Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 502 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20663/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO-VENEZIA n. 443/2017 depositata il 04/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 28.10.2014, NOME COGNOME già ‘socio, amministratore unico e liquidatore’ (come da sentenza in epigrafe) di RAGIONE_SOCIALE , cancellata dal registro delle imprese il 13.11.2012, riceveva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11376201400000155000, intestata a RAGIONE_SOCIALE ed emessa da RAGIONE_SOCIALE, agente della riscossione per la Provincia di Treviso. A mezzo di detta comunicazione, Equitalia RAGIONE_SOCIALE informava che non risultava versato all’Erario l’importo di euro 1.104.107,63, comprensivo degli interessi di mora calcolati fino al 3.10.2014, di cui: 1) euro 49.730,00 a titolo I.V.A. relativa al 2010, oltre interessi, sanzioni, compensi di riscossione e diritti di notifica, indicati nella cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO notificata da Equitalia Nord il 27.7.2013; 2) euro 644.475,00 a titolo I.V.A. relativa al 2011, oltre interessi, sanzioni, compensi di riscossione e diritti di notifica, indicati nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata da Equitalia Nord il 28.8.2013.
Al momento della consegna della comunicazione, il COGNOME faceva constare, in calce alla relazione di notifica, che la società era “estinta da circa due anni (il 13.11.2012)” e che era “impossidente” (come da controricorso).
Ciò avvenuto, il medesimo, in proprio e quale ex amministratore ed ex liquidatore della società, proponeva ricorso alla CTP di Treviso.
Nel contraddittorio di Equitalia Nord e dell’Agenzia delle entrate, con sentenza n. 470/05/2015, depositata in segreteria in data 25.6.2015, la CTP, affermato l’interesse ad agire del Gentilin, ed esclusa l’applicabilità al caso di specie dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’atto
impugnato, posto che “la società era già estinta e pertanto non poteva essere destinataria di un atto come quello impugnato trattandosi di soggetto non più titolare di alcun diritto od obbligo”.
Proponeva appello l’Agenzia. Si costituiva il COGNOME. Si costituiva anche Equitalia Nord con controdeduzioni ed appello incidentale.
Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Veneto, ritenuta la tardività dell’appello incidentale di Equitalia Nord, rigettava nel merito l’appello agenziale, confermando la sentenza di primo grado in punto di non applicabilità dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175 del 2014, con conseguente ‘inesistenza’ della ‘notifica in questione’.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con due motivi. Resiste con controricorso il Gentilin.
Rilevato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 d. lgs. 31.12.1992 n. 546, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. (difetto assoluto di motivazione)’.
‘La CTR ha respinto il primo motivo dell’appello limitandosi a rilevare che l’art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014, che differisce al quinto anno successivo alla richiesta di cancellazione della società l’effetto della cancellazione stessa nei confronti delle pretese fiscali, non ha effetto retroattivo ‘. ‘ Senonché, come evidenziava l’Ufficio con il secondo motivo di appello riportato in narrativa, se questa considerazione poteva valere ad escludere pretese nei confronti della società cancellata basate sull’art. 28 c. 4 del d.lgs. 175/2014 anteriormente all’entrata in vigore di quest’ultimo, non poteva valere ad escludere tali pretese sulla base dell’inopponibilità della cancellazione ed estinzione in forza del principio generale di divieto di abuso del diritto; né, alternativamente, il trasferimento della pretesa fiscale nei confronti dei soci, a seguito del fenomeno successorio che la cancellazione determina; in particolare in un
contesto nel quale, poco prima della cancellazione, era stato posto in essere dallo stesso amministratore unico e poi liquidatore un processo di svuotamento della società a favore di altra società legata da vincoli familiari al suddetto amministratore unico (la RAGIONE_SOCIALE Gentilin Fratelli posseduta dai figli del NOME), che appariva chiaramente privo di alcuna valida ragione economica se non quella di eludere fraudolentemente la pretesa fiscale pendente nei confronti della società provocando l’estinzione di questa per cancellazione subito dopo il suddetto svuotamento. In tale contesto, secondo l’Ufficio, si dovevano ritenere inopponibili al fisco sia la cancellazione ed estinzione della società, sia, comunque, il trasferimento dei beni sociali dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE‘. ‘La CTR avrebbe quindi dovuto specificamente motivare circa gli elementi di fatto addotti dall’Ufficio’; invece si è limitata all’apodittica frase: ‘Anche la seconda censura proposta dall’Ufficio deve essere respinta in quanto sono irrilevanti le ragioni esposte dall’Ufficio a sostegno dell’attività svolta’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost., e 2495 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
‘ In subordine, l’affermazione della CTR secondo cui le ragioni poste dall’Ufficio a base del secondo motivo di appello sarebbero state ‘irrilevanti’, incorre nelle violazioni di legge di cui alla presente rubrica’.
Ritiene il Collegio che le questioni vertite nei motivi, siccome riguardanti il ‘thema’, non ancora affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, della validità di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria la cui notificazione sia stata effettuata a soggetto già socio, amministratore unico e liquidatore di società estinta, necessitino, anche al fine di una compiuta ricostruzione della complessiva fattispecie, con riferimento sia a detta
comunicazione che agli atti pregressi, del più ampio contraddittorio tra le parti, altresì con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma, lì 22 novembre 2023.