Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4407 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
Cartella di pagamentonotifica agli eredi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29618/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
COGNOME NOME E COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali -nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria di II grado di Trento n. 42/01/2015 depositata in data 19/05/2015;
dato atto del deposito di conclusioni scritte del PM, in persona del sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE, e per il rigetto del ricorso incidentale dei contribuenti;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
La CT di II grado di Trent o rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CT di I grado che aveva accolto i due ricorsi, previa loro riunione, di NOME e NOME COGNOME contro tre cartelle di pagamento relative a debiti Irpef e contributo al SSN del padre NOME per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995.
I giudici di primo grado accoglievano i ricorsi evidenziando che la cartella era stata notificata ai contribuenti quali coobbligati in solido e non per successione mortis causa del padre, non potendo sussistere solidarietà con persona deceduta.
I giudici di appello, nel confermare la decisione, premettevano che l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella può essere assolto anche per relationem nei casi in cui il contribuente sia già a conoscenza RAGIONE_SOCIALE pretesa fiscale, perché derivante dalla sua dichiarazione o perché abbia impugnato la cartella medesima, ma non ove si tratti di una pretesa fiscale nuova di cui il contribuente venga a conoscenza per la prima
volta, caso in cui la motivazione deve contenere tutte le indicazioni idonee che rendano possibile la difesa. Nel caso in esame ritenevano che tale obbligo motivazionale non fosse stato assolto, per la mancata coincidenza tra destinatari RAGIONE_SOCIALE cartelle, i ricorrenti, e destinatario dell’avviso, il padre, nonchè per l ‘ incompletezza dei dati di informazione e l’evidente contraddizione, già evidenziata dal primo giudice, circa la qualificazione RAGIONE_SOCIALE debenza. Rigettavano inoltre l’eccezione di carenza di legit timazione de ll’ RAGIONE_SOCIALE.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in base a tre motivi.
NOME e NOME COGNOME resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale dei contribuenti.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14/12/2023, per la quale il PM ha depositato conclusioni scritte mentre RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, ed NOME e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Considerato che:
La ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la CTR avrebbe equivocato nel ritenere contribuenti i ricorrenti laddove invece lo era il loro dante causa, cui gli avvisi erano stati notificati, non dovendo in tali casi l’amministrazione notificare nuovamente agli eredi gli atti già notificati al contribuente poi deceduto in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE predetta
disposizione, degli obblighi fiscali del de cuius rispondono in solido gli eredi.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione de ll’ art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al modello di cartella di pagamento approvato con DM con Prot. 2010/46308, evidenziando che nella cartella erano indicati gli estremi degli accertamenti e la data di notificazione nonché descritti gli addebiti.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di contestazione tra le parti, costituiti dalle conseguenze giuridiche derivanti dall’asserito difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle , che non può condurre all’annullamento dell e stesse allorchè esse siano state comunque impugnate dal contribuente, che abbia avuto la piena facoltà di difendersi, come avvenuto nel caso di specie, ove i ricorrenti avevano avuto piena comprensione del titolo dell’obbligazione, successione mortis causa , imperniando le proprie difese proprio su tale circostanza.
1.1. NOME e NOME COGNOME propongono tre motivi.
Con il primo motivo i contribuenti deducono violazione dell’art. 2948, quarto comma, e dell’art. 2946 cod. civ., per la prescrizione del diritto di credito vantato.
Col secondo motivo deducono la decadenza dal diritto di procedere all’esazione del credito e violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 .
Col terzo motivo deducono la violazione dell’art. 490 cod. civ. per la sussistenza del beneficio di inventario.
1.2. L’RAGIONE_SOCIALE propone tre motivi di ricorso incidentale, aderendo ai motivi RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la CTR , nel ritenere il difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella, per la mancata notifica ai ricorrenti dell’avviso presupposto, alla luce RAGIONE_SOCIALE mancata coincidenza dei destinatari dei due atti, avrebbe equivocato nel ritenere contribuenti i ricorrenti laddove invece lo era il loro dante causa, cui gli avvisi erano stati notificati, non dovendo in tali casi l’amministrazione notificare agli eredi gli atti già notificati al contribuente poi deceduto.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione al modello di cartella di pagamento approvato con DM con Prot. 2010/46308, evidenziando che nella cartella erano indicati gli estremi degli accertamenti, la data di notificazione e gli addebiti.
Con il terzo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. n.212 del 2000 e dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 241 del 1990, lamentando l’omesso esame d elle conseguenze giuridiche derivanti dall’asserito difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle che non può condurre all’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella allorchè essa sia stata impugnata dal contribuente, che abbia avuto la piena facoltà di difendersi come avvenuto nel caso di specie ove i ricorrenti avevano avuto piena comprensione del titolo dell’obbligazione, successione mortis causa , imperniando le proprie difese proprio su tale circostanza.
Occorre premettere che, per effetto del principio RAGIONE_SOCIALE cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv.
con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore RAGIONE_SOCIALE società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data RAGIONE_SOCIALE predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, RAGIONE_SOCIALE capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. 3/02/2022, n. 3312), nella specie non avvenuta.
