Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21251 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7263/2016 R.G. proposto da:
COGNOME AVV. NOME, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, INDIRIZZO rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 162/2015, depositata il 25 febbraio 2015;
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO -TRIBUTI VARI 19921997
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. NOME COGNOME n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 19921997.
Avverso tali atti di intimazione l’avv. COGNOME proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese.
Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla Equitalia Sud s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 162/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, 2005/0010413 e
2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME, compensando infine le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016).
Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione Equitalia RAGIONE_SOCIALE.p.a.
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 32135 del 12 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente COGNOME NOME risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380bis .1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME non si era perfezionata.
Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME denuncia «violazione per erronea interpretazione del Collegio della Corte di Appello sulla notificazione delle cartelle di pagamento».
Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento presupposte dei n. 5 avvisi di intimazione ritenuti validi, in quanto sugli avvisi di ricevimento delle suddette cartelle era apposta la firma di tale NOMECOGNOME persona non qualificata a ricevere posta per conto del ricorrente, pur avendo l’Ufficio nello stesso s tabile di INDIRIZZO in Cosenza. Il ricorrente deduce, altresì, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento presupposto delle intimazioni di pagamento ritenute valide, trattandosi di crediti per contributi previdenziali riguardanti gli anni dal 1992 al 1997.
Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 è stata correttamente effettuata soltanto nei confronti di NOMECOGNOME mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi NOME, NOME NOME, NOME NOME e NOME NOME.
Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione , anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a NOME, NOME, NOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso di trattazione della prossima udienza secondo le modalità indicate in premessa.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.