Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1672 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1672 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
Cartella di pagamento – Incorporazione – Notifica alla incorporata
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20502/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE società incorporante la RAGIONE_SOCIALE già rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del ricorso, già elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO in persona del liquidatore p.t.;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 991/2017 pubblicata in data 10/04/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 13/12/2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME udito il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avv . NOME COGNOME per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per tributi erariali relativi al 2007, rigettando il motivo relativo alla decadenza, evidenziando che vi era prova della notifica della cartella alla società incorporata, tenendo conto del principio che, in caso di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue, in quanto convolta in una vicenda estintiva modificativa, principio che non trovava eccezione quanto alla legittimazione passiva; e che non era accoglibile il motivo relativo al lamentato difetto di competenza dell’ Agente della riscossione, non avendo la parte dimostrato il pregiudizio né che l’attività de qua non avesse natura vincolata.
Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi.
L’ Agenzia delle entrate RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l ‘udienza pubblica del 7 giugno 2024 e poi per la nuova udienza del 13 dicembre 2024, per la quale il PM, in persona del sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5 -bis , d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005, avendo omesso la CTR di valutare la validità della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma senza il deposito della cartolina di ritorno che attestasse l’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico postale presso il Comune.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 -bis cod. civ. e degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 , lamentando che sia la cartella che l’intimazione di pagamento sono state notificate dopo la incorporazione della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE con conseguente inesistenza o nullità della notifica e quindi decadenza.
Col terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando la incompetenza di Equitalia RAGIONE_SOCIALE all’emissione della cartella, avendo la società sede in Liguria, ambito di competenza territoriale di Equitalia RAGIONE_SOCIALE
1.1. Occorre premettere che a seguito della cancellazione dell’originario difensore dall’albo degli avvocati, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo con comunicazione effettuata alla parte di persona in persona del liquidatore p.t. (Cass., S.U., n. 26856/2017 ha infatti statuito che nel procedimento di cassazione è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione di udienza nei confronti del difensore cancellatosi dall’albo in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla perché privo di jus postulandi ).
Occorre esaminare prioritariamente il secondo motivo, in relazione al quale si osserva quanto segue.
2.1. La censura è inammissibile relativamente alla notifica dell’intimazione di pagamento, circostanza che la CTR non tratta, mentre appare pacifico in fatto che la cartella, la cui notifica è invocata come impeditiva della decadenza, sia stata notificata il 31/05/2011, quindi dopo la fusione per incorporazione che è avvenuta il 26/03/2010 (come dedotto in ricorso e confermato nel controricorso).
2.2. La CTR, sebbene succintamente, ha ritenuto che la notifica alla società incorporata in caso di fusione per incorporazione fosse comunque valida, richiamando Cass. n. 18188/2016, secondo cui «ai sensi degli artt. 2501 e segg. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, la società incorporata, in quanto coinvolta in una vicenda evolutiva-modificativa, con mutamento solo formale dell’organizzazione societaria già esistente, non si estingue e, sopravvivendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, resta legittimata all’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui è parte».
La ricorrente deduce che la notifica alla società incorporata in quanto soggetto giuridico estinto sia da considerare inesistente o nulla e quindi non impeditiva della decadenza e la doglianza è fondata.
La CTR ha infatti evidentemente condiviso l’orientamento di legittimità (risalente a Cass., S.U., n. 2637/2006) per il quale, a seguito della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la
propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. In tale impostazione i giudici dell’appello hanno quindi ritenuto che la notifica della cartella nel 2011 alla incorporata fosse valida, laddove hanno richiamato tali principi e affermato che ciò vale anche in relazione alla legittimazione passiva.
L’ orientamento condiviso dalla CTR risulta all’attualità superato dal più recente arresto nomofilattico di Cass. S.U. n. 26970/2021, per la quale la fusione per incorporazione estingue la società incorporata dalla data di cancellazione dal registro delle imprese («cessano, infatti, per la società incorporata, la sede sociale, la denominazione, gli organi amministrativi e di controllo, il capitale nominale, le azioni o quote che lo rappresentano, e così via; in una parola, la primigenia organizzazione si dissolve e nessuna situazione soggettiva residua»); la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati.
In applicazione di tale principio, anche questa Sezione ha già evidenziato che la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società, incorporata per fusione in altra società, in data successiva alla sua cancellazione dal registro delle imprese, è nulla, poiché dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e non può più vantare un’autonoma legittimazione processuale attiva o passiva (Cass. n. 24579/2022), principio che può essere esteso anche alla ipotesi di notifica della cartella di pagamento.
Peraltro, già in precedenza questa Sezione aveva ritenuto che in materia di riscossione tributaria, è legittima l’emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell’incorporata (Cass. n. 20611/2022, e anche prima Cass. n. 7591/2017 e Cass. n. 21405/2013, che avevano evidenziato come nel caso di fusione di società per incorporazione, non viene meno l’imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell’incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l’inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l’emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa).
L’accoglimento del secondo motivo assorbe il primo.
3. Il terzo motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi.
La CTR ha, seppur brevemente, affermato che la società contribuente non ha dimostrato il pregiudizio sofferto dalla asserita violazione degli artt. 24 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 né che l’atto non avesse natura vincolata, evidentemente confermando l’interpretazione della CTP (riportata dalla stessa ricorrente alla pag. 4 e poi alla pag. 5 del ricorso) secondo la quale, essendo la cartella un provvedimento a natura vincolata, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, per cui il vizio di incompetenza non era invalidante di per sé.
A prescindere dalla correttezza di tale decisione, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi , affermando il vizio derivante dalla incompetenza per territorio, ed anzi, a pag. 12, riporta nel corpo del motivo, quale oggetto di censura, una motivazione della CTR («correttamente il ruolo era stato trasmesso a RAGIONE_SOCIALE risultando la ditta RAGIONE_SOCIALE avente sede in Pietrasanta, ugualmente corretta appare la notifica alla RAGIONE_SOCIALE avente sede in Liguria atteso che ai sensi dell’art. 46 d .P.R. n. 602/19 73 l’agente della riscossione può delegare l’attività di notifica della cartella al soggetto territorialmente competente per la successiva fase esecutiva, trattasi pertanto di facoltà e non obbligo»), diversa da quella accennata, unica effettivamente presente nella sentenza impugnata.
Il ricorso va quindi accolto quanto al secondo motìvo, assorbito il primo e dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo e dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.