Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 25/07/2024
MISURE CAUTELARI Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15603/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6649/17, depositata il 16 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 6649/17, depositata il 16 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato dall’agente della riscossione in relazione a carichi iscritti a ruolo e rinvenienti da pregresse cartelle di pagamento oltreché da un avviso di accertamento esecutivo;
1.1 – il giudice del gravame, per quel che qui ancora rileva, ha ritenuto che:
venivano in considerazione redditi prodotti nel territorio nazionale rispetto ai quali rimaneva irrilevante l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e la stessa residenza estera della contribuente;
per conseguenza, le contestate notifiche RAGIONE_SOCIALE atti presupposti erano state legittimamente eseguite in Italia col rito RAGIONE_SOCIALE irreperibili ;
-rimaneva preclusa, di poi, l’eccezione di prescrizione svolta dalla contribuente, atteso che le cartelle di pagamento legittimamente notificate non erano state impugnate, con conseguente consolidamento dei crediti iscritti a ruolo;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di diciassette motivi, ed ha depositato memoria;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso risulta articolato sui seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo che -eccepita l’estinzione, per prescrizione, del credito
(Tosap)
portato dalla
cartella di
pagamento
(n.
09720030060481741000) che (in tesi) era stata notificata nel marzo 2004, a fronte, dunque, della notifica (in data 26 maggio 2015) del preavviso di iscrizione ipotecaria in contestazione -il giudice del gravame -pur sintetim riportata (nei fatti di causa) un siffatta eccezione -non l’aveva esaminata, risolvendo il decisum (sul punto) nel (non conferente) rilievo del consolidamento nel credito portato da atto di riscossione non impugnato, consolidamento che non escludeva il perfezionamento della fattispecie estintiva in ragione del decorso del tempo successivo alla notifica dell’atto non impugnato, insussistente ogni atto di interruzione della prescrizione;
1.2 -il secondo motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, deducendo la ricorrente, in via di subordine, il difetto assoluto di motivazione -e la stessa contraddittoria esposizione contenuta in sentenza tra motivi di ricorso e ragioni della decisione -in ordine alla formulata eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell’or iginario atto di riscossione (cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA);
1.3 -il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ., sull’assunto che avuto riguardo al règime di prescrizione (quinquennale) applicabile alla Tosap secondo gli stessi dicta della giurisprudenza di legittimità e, ad ogni modo, allo stesso obiettivo decorso di un periodo (ultradecennale) riconducibile alla disposizione sulla prescrizione ordinaria (art. 2946 cod. civ.) -nella fattispecie il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare il perfezionamento della fattispecie estintiva della cartella (n. 09720030060481741000) notificata nel marzo 2004 e seguita, quale unico atto interruttivo, dal contestato preavviso (notificato il 26 maggio 2015);
1.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. deducendo che, ad ogni modo, «tutti gli aspetti cronologici della vicenda» (relativi alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA) non erano mai stati contestati da controparte e, per di più, emergevano dalle sue stesse attestazioni;
1.5 -col quinto motivo, la ricorrente denuncia -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, nullità della sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, nonchè -ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA), e sugli assunti che il giudice del gravame:
aveva omesso di pronunciare -ovvero pronunciato in difetto assoluto di motivazione -sull’eccezione di prescrizione articolata con riferimento al credito portato da detta cartella che, notificata il 19 febbraio 2003, era stata seguita dal preavviso impugnato (notificato il 26 maggio 2015);
-aveva pretermesso l’esame dell’atto interruttivo (in tesi) compiuto da controparte, atto che (già) nella sua formulazione non risultava riferibile ad essa esponente;
1.6 -il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo la ricorrente -con riferimento a tutte le cartelle costituenti atti presupposti del preavviso di iscrizione ipotecaria -che le relative notifiche non erano state eseguite presso la residenza estera comunicata dalla contribuente e che il giudice del gravame -pronunciando su tematica (residenza fiscale e luogo di produzione del reddito) estranea al giudizio -aveva omesso di pronunciare
sull’eccezione di nullità svolta a riguardo (proprio) dei luoghi di notifica di detti atti presupposti;
1.7 -col settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., deducendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno in ordine all’accertamento svolto dal giudice di prime cure a riguardo della residenza estera della contribuente, accertamento che difatti non aveva formato oggetto di impugnazione;
