Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8704/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5642/2016 depositata il 29/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava avanti alla CTP di Roma la comunicazione n. 09777201300001940000, effettuata ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. b) del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, per avvisare il contribuente dell’avvio dell’attività di riscossione della somma di € 306.410,47, in relazione all’affidamento del carico tributario costituito
dall’accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO, resosi definitivo per mancata impugnazione.
1.1. Il contribuente deduceva che il provvedimento era atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/92 e che l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, ad esso prodromico, non gli era mai stato notificato; eccepiva, inoltre, l’omessa instaurazione del preventivo contraddittorio, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma della L. n. 212/2000.
Le tesi del ricorrente non erano apprezzate nei gradi di merito.
Il sig. COGNOME ricorre avverso la sentenza della CTR in epigrafe con due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e 60 del DPR n. 600/73.
Il motivo è ammissibile sotto il profilo della sua formulazione mista, che consente comunque l’esame separato dei differenti profili di censura con esso veicolati, ricordandosi che ‘In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. (Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015, Rv. 635452 01)’, ed ancora che ‘È ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione
vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto. (Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009, Rv. 607547 – 01).
2.1. Il motivo presenta peraltro diversi e ulteriori profili di inammissibilità, con riguardo alle singole contestazioni nelle quali si articola.
2.2. Con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto, si osserva che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico (inteso in senso storico-naturalistico), principale o secondario la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.
A tale riguardo, si rileva che la censura attiene alla interpretazione operata dalla CTR in merito alle emergenze documentali versate in atti, non essendo quindi riconducibile al vizio denunciato come sopra identificato.
2.3. Sotto il profilo della violazione di legge, la censura è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta efficacemente con le argomentazioni espresse dai giudici di appello.
2.4. Nella sentenza impugnata si rileva come l’avviso di accertamento prodromico all’atto impugnato sia stato notificato, ai sensi dell’art. 60 DPR n. 600/1973, nelle forme dell’art. 139 c.p.c., dalla precedente disposizione richiamato, al contribuente sia presso la residenza, sia presso il luogo di esercizio dell’attività di impresa ‘indicato dallo stesso contribuente nel quadro ‘G’, sezione 2 del Modello di comunicazione presentato’.
La CTR ha osservato che la notifica presso la residenza anagrafica (RomaINDIRIZZO INDIRIZZO) non è andata a buon fine, essendo risultato sconosciuto il destinatario, mentre in occasione del tentativo effettuato presso alla sede dell’ufficio c/o azienda fissata nel medesimo comune (Roma, INDIRIZZO) il contribuente non è risultato irreperibile, ma solo assente, per cui l’agente postale ha depositato l’avviso di accertamento presso l’ufficio postale, dandone comunicazione alla parte con raccomandata A/R n. 76423861276-3 del 18-9-2012.
I giudici di appello hanno quindi richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui l’art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio dove esercita l’industria o il commercio (ex multis Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020, Rv. 657284 – 01).
2.5. Non si confronta con tali argomentazioni il ricorrente, che ha diffusamente censurato le carenze della notificazione presso la residenza mentre, mentre con riferimento a quella correttamente effettuata presso la sede dell’azienda, come espressamente rilevato dalla CTR, ha continuato ad affermare che la stessa era ‘non coincidente con la residenza anagrafica del sig. COGNOME.
2.6. Infine, ha genericamente affermato -con censura anch’essa viziata da profilo di inammissibilità per la novità della questione, che lo stesso ricorrente non afferma di avere sollevato nei gradi di meritoche le fotocopie RAGIONE_SOCIALE relate prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate non sarebbero idonee ad attestare l’avvenuta notificazione.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, della violazione e
mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della violazione dell’art. 6 comma 5 L. 212/00.
Lamenta il contribuente che la CTR non abbia esaminato e accolto la proposta eccezione di nullità del recupero impugnato, perché non preceduto dall’invito a chiarimenti di cui all’art. 6 comma 5 L. 212/00.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Va ribadito, in via generale, che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex multis Cass. n. 24155 del 13/10/2017). Non basta pertanto la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 2151 del 29/01/2021). È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (così Cass. n. 7662 del 02/04/2020).
3.3. Nella specie, peraltro, la CTR, in merito alla questione prospettate dal contribuente, ha motivato congruamente, rilevando che la correttezza della notifica dell’avviso di accertamento, e quindi la sua definitività per mancata impugnazione, rendeva con tutta evidenza inammissibili le censure proposte nei confronti di tale atto e della relativa procedura di formazione.
3.4. La censura, peraltro, risulta, per le medesime ragioni, parimenti inammissibile ove proposta sotto il profilo della violazione di legge, anche con riferimento a norme comunitarie: l’irrevocabilità dell’atto impositivo per mancata impugnazione rende irrilevanti gli eventuali vizi degli atti ad esso presupposti.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30/11/2023.