Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17525 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17525 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto di nomina di nuovo difensore in sostituzione di precedente rinunciatario, dall’Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3675, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 12.1.2018, e pubblicata il 19.4.2018; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale NOME COGNOME che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso;
–
OGGETTO:
Irpef
2010
Reddito di partecipazione ad
RAGIONE_SOCIALE
–
Questioni
di
notificazione.
ascoltate le conclusioni rassegnate, nessuno essendo comparso per il ricorrente; per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato NOME COGNOME e dal Proc. dello Stato NOME COGNOME che hanno domandato il rigetto del ricorso, la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate notificava l’11.9.2015 ad NOME NOME l’avviso di accertamento n. TFM010301316/2015, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, in conseguenza del maggior reddito di partecipazione conseguito quale socio al 62,78% della RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2010.
Esposito NOME impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, tra l’altro sostenendo l’invalidità dell’atto impositivo perché il pregiudicante avviso di accertamento societario non era mai stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE La CTP, rilevato che non vi era prova della notificazione dell’accertamento pregiudicante emesso nei confronti della società, accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio.
L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, produceva documentazione relativa alla notificazione dell’avviso di accertamento alla società e riproponeva i propri argomenti. Nella contumacia del contribuente il giudice dell’appello, ritenuta provata la regolare notificazione dell’avviso di accertamento alla società, accoglieva l’impugnativa e riaffermava la completa validità ed efficacia dell’atto impositivo notificato al socio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a nove
strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.
4.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale NOME COGNOME ed ha domandato di rigettare l’impugnativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la insufficiente e contraddittoria motivazione adottata dal giudice dell’appello, che si pronuncia in modo puramente apparente, trascurando l’esame di circostanze decisive.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del DPR n. 600 del 1973, dell’art. 56 del DPR n. 633 del 1972 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, per non avere la CTR rilevato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato a causa dell’assoluta carenza di motivazione.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per non avere il giudice dell’appello rilevato il difetto di prova della pretesa impositiva, anche fondata su presupposti errati, come la percentuale di quote della RAGIONE_SOCIALE da lui detenute.
Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., per avere la CTR fondato la propria conferma dell’accertamento contestato fondando esclusivamente su presunzioni ‘neppure semplici ma ipersemplici, e quindi in contrasto con la legge’ (ric., p. 31), ritenendo che l’accertamento di un reddito societario possa essere direttamente contestato al socio, mentre ‘tale conclusione
non è, infatti, automatica, ben potendo le somme medesime essere state reinvestite nella società’ ( ibidem ).
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 97 della Costituzione, per non avere i giudici del gravame riscontrato che non è stata assicurata la prova di una regolare notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicate notificato alla società, e non avere rilevato la invalidità conseguenziale dell’accertamento notificato al socio, perché la copia dell’avviso di accertamento societario allegato risulta sprovvisto di data, timbro dell’Ufficio e firma.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ, e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello esaminato ‘la documentazione presentata dal contribuente nel corso del giudizio … i giudici con la sentenza impugnata … hanno omesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmente esposte dal ricorrente nel corso del giudizio’ (ric., p. 36).
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., e degli artt. 53, 56, 57 e 23 del D. Lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello introdotto dall’Amministrazione finanziaria a causa della genericità delle censure proposte e dell’introduzione di contestazioni non proposte in primo grado, nonché della formazione del giudicato ‘in ragione della mancata impugnazione di alcuni capi’ (ric., p. 36 s.).
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente
critica la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità della notificazione del pregiudicante avviso di accertamento societario, in quanto non sono state seguite le procedure di legge, come disciplinate dall’art. 145 cod. proc. civ.
Con il nono motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., perché il giudice impugnato ‘non esamina i motivi del ricorso posti a fondamento dell’impugnazione … inoltre, i giudici non si sono espressi su tutte le eccezioni sollevate dal contribuente’ (ric., p. 41).
Mediante il primo mezzo d’impugnazione, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la ‘insufficiente e contraddittoria motivazione’ adottata dalla CTR, che trascura l’esame di circostanze decisive.
10.1. il motivo di impugnazione risulta inammissibile in quanto proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che non consente più la contestazione del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Con il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non avere rilevato la nullità dell’avviso di accertamento impugnato a causa dell’assoluta carenza di motivazione.
Mediante il terzo motivo di ricorso il contribuente critica la violazione di legge per non avere il giudice dell’appello rilevato il difetto di prova della pretesa impositiva, anche fondata su presupposti errati, come la percentuale di quote della RAGIONE_SOCIALE detenute da lui detenute.
Con il quarto strumento di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver motivato la propria conferma dell’accertamento contestato fondando esclusivamente su presunzioni ‘neppure semplici ma ipersemplici, e quindi in contrasto con la legge’ (ric., p. 31), ritenendo che l’accertamento di un reddito societario possa essere direttamente contestato al socio, mentre ‘tale conclusione non è, infatti, automatica, ben potendo le somme medesime essere state reinvestite nelle società’ ( ibidem ).
