Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32434 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 12/12/2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
SEZIONE TRIBUTARIA
Oggetto: preavviso di iscrizione ipotecaria
Composta dai Magistrati
COGNOME NOME
Presidente-
R.G.N. 31153/2020
Socci NOME
Consigliere –
COGNOME.
NOME
Consigliere –
U – 11/11/2025
COGNOME NOME
Consigliere –
NOME
Consigliere rel.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31153/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO -ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1182/2020 depositata il 6 agosto 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11 novembre 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 123/1212) emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente) per l’importo di € 111.589,18 comprensivo di interessi di mora, spese di notifica e di iscrizione
ipotecaria nei confronti di NOME COGNOME, dante causa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (d’ora in poi ricorrenti) , su beni immobili di sua proprietà nella misura di 500/1000 siti nel comune di Bagnoli Irpino. Numero sezionale 7598/2025 Numero di raccolta generale 32434/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
La RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso sul presupposto dell’esistenza di un giudicato (sentenza n. 918/5/2015) tra le stesse parti sulle medesime cartelle di pagamento sottese all’avviso oggetto del presente giudizio.
La C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti ragioni:
-a ll’udienza di appello del 18.4.2018 il procuratore della contribuente produceva certificato di morte di NOME e la CTR dichiarava l’interruzione del giudizio;
-con istanza del 2.8.2018 l’RAGIONE_SOCIALE produceva istanza di trattazione del processo interrotto allegando le stampe anagrafiche della contribuente e degli eredi;
-la sentenza di primo grado ha posto erroneamente alla base della propria decisione la sentenza n. 918/5/2015 del 21.10.2014, la quale è stata riformata dalla sentenza della CTR, sez. 4, n. 1438/16;
-ne consegue che le cartelle che terminano con i seguenti nn. 90667 e 91949 riguardano importi di competenza del g.o.; la cartella che termina con i numeri 57007, riguardante pene pecuniarie, è prescritta, in quanto notificata nel 1994;
-p er tali partite viene a cadere l’iscrizione ipotecaria, mentre per le altre cartelle va ritenuta valida la relativa iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su quattro motivi, depositato memoria ex art. 380 bis , c.p.c. e documentazione ex art. 378 c.p.c., mentre le intimate si sono costituite proponendo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione de ll’ art. 111 Cost. per omessa comunicazione da parte della segreteria CTR di ex art. 43 del Numero sezionale 7598/2025 Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
della data della nuova udienza, fissata dopo l’istanza riassunzione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE d.lgs. n. 546 dl 1992.
Il motivo è fondato.
La morte della dante causa degli odierni ricorrenti è stata dichiarata in udienza e con ordinanza del 19/04/2018 n. 1109/09/2018 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio (pag. 7 controricorso).
A seguito di istanza di ripresa del processo presentata dall’odierna controricorrente, la CTR con ordinanza n. 2349/09/2018 del 10/10/2018 ha dato comunicazione alle parti costituite.
L’art. 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, sulla ripresa del processo interrotto, prevede che la comunicazione dell’avviso di trattazione, di cui all’art. 31 del citato d.lgs. , da parte della segreteria della Commissione tributaria debba essere effettuata, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall’art. 17, anche alla parte colpita dall’evento o dai suoi successori personalmente.
Nel caso di specie le controricorrenti contestano il dedotto omesso avviso di trattazione del giudizio di riassunzione, assumendo l’esistenza di una prima comunicazione , relativa all’udienza del 10/10/2018, effettuata il 3/9/2018 e di una seconda comunicazione , relativa all’udienza del 15/1/2020, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, avvenuta il 22/11/2019.
Dalla documentazione agli atti risulta la prova della comunicazione della trattazione dell’udienza notificata alla parte deceduta e al difensore costituito.
Si osserva, tuttavia, che le comunicazioni sono state inviate a mezzo EMAIL, ma non vi è prova dell ‘esito della comunicazione , con
le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, come previsto Numero sezionale 7598/2025 Numero di raccolta generale 32434/2025 Data pubblicazione 12/12/2025
dall’ art. 9, commi 1 bis e 1 ter , della l. n. 53 del 1994. Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 27837 del 31/10/2018 (Rv. 651411 -01). Occorre aggiungere che, poiché la morte era stata dichiarata in udienza, con conseguente interruzione del giudizio, il mandato difensivo era da considerarsi estinto. Ne consegue che la comunicazione di prosecuzione, ad onere della segreteria Commissione Tributaria Regionale, non poteva essere fatta allo stesso difensore, ma doveva essere fatta agli eredi, eventualmente impersonalmente e collettivamente all’ultimo domicilio del defunto se avvenuta entro l’anno dal decesso (Cass., Sez. 2, n. 217/2015, Rv. 634065 -01, Sez. 3, n. 25620/2016, Rv. 642335 – 01; sulla ultrattività del mandato difensivo in caso di omessa dichiarazione o notificazione dell’evento morte da parte del difensore, Sez. U, n. 15295/2014, Rv. 631466 -01).
Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la carenza di motivazione, carenza di chiarezza e la carenza del titolo dell’iscrizione a ruolo; la violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. n. 212 del 2000; l’inesistenza e la nullità della notifica degli atti presupposti , la prescrizione del diritto di credito, la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. I ricorrenti insistono sull’annullamento RAGIONE_SOCIALE
Numero sezionale 7598/2025
Numero di raccolta generale 32434/2025
intimazioni di pagamento sottese all’avviso impugnato, per effetto della sentenza della CTP di Avellino, n. 918/5/14 che avrebbe accertato l’ omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Data pubblicazione 12/12/2025
Censurano l’impugnata sentenza perché non avrebbe esaminato i motivi di impugnazione per averli ritenuti assorbiti dalla preliminare eccezione di giudicato. Prospettano l ‘omessa allegazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento all’atto impugnato.
Censurano, altresì, la mancata indicazione dell’ammontare dell’imposta depurata dagli altri oneri, quali le sanzioni, che avrebbe consentito agli eredi di quantificare esattamente le sanzioni dovute e di determinare il contributo unificato.
Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in via gradata la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo.
Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.
Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione del giudicato della sentenza della CTP di Avellino (sentenza n. 270/04.12 del 9.5.-24.9.2012), laddove la stessa ha quantificato il credito residuo in € 437.311,48.
Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.
7 . Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame RAGIONE_SOCIALE ragioni di impugnazione dell’avviso.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
Numero sezionale 7598/2025
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 . Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/12/2025
Il Presidente NOME COGNOME