la prescrizione dei crediti in questione, trattandosi di crediti erariali (per i quali la prescrizione è decennale), ed essendo intervenuta, per due cartelle di pagamento, l’interruzione del corso della prescrizione a seguito di notifica, nelle more, di intimazione di pagamento, mentre per le altre tre cartelle la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe stata comunque notificata prima del decorso del termine di prescrizione.
Orbene, le cartelle di pagamento in questione risultano tutte notificate alla dott.ssa NOME COGNOME curatrice del Fallimento Ronchi RAGIONE_SOCIALE, in corso di procedura.
Tuttavia, per le cartelle di pagamento n. 022-20080030885181-000, notificata il 3 febbraio 2009 (relativa ad IRPEF ed IRAP per l’anno 2005, e relativi addizionali ed interessi), e n. 022-2008-0030885282-000, notificata il 12 marzo 2009 (relativa a ritenute alla fonte e relativi accessori per l’anno 2006), risulta notificata, in data 3 ottobre 2018, l’intimazione di pagamento n. 022-2018-9004833871-000, con
il quale il decorso del termine decennale di prescrizione è stato interrotto.
Tale intimazione di pagamento è stata notificata al contribuente, tornato in bonis , e non è stata impugnata, ragion per cui, per tali crediti, si è realizzata la c.d. ‘cristallizzazione’ della pretesa tributaria, e correttamente i relativi crediti sono stati ritenuti non prescritti (Cass. 14 settembre 2022, n. 27093; Cass. 27 novembre 2019, n. 30911). Infatti, in tema di riscossione delle imposte, un’intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata può essere contestata solo per vizi propri, e non già per vizi suscettibili di rendere nulla o annullabile la cartella di pagamento presupposta; nell’àmbito di detta inoppugnabilità è ricompresa l’eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3743).
A tal proposito, va rilevato che l’intimazione di pagamento (ovvero l’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/ 1973) corrisponde al precedente ‘avviso di mora’ di cui all’art. 46 del D.P.R. 602/73 nella versione precedente. Quindi, in ambito tributario, se l’avviso di intimazione non è tempestivamente impugnato, il credito si cristallizza e i fatti estintivi precedenti alla notifica della stessa (come la prescrizione) non possono essere più fatti valere [da ultimo Cass. 22 aprile 2024, n. 10736; v. anche Cass. 5 agosto 2024, n. 22108, secondo la quale «In tema di contenzioso tributario, l’iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non
integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l’impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate)].
Per quanto riguarda le restanti tre cartelle, invece, queste risultano notificate al curatore fallimentare del fallimento COGNOME. Tale notificazione non è opponibile al contribuente, e quindi, al momento della notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, i relativi crediti potrebbero essere prescritti.
Infatti, «in tema di contenzioso tributario, l’ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis , il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell’atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l’intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis , in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell’eccezione di
prescrizione dei tributi oggetto delle stesse) (Cass. 22 aprile 2024, n. 10760).
Erroneamente, quindi, la C.T.R. ha valutato l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento n. 022-2009-0047715134-000, n. 022-2010-0015310071-000 e n. 022-2012-0023130226-000, sulla base della sola avvenuta notificazione delle stesse al curatore fallimentare, che invece deve ritenersi inopponibile al contribuente.
Il ricorso quindi deve essere accolto, nei limiti e nei termini in precedenza indicati, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025.