Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 588 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
Oggetto:
imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22310/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta n. 5/1/15, depositata l’ 11 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE srl, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME avverso la sentenza n. 19/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Aosta che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006/2010.
La CTR osservava in particolare che:
-trattavasi di atti impositivi emessi in carenza totale di dichiarazioni fiscali;
-il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notifica non era andata a buon fine;
-l’attività aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compagine con la denominazione di RAGIONE_SOCIALE
-il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impositivi impugnati;
-la metodologia accertativa era stata quella “induttiva pura”, essendo la stessa legittimata dall’omissione delle dichiarazioni tributarie e della contabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documentazione prodotta in relazione ai costi;
-la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti si è cancellato dall’albo professionale ed è stato sostituito dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME ma soltanto per i ricorrenti NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME che successivamente hanno depositato congiunta rinuncia al ricorso.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimasti dunque privi di un difensore.
Considerato che:
La comunicazione dell’odierna adunanza camerale si è ritualmente perfezionata per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME essendo stata effettuata al loro difensore domiciliatario, che peraltro, come detto, ha depositato rinuncia al ricorso.
Per un disguido la stessa comunicazione è stata inviata agli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME anche per RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME che tuttavia non sono rappresentati e difesi da detti avvocati ed ai quali quindi la comunicazione doveva essere fatta personalmente.
Risulta pertanto necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo onde effettuare rituale notifica dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale a quest’ultimi due ricorrenti.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo il rinnovo della comunicazione dell’avviso di fissazione della prossima adunanza.
Cosi deciso in Roma 18 ottobre 2023
Il presidente