Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 433/2024 R.G. proposto da :
COGNOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro COMUNE DI POGGIO NATIVO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 3021/2023 depositata il 19/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l’appello della Diocesi di Sabina -Poggio Mirteto, relativamente all’immobile adibito a Sacrestia (f. 2, part. 246, INDIRIZZO;
ricorre in Cassazione la Diocesi di Sabina-Poggio Mirteto con tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, il Comune di Poggio Nativo, che chiede di rigettare il ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza deve essere cassata, senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
La vicenda è chiara nella parte fattuale, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata. La Diocesi ricorrente riceveva la notifica per somme dovute dalle Parrocchie della Santissima Annunziata e di Santa Maria Assunta (enti dotati di personalità giuridica). La sentenza impugnata ritiene tale notifica valida in quanto la Diocesi sarebbe ‘ente sovraordinato dotato del potere e dell’autorità sulla Parrocchia. Deve ritenersi dunque perfezionato il procedimento impositivo’.
Tale argomentazione non è corretta in quanto la Diocesi non può ricevere notifiche per altri enti dotati di personalità giuridiche (soggetti diversi) e, conseguentemente la pretesa fiscale non è legittimamente notificata alla Diocesi e, quindi, anche alle Parrocchie.
Le Parrocchie enti dotati di personalità giuridica sono le uniche legittimate all’impugnazione , in quanto parti del rapporto sostanziale: «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese
incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 – 01).
Nel caso in giudizio gli avvisi di accertamento indicavano specificamente le due Parrocchie come debitori dell’imposta richiesta.
La difficoltà (pratica) del Comune ad individuare l’indirizzo delle Parrocchie non rileva in questa sede. Come puntualmente indicato nel ricorso in cassazione le due Parrocchie risultano, regolarmente, nei pubblici registri.
La Diocesi, in conseguenza, non era legittimata al ricorso introduttivo e neanche la (errata) notifica degli atti le conferiva legittimazione processuale sugli avvisi di accertamento, per debiti delle Parrocchie. Il processo, quindi, non poteva essere iniziato.
In considerazione della complessità e particolarità della questione sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese, dell’intero giudizio.
…
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata poiché il processo non poteva essere iniziato; spese compensate interamente.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.