Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29416/2019 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate –RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 348/06/2019, depositata il 26.02.2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto da COGNOME COGNOME avverso la sentenza della CTP di Lucca, che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente , già titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, dichiarato fallito, avverso l’intimazione di pagamento, annullando detta intimazione per mancata notificazione delle presupposte cartelle di pagamento, che dovevano essere
Oggetto: Tributi – intimazione
di pagamento – contribuente fallito – notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) al solo curatore fallimentare
notificate anche al fallito, in quanto riguardavano imposte dovute per periodi precedenti alla dichiarazione di fallimento;
l ‘A DER impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
il contribuente rimaneva intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l ‘ADER deduce la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 43 e 44 L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato erroneamente la nullità dell’intimazione di pagamento impugnata, sebbene le prodromiche cartelle di pagamento erano state notificate al curatore fallimentare, essendo state emesse e notificate dopo la dichiarazione del fallimento del contribuente, sicchè, non dovendo essere notificate anche al contribuente, la loro mancata notifica a quest’ultimo impediva solo che potessero prodursi effetti in via definitiva nei confronti del fallito al quale era comunque riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto dal momento in cui ne fosse venuto a conoscenza;
il motivo è infondato;
al riguardo occorre ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, «In tema di contenzioso tributario, sebbene l’ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell’ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis, sicché, in caso di notifica a quest’ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli
può sia limitarsi a far valere la nullità dell’atto successivo che gli è stato notificato, sia – qualora ne abbia ancora interesse – contestare anche la validità e fondatezza dell’atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l’atto successivo» (Cass. n. 2857 del 31.01.2022, n. 2857; Cass. n. 10760 del 22/04/2024);
è pacifico che, nel caso in esame, le cartelle di pagamento, sottese alla impugnata intimazione di pagamento, che riguardavano rapporti d’imposta i cui presupposti si erano formati prima della dichiarazione di fallimento, erano state notificate solo al curatore fallimentare;
– la mancata notificazione di dette cartelle anche al contribuente fallito ha determinato la nullità dell’intimazione di pagamento successivamente a lui notificata, sulla base del principio secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli -rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007; Cass. n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018; n. 2857 del 2022 cit.);
il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la controparte costituita;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 novembre 2024.