V a dichiarata però l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE memoria depositata da RAGIONE_SOCIALE. Fermo quanto sopra, infatti, l’attività del difensore non sostituito può essere svolta nei confronti del soggetto già formalmente estinto e non rispetto ad un nuovo soggetto, la cui spendita del nome richiede necessariamente un nuovo conferimento RAGIONE_SOCIALE procura, nella specie non depositata agli atti (Cass. 9/01/2024, n. 749; Cass. 18/05/2023, n. 13750; Cass. 13/12/2022, n. 36374 in riferimento alla analoga vicenda relativa a RAGIONE_SOCIALE; Cass. 21/04/2022, n. 12759); fermo, peraltro, che RAGIONE_SOCIALE si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (Cass., Sez. U., 19/11/2019, n. 30008).
La presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previsto dalle norme citate.
3. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e (premessa l’ammissibilità del secondo in quanto la riproduzione del modello normativo RAGIONE_SOCIALE cartella all’interno del ricorso non implica affatto la produzione di un nuovo documento nel giudizio di legittimità) sono fondati.
Il fulcro RAGIONE_SOCIALE doglianze di RAGIONE_SOCIALE è che la cartella, recante l’iscrizione a ruolo di un avviso di accertamento notificato a NOME COGNOME, fosse stata notificata ai suoi eredi NOME ed NOME; invero è dalla stessa lettura del controricorso che emerge che la cartella nascesse da un accertamento nei confronti del padre e si fondasse sulla loro natura di eredi (vedi per es. pagina 2 del controricorso nonché lo stesso contenuto del ricorso, riassunto nelle pagine successive) e gli stessi controricorrenti affermano, in memoria, che il riferimento alla coobbligazione fosse (solo) nel dettaglio degli addebiti.
In primo luogo, per gli eredi, come è noto, è prevista la coobbligazione fiscale ex art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, che al primo comma prevede espressamente che Gli eredi rispondono in solido RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa .
Questa Corte ha anche avuto modo di precisare che in tema di RAGIONE_SOCIALE dei tributi, nel caso in cui l’ufficio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall’art. 65, ultimo comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo (Cass. 9/01/2014, n. 228).
Questa Corte (Cass. 8/02/2006, n. 8798) ha poi precisato anche che il fatto che il legislatore si sia limitato a prevedere l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE morte del contribuente al solo fine di chiarire in quale modo si sarebbe dovuto procedere alla intestazione ed alla notificazione degli atti, non autorizza affatto a ritenere che, qualora voglia agire contro gli eredi,
l’Amministrazione sia tenuta a rinnovare da capo il procedimento per l’accertamento e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi originariamente dovuti dal dante causa. Ed infatti, il silenzio serbato dal legislatore sul punto impone unicamente di fare applicazione dei principi generali RAGIONE_SOCIALE specifica materia, secondo i quali l’erede succede nella medesima situazione del de cuius , cosicché deve ritenersi che una volta morto il contribuente, l’Amministrazione non debba ricominciare da capo, ma possa proseguire nella serie procedimentale già iniziata, notificando agli eredi soltanto gli atti che ancora residuano da emanare.
In secondo luogo, la motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella segue un modello delineato normativamente. Questa Corte (cfr. Cass. 17/06/2016, n. 12261) ha osservato che «per la validità del ruolo e RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o RAGIONE_SOCIALE data di notificazione dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la RAGIONE_SOCIALE faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità RAGIONE_SOCIALE procedura di RAGIONE_SOCIALE promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011), con l’ulteriore specificazione (Cass. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, gli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999 richiedono l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione “analitica” di quegli elementi (Cass. 26441/2014)».
Da tali considerazioni consegue che la CTR ha errato nel ritenere di fatto che, pur in presenza di una cartella notificata esplicitamente agli eredi dell’originario contribuente, cui asseritamente era stato notificato l’avviso di accertamento, occorreva valutare la motivazione RAGIONE_SOCIALE cartella (per la quale ha poi ritenuto la incompletezza dei dati
informativi) alla luce RAGIONE_SOCIALE (irrilevante, per quanto detto) mancata coincidenza dei destinatari di quest’ultima e del destinatario dei presupposti avvisi.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo.
Il ricorso incidentale dei contribuenti, totalmente vittoriosi in grado di appello, è stato proposto espressamente come condizionato e ha a oggetto questioni evidentemente assorbite dalla pronuncia di merito che ha annullato l’avviso per difetto di motivazione , per cui è inammissibile e non deve essere esaminato (v. da ultimo Cass. 25/10/2023, n. 29662, secondo cui il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall’accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE ha natura sostanziale di ricorso adesivo, poiché spende i medesimi motivi del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non è volto a contraddire ai medesimi.
Il ricorso è stato notificato in data 29/01/2016 a fronte RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata in data 19/05/2015 e quindi oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (applicabile in tali casi: v. Cass. 24/05/2022, n. 16686; Cass. n. 19/11/2021, n. 35557; Cass. 27/04/2021 n. 11033).
Al riguardo questa Corte ha anche chiarito che quando con il controricorso la parte si sia limitata ad aderire alla richiesta RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale, senza formulare una propria domanda di
annullamento, totale o parziale RAGIONE_SOCIALE decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell’impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale (Cass. 19/05/2016, n. 10329).
Il ricorso incidentale adesivo dell’RAGIONE_SOCIALE è quindi inammissibile come tale, conservando tuttavia la natura di costituzione in giudizio processualmente valida.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Trento, cui demanda di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarati inammissibili, nei termini di cui in motivazione, i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e cui è demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali COGNOME NOME NOME NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2023.