Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3429/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
PALAZZOLO DANILO
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 6173/14/22 depositata il 05/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 6173/14/22 del 05/07/2022, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 3571/09/17 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Palermo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da
NOME COGNOME, quale ex socio di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 02/12/2014), avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE società contribuente in ragione RAGIONE_SOCIALE utilizzazione di fatture per operazioni ritenute inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) l’avviso di accertamento concernente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione era stato illegittimamente intestato ad una società già estinta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014; b) l’atto impositivo era stato notificato al socio «senza alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE causae debendi riferite ai singoli soci in base al riparto di chiusura dell’attività sociale».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e dell’art. 53 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE notificazione al socio dell’accertamento riguardante la società.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Costituisce circostanza pacifica che l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio riguarda RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, è stato redatto in epoca successiva alla cancellazione RAGIONE_SOCIALE società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e notificato non già alla società in persona
dell’ ex liquidatore, ma ai soci RAGIONE_SOCIALE società, tra i quali l’odierno intimato NOME COGNOME.
1.3. Orbene, come correttamente evidenziato dalla CTR, a seguito dell’estinzione RAGIONE_SOCIALE società i soci sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla stessa sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis ( ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070).
1.4. Ne consegue, pertanto, che correttamente l’avviso di accertamento intestato alla società è stato loro notificato in quanto successori ex lege dell’ente estinto. E, del resto, i soci non sono solo passivamente legittimati a ricevere detta notifica in quanto successori RAGIONE_SOCIALE società, ma sono anche attivamente legittimati ad agire in giudizio per fare valere l’illegittimità dell’accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE società (cfr. Cass. n. 37175 del 29/11/2021).
1.5. Né vale evidenziare la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di credito vantate nei confronti del socio in base al riparto di chiusura dell’attività sociale, atteso che tale questione va correttamente posta solo in sede esecutiva (cfr. Cass. S.U. n. 28709 del 16/12/2020).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 08/10/2024.