Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35151 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3429/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 6173/14/22 depositata il 05/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6173/14/22 del 05/07/2022, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 3571/09/17 della Commissione tributaria provinciale di Palermo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da
NOME COGNOME quale ex socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cancellata dal registro delle imprese in data 02/12/2014), avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso nei confronti della società contribuente in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso di accertamento concernente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era stato illegittimamente intestato ad una società già estinta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014; b) l’atto impositivo era stato notificato al socio «senza alcuna indicazione delle causae debendi riferite ai singoli soci in base al riparto di chiusura dell’attività sociale».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 53 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’illegittimità della notificazione al socio dell’accertamento riguardante la società.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Costituisce circostanza pacifica che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio riguarda RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, è stato redatto in epoca successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese e notificato non già alla società in persona
dell’ ex liquidatore, ma ai soci della società, tra i quali l’odierno intimato NOME COGNOME
1.3. Orbene, come correttamente evidenziato dalla CTR, a seguito dell’estinzione della società i soci sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla stessa sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis ( ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070).
1.4. Ne consegue, pertanto, che correttamente l’avviso di accertamento intestato alla società è stato loro notificato in quanto successori ex lege dell’ente estinto. E, del resto, i soci non sono solo passivamente legittimati a ricevere detta notifica in quanto successori della società, ma sono anche attivamente legittimati ad agire in giudizio per fare valere l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti della società (cfr. Cass. n. 37175 del 29/11/2021).
1.5. Né vale evidenziare la mancata indicazione delle ragioni di credito vantate nei confronti del socio in base al riparto di chiusura dell’attività sociale, atteso che tale questione va correttamente posta solo in sede esecutiva (cfr. Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 08/10/2024.