1.8 l’ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, così la ricorrente riproponendo il difetto assoluto di motivazione, ovvero la motivazione apparente della gravata pronuncia in punto di rilevanza della residenza estera a fronte della notifica RAGIONE_SOCIALE atti presupposti del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato; difetto, questo, che ex se conseguiva dal confuso, e frammisto, argomentare tra residenza fiscale e domicili indicati nelle dichiarazioni reddituali;
1.9 -col nono motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, lett. c), d), e) e f), al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, alla l. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 2, agli artt. 141 e 142 cod. proc. civ., ed agli artt. 43 e 47 cod. civ.;
assume, in sintesi, la ricorrente che -venendo in considerazione la sua residenza estera risultante all’anagrafe e, così, all’RAGIONE_SOCIALE (l. n. 470 del 1988, art. 2) -il giudice del gravame avrebbe dovuto dar applicazione, nella fattispecie, alla pronuncia di incostituzionalità del combinato disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo
comma, lettere c ), e ) ed f ), e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c., «nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano» (Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 366), con ciò senza poter considerare legittimamente eseguite le notifiche in contestazione col rito RAGIONE_SOCIALE irreperibili , così come in concreto avvenuto, per di più con riferimento ad indirizzi che, in quanto meramente esposti nelle dichiarazioni reddituali, non integravano un’elezione di domicilio;
1.10 -col decimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2, 3 e 23, ed alla direttiva 83/182/CEE, sull’assunto che dette disposizioni, in quanto falsamente assunte dalla gravata sentenza, risultano estranee all’àmbito di disciplina della notificazione RAGIONE_SOCIALE atti impositivi e di riscossione;
1.11 -con l’undicesimo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare l’eccezione (ulteriore) svolta con riferimento al luogo di notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notifica che -eseguita (sempre) col rito RAGIONE_SOCIALE irreperibili -era stata preceduta da un tentativo di notifica all’indirizzo (in Roma) di INDIRIZZO quando essa esponente aveva dedotto, e documentato, -sul punto concordando la stessa controparte -che nel modello della
dichiarazione reddituale per l’anno 2001 detto indirizzo era stato variato (sempre in Roma) alla INDIRIZZO;
1.12 -il dodicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone, in via di subordine, la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, sull’assunto che l’eccezione richiamata al precedente motivo di ricorso (l’undicesimo) era stata, ad ogni modo, risolta sulla base di un assoluto difetto di motivazione;
1.13 -il tredicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sempre in via di subordine, espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notifica che, in ragione della stessa prodotta documentazione, avrebbe dovuto ritenersi tentata (solo) presso l’indirizzo di INDIRIZZO e non anche alla INDIRIZZO;
1.14 -col quattordicesimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, assumendo che -in violazione del divieto di nova in appello -controparte aveva dedotto il tentativo di notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA alla INDIRIZZO quando, con le controdeduzioni depositate nel primo grado di giudizio, non aveva svolto alcuna allegazione sul punto;
1.15 -il quindicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento alla notifica di cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo, sugli assunti che il giudice del gravame non aveva esaminato:
-l’eccezione di inattualità dell’indirizzo di INDIRIZZO (variato nella INDIRIZZO) al momento della notifica della cartella di pagamento n. 09720010630339376000;
le modalità di notifica della cartella n. NUMERO_CARTA e dello stesso avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO, RAGIONE_SOCIALE quali si era assunta la nullità;
le eccezioni di nullità svolte con riferimento alla notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, pur avendo rilevato che difettava, negli atti di notifica, «la firma del messo notificatore»;
1.16 -col sedicesimo motivo, formulato, in via di subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, assumendo che le questioni poste col quindicesimo motivo di ricorso erano state, ad ogni modo, definite nel più assoluto difetto di motivazione;
1.17 -il diciassettesimo, ed ultimo, motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento alla impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ed alla svolta eccezione di decadenza, siccome la stessa cartella di pagamento notificata il 10 marzo 2004 a fronte della notifica di pregresso avviso di accertamento in data 29 novembre 1999;
-occorre premettere che la ricorrente ha delimitato l’àmbito oggettivo del suo ricorso ad alcuni RAGIONE_SOCIALE atti presupposti dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, atti che si identificano (secondo l’articolazione che ne emerge da detto preavvis o) nelle cartelle di pagamento sub n. 1 (cartella n. 09720010630339376000), sub n. 2 (cartella n. 09720030060481741000), sub n. 3 (cartella n. 09720060156199815000), sub n. 6 (cartella n.
