Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
Oggetto: Tributi -IVA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7801/2024 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 4240/22/2022, depositata il 4.11.2022.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 13.05.2025;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, per l ‘ Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante, a seguito della fusione per
incorporazione, avvenuta il 29.06.2018, della RAGIONE_SOCIALE (in breve EESM), operante nel settore del commercio all’ingrosso di energia elettrica, avverso un avviso di accertamento, riguardante la EESM, in relazione all’ anno 2013, per IVA indebitamente detratta a seguito della contabilizzazione di alcune fatture ritenute soggettivamente inesistenti (primo rilievo) e altre ritenute oggettivamente inesistenti (secondo rilievo), annullando la ripresa riguardante il primo rilievo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 della Lombardia ha rigettato l’appello principale proposto dall ‘Agenzia delle entrate e ha accolto quello incidentale proposto dalla contribuente, annullando integralmente l’atto impugnato .
Contro la suddetta decisione l ‘A genzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La contribuente rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Occorre preliminarmente rilevare la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 3.04.2024 alla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante protempore, all’indirizzo PEC del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello, avvocato NOME COGNOME sebbene la predetta società sia stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona n. 137 del 14.11.2022, e quindi prima della notificazione del ricorso per cassazione, come si evince dagli atti processuali relativi alla causa n. 24016/2023 R.G., la cui trattazione è stata fissata alla medesima udienza innanzi a questo collegio;
sul punto va evidenziato che, ai sensi del primo comma dell’articolo 43 l.f., l’unica parte legittimata a contraddire all’odierna impugnazione è la curatela; questa Corte ha, infatti, già avuto modo di chiarire che “Qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine
per l’impugnazione intervenga il fallimento della parte, il ricorso per Cassazione dev’essere proposto e notificato nei confronti del fallimento. Consegue che il ricorso proposto nei confronti del soggetto “in bonis” e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod proc. civ.” (Cass. n. 1763/98);
a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte sulla interruzione automatica del processo, nel caso di fallimento apertosi nel corso del giudizio e non dichiarato (Cass. Sez. U. n. 12154 del 2021), non può trovare applicazione il principio di ultrattività del
-mandato (Cass. n. 35690/2022);
detta nullità può essere sanata, in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ., dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare (Cass. n. 32584/2021; Cass. n. 16070/2014; Cass. n. 1763/1998);
ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica del ricorso per cassazione e, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., se ne deve disporre la rinnovazione, con assegnazione alla ricorrente del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso al curatore fallimentare, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione e ordina la rinnovazione della notificazione nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025