Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2025
Oggetto: notificazione atto impositivo -persona giuridica -143 c.p.c. condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1631/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, società cancellata dal registro delle imprese e, per essa, gli ex soci COGNOME NOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’Av v. NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso l’indizzo PEC: EMAIL;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5729/14/2023, depositata il 6.7.2023 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 5729/14/2023, depositata il 6.7.2023 venivano accolti gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da ll’ agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 485/4/2018 che aveva accolto il ricorso avverso l’intimazione di pagamento e, per essa, la cartella di pagamento sottesa relativa ad IVA 2006.
Si legge nella sentenza impugnata che il ricorso introduttivo deduceva, tra l’altro, la nullità dell’intimazione per inesistenza della notifica della presupposta cartella, avvenuta ex art. 140 cod. proc. civ. nei confronti della società, ed eccepiva l’intervenuta decadenza da parte dell’agente della riscossione dal diritto alla riscossione. Il giudice di prime cure riteneva che, in caso di irreperibilità della società o di
addetti o di rifiuto di ricevere la copia dell’atto giudiziario, la notifica nei confronti della società non poteva avvenire mai con le forme previste dall’art icolo da ultimo citato, dal momento che la notifica alle persone giuridiche, era regolata dall’art.145 del codice di rito.
Al contrario, il giudice d’appello accoglieva la prospettazione dell’Agenzia e dell’agente della riscossione, e riteneva non solo che la notifica fosse valida, ma anche che, in ogni caso, avesse raggiunto il proprio scopo ai fini dell’ art. 156 cod. proc. civ..
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione gli ex soci della società nelle more cancellata dal registro delle imprese, deducendo due motivi, cui replica l’agente della riscossione con controricorso. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Considerato che:
Preliminarmente, il Collegio osserva che dalla lettura di pag.6 del controricorso si desume un’eccezione di inammissibilità formulata dall’agente della riscossione, secondo il quale il ricorso tenderebbe a contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di seconde cure, in violazione del principio per cui le statuizioni di merito e quelle probatorie, svolte nei precedenti gradi processuali, non possono essere nuovamente valutate in sede di legittimità, spettando in via esclusiva al giudice del merito il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché di individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
1.1. L’eccezione non può trovare ingresso in quanto la questione della ritualità della notificazione della cartella sottesa non implica rivalutazione del merito, ma rientra nella facoltà di controllo, sotto il
profilo della sussunzione della fattispecie nella pertinente previsione di legge rispetto al paradigma notificatorio.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 145 e 140 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non sarebbe applicabile alla società, avendo il giudice di seconde cure omesso di considerare che «la notifica dell’atto prodromico è del tutto irregolare in quanto eseguita in difformità rispetto al paradigma notificatorio sancito dall’art. 145 cod. proc. civ., inficiando con ciò il procedimento di riscossione» (cfr. pp. 15-16 ricorso).
2.1. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe considerato che la notifica risulta essere stata indirizzata impersonalmente alla società ricorrente presso la sede sociale, pertanto sarebbe dimostrata « l’irregolarità della procedura notificatoria della cartella esattoriale n. 29920100014279076000, che infatti non è mai stata ricevuta dalla società RAGIONE_SOCIALE» ( ibidem , p. 14).
Il motivo è fondato.
3.1. In diritto, il Collegio considera che l ‘articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede alla lettera e) che, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall ‘art.140 cod. proc. civ., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
3.2. La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale ai sensi dell’art.60 d.P.R.
n.600/1973 non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass. n.5246/2025; Cass. n.25137/2020) e, nell’impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev’ essere eseguita la seconda.
Inoltre, la notifica agli irreperibili, assoluti ex art. 143 o relativi ex art.140 cod. proc. civ., non può essere eseguita direttamente nei confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo del l’esecuzione della notificazione nei suoi confronti (ragionando da Cass. n.2232/2017).
3.3. In conclusione, la notificazione dell’atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2, cod. proc. civ. consente sì l’utilizzazione di quelle previste dagli artt.140 e 143 cod. proc. civ., ma non direttamente in capo all’ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica.
Orbene, il giudice di seconde cure ha ritenuto rituale la notifica effettuata alla società, affermando che « l’art. 145, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) ha (…) introdotto delle ‘novità’ rispetto al testo previgente: per cui si potrà liberamente optare per la notifica presso la sede legale della persona giuridica ovvero per la notifica al legale rappresentante secondo le forme ordinarie previste dal cod. proc. civ. (Cassazione civile, Ordinanza n. 6693 del 2012, sentenza n. 22957 del 2012). Il testo riformato della norma, ha quindi escluso il rapporto di ‘sussidiarietà’ istituendo forme di notifica ‘alternative’ (cassazione n. 19468 del 2007). In disparte quanto precede la notifica di che trattasi ha comunque raggiunto il
proprio scopo con il relativo effetto sanante ex art. 156 cod. proc. civ. (Cassazione n. 3001 del 2002)» (cfr. p. 3 sentenza).
4.1. Il ragionamento del giudice d’appello è viziato, alla luce della ricostruzione in diritto che precede, tenuto anche conto che a pag. 10 del controricorso il contenuto della relativa visura camerale, già allegata con il n.3 delle controdeduzioni di primo grado, conferma che la signora COGNOME NOME, legale rappresentate della società, non era residente nel Comune di domicilio fiscale della società (Mazara del Vallo), ma in altro Comune (Martina Franca). Inoltre, è stata riportata alle pagg. 7 e 8 del controricorso la relata di notifica della cartella di pagamento e l’avviso di deposito dell’atto presso la Casa Comunale, già allegate con il n. 3 alle controdeduzioni di primo grado. Da ciò si evince che il messo notificatore, dopo aver constatato che la società iscritta a ruolo era irreperibile, da ricerche effettuate in Mazara del Vallo (TP) INDIRIZZO presso l’indirizzo indicato quale sede legale risultante all’epoca dalla visura del registro delle imprese, ha provveduto alla notifica mediante il c.d. rito degli irreperibili assoluti, e non ex art. 140 cod. proc. civ. come per errore ritiene il giudice, ossia con deposito degli atti presso la Casa Comunale di Mazara ex art 60, lett. e) d.P.R. n. 600/73.
Oltretutto, secondo errore, il giudice non ha riconosciuto che, nell’irreperibilità della notificanda presso la sede legale, doveva essere tentata l ‘alternativa notifica presso la residenza del legale rappresentante della società.
E’ inoltre fondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello ritenuto comunque sanato l’eventuale vizio notificatorio avendo la notifica dell’atto prodromico raggiunto lo scopo, dal momento che la
sanatoria della notifica della cartella non può aver luogo per effetto dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento, atto distinto e successivo al primo.
6. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384, secondo comma, cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito la Corte accoglie il ricorso introduttivo.
Le spese di lite dei gradi di merito sono interamente compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla notifica presso il domicilio fiscale successivamente all’adozione delle decisioni di merito, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, euro 200,00 per spese borsuali, Spese forfetarie 15%, IVA e Cpa .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.5.2025