09720110089597667000) e sub n. 8 (cartella n. 09720120257033537000 ); nonché nell’atto, sub n. 13, costituito dall’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO;
-tanto premesso, va considerato che l’atto impugnato che costituisce adempimento finalizzato allo svolgimento di una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. Sez. U., 18 settembre 2014, n. 19667 cui adde , ex plurimis , Cass., 29 novembre 2021, n. 37192; Cass., 13 maggio 2021, n. 12876; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4587; Cass., 12 gennaio 2016, n. 259; Cass., 23 novembre 2015, n. 23875) – risulta sprovvisto di fondamento con riferimento alle cartelle di pagamento sub n. 1 e sub n. 2, che precedono, in ragione di fatti sopravvenuti alla stessa proposizione del ricorso;
3.1 – difatti, la cartella di pagamento sub n. 1 (cartella n. 09720010630339376000) -così come deduce in memoria, e documenta, parte ricorrente -ha formato oggetto di definizione agevolata da parte della stessa ricorrente (cfr. l’elenco allegato al preavviso di iscrizione ipotecaria in relazione agli allegati n. 1 e n. 7, fol. 37, della nota di deposito del 7 marzo 2024), ed il relativo ruolo è stato sgravato;
ne consegue che sussiste, al riguardo, il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso che deriva dalla stessa soluzione operata di iniziativa della ricorrente quanto al carico iscritto a ruolo;
3.2 -in ordine, invece, alla cartella di pagamento sub n. 2 (cartella n. 09720030060481741000), viene in considerazione il giudicato esterno che, debitamente certificato dalla ricorrente, si è formato (dopo la pronuncia ora oggetto di impugnazione) sulla sentenza n. 3017/18, depositata il 9 maggio 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la pronuncia (allora) oggetto di impugnazione recante annullamento di detta cartella;
e, in ragione dell’accoglimento del ricorso della contribuente, lo stesso carico iscritto a ruolo ha formato oggetto di sgravio (cfr., sul tutto, gli allegati nn. 1, 2 e 3 della nota di deposito del 26 agosto 2020);
ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere accolto sul punto, dovendosi dichiarare che l’agente della riscossione non aveva titolo per iscrivere ipoteca in quanto lo stesso titolo oggetto di annullamento giurisdizionale passato in giudicato;
3.3 -in ragione, poi, dei rilievi sin qui svolti, rimane assorbito l’esame dei motivi di ricorso formulati dalla ricorrente con specifico riferimento alla cartella sub n. 1 (quinto, quindicesimo e sedicesimo motivo) ed alla cartella sub n. 2 (motivi dal primo al quarto nonché undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e diciassettesimo motivo) oltreché dei residui motivi di ricorso (dal sesto al decimo);
-quanto, ora, ai residui titoli esecutivi posti a fondamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che gli stessi hanno formato oggetto di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 (cfr. gli allegati n. 7 e 8 alla nota di deposito del 26 agosto 2020 , e l’allegato n. 2 alla nota di deposito del 7 marzo 2024);
definizione agevolata, questa, inclusiva (anche) del ruolo n. 69714011023057000000 attribuito all’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO (v. il preavviso di iscrizione ipotecaria, cit., in relazione ai sopra citati allegati nn. 7 e 8 alla nota di deposito del 26 agosto 2020 nonché gli allegati nn. 2 e n. 6 alla nota di deposito del 7 marzo 2024);
4.1 -per come, assume, però la stessa ricorrente, la definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non si è perfezionata in ragione della sospensione dei versamenti rateali (previsti in nr. 18 rate) a
seguito di pronuncia giudiziale cui ha fatto seguito uno sgravio disposto dall’RAGIONE_SOCIALE in ordine ai carichi per contributi iscritti a ruolo;
4.1.1 – il d.l. n. 119 del 2018, art. 3, cit., per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:
-«L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.» (comma 6, secondo periodo);
«Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.» (comma 9);
«In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti: a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero; b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.» (comma 14);
4.1.2 -non potendosi, pertanto, considerare perfezionata la fattispecie estintiva correlata alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, i residui motivi di ricorso vanno esaminati con riferimento agli atti presupposti dall’impugn ato preavviso e costituiti dalle cartelle sub n. 3 (cartella n. 09720060156199815000), sub n. 6 (cartella n.
