Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8882/2021 proposto da
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO n. 441/2020, depositata in data 24/9/2020;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 marzo 2025;
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2011
Fatti di causa
Con avviso di accertamento notificato a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), l’Agenzia delle Entrate gli contestò un maggior reddito da partecipazione alla RAGIONE_SOCIALE ( ‘la società’ ).
In particolare, in seguito ad una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, furono accertati in capo ad essa maggiori ricavi per euro 1.710.958, e di conseguenza fu accertato in capo al contribuente un maggior reddito di capitale da distribuzione di utili.
Il ricorso dinanzi alla C.T.P. di Treviso fu rigettato, con sentenza confermata dalla C.T.R. del Veneto.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per aver ritenuto applicabile la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio in assenza di effettiva notifica a socio dell’avviso di accertamento prodromico riferito alla società’ , il contribuente deduce che non gli era stato notificato l’avviso di accertamento notificato alla società , e che dunque lui non aveva potuto conoscere le ragioni sulle quali l’amministrazione ha fondato la ripresa fiscale nei suoi confronti.
Il rinvio per relationem ad un atto non conosciuto renderebbe nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento notificato al socio.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il contribuente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha dichiarato, innanzitutto, inammissibile la censura con la quale
l’appellante, odierno ricorrente, aveva contestato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento alla società, trattandosi di eccezione nuova, non sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata ha inoltre affermato che l’Ufficio, in data 11 luglio 2017, aveva depositato, quale allegato n. 2 delle controdeduzioni, l’avviso di accertamento notificato alla società, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. Il contribuente non aveva contestato in primo grado la nullità della notifica dell’accertamento alla società. In particolare, il contribuente non aveva presentato motivi aggiunti tesi a contestare la validità della notifica, che pertanto non poteva essere messa in discussione per la prima volta in appello.
Prosegue ancora la sentenza impugnata affermando che il contribuente non ha mai contestato l’ an e il quantum dell’accertamento nei confronti della società, né il suo ruolo di amministratore di fatto e la sua partecipazione al 70% nel capitale della società.
Ne consegue che la C.T.R. ha sostanzialmente affermato che il contribuente, per la posizione rivestita all’interno della compagine sociale, non poteva non essere a conoscenza dell’avviso di accertamento notificato alla società.
Si tratta di una conclusione con la quale il contribuente non si confronta nel contesto del motivo in esame, con la conseguenza che esso è inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, art. 3 della legge n. 241 del 1990 e art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, 115 c.p.c. e 2697 c.c.: omessa allegazione e/o riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati dal provvedimento impositivo’ , il contribuente si duole che l’avviso di
accertamento a lui notificato fa riferimento ad un avviso di accertamento, notificato alla società, non allegato né riprodotto nell’avviso di accertamento, con conseguente violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente e nullità dell’avviso di accertamento notificato al socio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso, il contribuente prescinde totalmente dal contenuto della sentenza impugnata, la quale ha affermato che la notifica dell’avviso di accertamento alla società era stata eseguita e la prova documentale era stata anche depositata nel giudizio di primo grado dall’Ufficio, senza che fosse contestata dall’odierno ricorrente se non in sede di atto di appello.
La C.T.R. ha ritenuto, in sostanza, che il contribuente, quando ha ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, era a conoscenza, per il ruolo ricoperto all’interno della compagine sociale, dell’avviso di accertamento notificato alla società.
Orbene, la sentenza non viene attinta dall’odierno ricorso del contribuente, che si limita a contestare l’avviso di accertamento a lui notificato.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Errata applicazione del principio di non contestazione’ , il contribuente, dopo aver riportato alcuni stralci della sentenza impugnata, si lamenta che la C.T.R. avrebbe male applicato il principio di non contestazione, ritenendo per tale via provati i fatti addotti dall’amministrazione a sostegno della pretesa fiscale.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Esso non indica esattamente quali siano i fatti che la C.T.R. ha ritenuto non contestati e non dice specificamente in quale sede
processuale e con quali atti difensivi quei fatti sarebbero stati, invece, contestati.
Inoltre, l’affermazione della C.T.R. che il contribuente non abbia contestato i contenuti dell’accertamento a carico della società sottende che il giudice di appello abbia ritenuto che il contribuente avesse, per il suo ruolo all’interno della società, conosciuto i contenuti di tale accertamento, e tale affermazione compendia un giudizio di merito che non è stato adeguatamente impugnato con il ricorso per cassazione.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro settemilaottocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.