Mediante il sesto strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione di legge per non avere il giudice del gravame esaminato ‘la documentazione presentata dal contribuente nel corso del giudizio … i giudici con la sentenza impugnata … hanno omesso di esaminare le doglianze tanto di fatto che in diritto puntualmente esposte dal ricorrente nel corso del giudizio’ (ric., p. 36).
Con il nono motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., perché il giudice impugnato ‘non esamina i motivi del ricorso posti a fondamento dell’impugnazione … inoltre, i giudici non si sono espressi su tutte le eccezioni sollevate dal contribuente’ (ric., p. 41).
11.1. I motivi di impugnazione appena riassunti attengono tutti a questioni che il giudice dell’appello non era chiamato ad esaminare. L’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria gli ha devoluto esclusivamente la questione relativa alla notificazione dell’avviso di accertamento alla società, e su questo la CTR si è pronunciata.
Il contribuente non ha ritenuto di costituirsi in grado di appello, e pertanto non ha riproposto nel secondo grado del giudizio le
censure introdotte con il ricorso proposto in primo grado, ed il giudice del gravame non era perciò tenuto a pronunciarsi in merito.
I motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, sesto e nono devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Con il quinto motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione di legge, per non avere i giudici dell’appello rilevato che non è stata assicurata la prova di una regolare notificazione dell’avviso di accertamento pregiudicate notificato alla società, e non avere rilevato la invalidità conseguenziale dell’accertamento notificato al socio, perché la copia dell’avviso di accertamento societario allegato risulta sprovvisto di data, timbro dell’Ufficio e firma.
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione il ricorrente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non avere il giudice del gravame rilevato l’invalidità della notificazione del pregiudicante avviso di accertamento societario, in quanto non sono state seguite le procedure di legge, come disciplinate dall’art. 145 cod. proc. civ.
Il quinto e l’ottavo motivo di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni d sintesi e chiarezza espositiva.
12.1. Il contribuente lamenta che la CTR non ha accertato la regolarità della notificazione del pregiudicante avviso di accertamento alla società.
Il giudice dell’appello afferma che l’Agenzia delle Entrate ‘ha fornito adeguata documentazione comprovante l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento in capo alla Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. Le relate di notifica depositate, provano il perfezionamento del procedimento notificatorio conformemente alle prescrizioni di Legge e la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento lo ha reso definitivo’ (sent, CTR, p. II).
12.2. L’Agenzia delle Entrate, nel suo controricorso, ha osservato che la notificazione alla società è stata tentata tramite messo comunale che non ha rinvenuto alcuno a cui notificare presso la sede della società. Ha proceduto quindi alle formalità di rito, affissione di avviso alla porta dell’azienda, affissione all’albo comunale e raccomandata informativa. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche ad effettuare la notifica in favore del legale rappresentante della società COGNOME NOME, con raccomandata seguita da raccomandata informativa, perfezionatasi per compiuta giacenza.
12.3. Alle valutazioni operate dai giudici dell’appello, ed alla ricostruzione proposta dall’Agenzia delle Entrate, l’appellante non propone critiche o repliche specifiche, limitandosi a contestare la mancata applicazione di una procedura notificatoria alternativa che non era necessariamente richiesta dalla legge.
Deve anche rilevarsi che la contestazione dei vizi formali della copia dell’accertamento societario allegata all’atto impositivo notificato al ricorrente non è stata devoluta al giudice dell’appello. Inoltre, il contribuente non ha contestato la mancanza di riferibilità dell’atto all’Amministrazione finanziaria, ed ha dimostrato di conoscerne il contenuto, avendo proposto complete difese nel primo grado del giudizio.
Il quinto e l’ottavo motivo di ricorso risultano pertanto infondati e devono perciò essere rigettati.
Con il settimo motivo di impugnazione il contribuente censura la violazione di legge per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria a causa della genericità delle censure proposte e dell’introduzione di contestazioni non proposte in primo grado, nonché della formazione del giudicato ‘in ragione della mancata impugnazione di alcuni capi’ (ric., p. 36 s.).
13.1. Il motivo di ricorso non risulta scrutinabile, in quanto radicalmente carente del necessario requisito della specificità.
Il contribuente lamenta la genericità delle censure proposte dall’Amministrazione finanziaria, ma non riporta a quali censure intenda operare riferimento, e le formule con cui sono state proposte.
Invero delle censure introdotte dall’Amministrazione finanziaria ne viene in rilievo una sola, quella relativa alla correttezza del procedimento di notifica dell’avviso di accertamento alla società, che la CTR ha ben compreso ed esaminato. Il contribuente censura pure che la controparte avrebbe introdotto questioni nuove in grado di appello, ma neppure indica a quali questioni intenda riferirsi. Sostiene, inoltre, che la decisione di primo grado sarebbe passata in giudicato in conseguenza della mancata impugnazione di alcuni capi, ma non ha cura di indicare a che cosa intenda fare riferimento.
Il settimo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva il ricorso del contribuente deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
14.1. Deve anche darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME Roberto COGNOME che condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione in favore della costituita controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rt. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23.5.2025.