09720110089597667000) e sub n. 8 (cartella n. 09720120257033537000), nonché dall’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO di cui al sub n. 13;
4.2 – quanto alla cartella di pagamento sub n. 6 (cartella n. 09720110089597667000 ), ed all’avviso di accertamento esecutivo sub n. 13 (n. NUMERO_DOCUMENTO) va innanzitutto accolto il quindicesimo motivo di ricorso posto che, in effetti, la gravata sentenza non dà alcun conto del loro esame e, per dir meglio, dell’eccezione di nullità della relativa notifica;
4.3 – quanto, poi, a tutti gli atti oggetto di una definizione agevolata che, come anticipato, non si è perfezionata, va accolto il nono motivo di ricorso dal cui esame consegue l’ assorbimento dei residui motivi;
4.3.1 – è, difatti, erroneo il rilievo svolto dal giudice del gravame in ordine all’indifferenza dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE , e della stessa residenza estera della contribuente, ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE contestate notifiche in quanto il Giudice del leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c ), e ) ed f ), e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, u.c., «nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE, che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano» (Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 366);
-la Corte ha, in particolare, rilevato che dette disposizioni «equiparando la situazione del contribuente residente all’estero e iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale, impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell’atto
nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune. In tal modo, esse non garantiscono al notificatario non più residente in Italia l’effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALE atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell’amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria.»;
e, nella fattispecie, lo stesso giudice del gravame -premessa l’irrilevanza dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE della contribuente ha accertato modalità di notifica RAGIONE_SOCIALE atti che si identificano (esattamente) con quel vulnus che ha indotto la Corte costituzionale a statuire l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni;
4.3.2 – per di più, va rimarcato, lo stesso legislatore è ( medio tempore ) intervenuto in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE atti tributari ai cittadini italiani residenti all’estero espressamente contemplando la facoltà del contribuente di comunicare al «competente ufficio locale» l’indirizzo estero «per la notificazione RAGIONE_SOCIALE avvisi e RAGIONE_SOCIALE altri atti che lo riguardano», con conseguente previsione di una notificazione di detti avvisi ed atti da eseguirsi «mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» ;
4.4 -com’è poi noto, ai sensi dell’art. 136 Cost. e della l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale;
le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale hanno, quindi, effetto retroattivo, in quanto la dichiarazione di illegittimità inficia fin dall’origine la norma oggetto del
giudizio, e salvo che la stessa Corte non abbia indicato una diversa decorrenza RAGIONE_SOCIALE effetti (caducatori) della sua pronuncia;
-si è, così, rilevato che «perché una norma dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale cessi di avere efficacia da un momento diverso rispetto a quello indicato dall’art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3, e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, o abbia efficacia solo parzialmente retroattiva, è indispensabile una statuizione ad hoc della Corte Costituzionale, non essendo consentito all’interprete modificare, correggere o integrare le statuizioni del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi» (cfr. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26275; v., altresì, Cass., 28 luglio 2005, n. 15809);
-stante, dunque, l’espressa previsione (art. 137, terzo comma, Cost.) della inimpugnabilità RAGIONE_SOCIALE decisioni della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 febbraio 1998, n. 29), non è dato a qualsiasi altra autorità giudiziaria di regolare gli effetti di una pronuncia della Consulta che questa stessa non abbia inteso diversamente determinare (in deroga alla retroattività propria RAGIONE_SOCIALE decisioni in questione); e la stessa interpretazione del giudicato costituzionale, -dietro esame della motivazione della sentenza, -è consentita nei limiti in cui viene rilievo la necessità di individuare «quali disposizioni debbano ritenersi caducate» (cfr. Cass., 28 luglio 2005, n. 15809; Cass., 11 marzo 1995, n. 2847; Cass., 19 aprile 1989, n. 1850; Cass. S.U., 24 ottobre 1984, n. 5401), non anche al fine di regolare gli effetti (nel tempo) della pronuncia della Consulta;
si è quindi rimarcato che la retroattività RAGIONE_SOCIALE effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale trova un limite nelle situazioni giuridiche già consolidate – conseguenti, quindi, a fatti giuridici riconosciuti idonei a produrre un siffatto effetto (quali la formazione del giudicato, l’inimpugnabilità dell’atto amministrativo, la prescrizione e la decadenza) -con la precisazione che non può considerarsi esaurito
(ed insensibile alla dichiarazione di incostituzionalità) un rapporto il cui perfezionamento (quanto ai contenuti RAGIONE_SOCIALE relative situazioni giuridiche soggettive) consegua (proprio) dall’applicazione della norma espunta dall’ordinamento (a seguito di pronu ncia del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi; cfr., in specie, Cass., 13 marzo 2003, n. 3733; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948; Cass., 2 dicembre 1996, n. 10741; Cass., 12 agosto 1994, n. 7398);
4.4.1 – in relazione alla disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, – alla cui stregua «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.», le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791);
4.4.2 -si è, pertanto, escluso che l’efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale possa incontrare il limite costituito dal rapporto cd. esaurito, a fronte di vizio di notifica di un atto presupposto che, ai sensi dell’art. 19, c omma 3, cit., nella sequenza procedimentale preordinata all’imposizione tributaria, possa
essere fatto valere con l’impugnazione dell’atto consequenziale (v. Cass., 22 novembre 2021, n. 35797; Cass., 15 aprile 2019, n. 10519; Cass., 12 gennaio 2018, n. 618; Cass., 24 agosto 2017, n. 20373);
5. -l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai due motivi accolti (nono e quindicesimo motivo) e la causa va rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia per i profili di nullità non esaminati e nel rispetto dei principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse, con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; accoglie il ricorso relativamente alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e, decidendo sul punto la causa nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; accoglie, altresì, il nono ed il quindicesimo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i residui motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai due motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024.