Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30168 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30168 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
IRAP SILENZIO RIFIUTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7689/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, sia nella qualità di ultimo liquidatore della GESTIONI IMMOBILIARIRAGIONE_SOCIALE E DI RAGIONE_SOCIALE, IN LIQUIDAZIONE, sia in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende,
-controricorrente –
COGNOME NOME,
NOME, COCCI AMALIA,
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 9831/2016, depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13
ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dopo aver corrisposto l’Irap, per l’anno di imposta 2010, sulla plusvalenza realizzata a seguito della vendita dell’immobile destinato a sede sociale, avanzava istanza di rimborso sul presupposto che la medesima non fosse dovuta state l’abrogazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ad opera della legge finanziaria per il 2008. Formatosi il silenzio rifiuto, ricorreva innanzi alla C.t.p.
In data 28 febbraio 2013, nelle more della fissazione dell’udienza di discussione innanzi alla C.t.p., la società veniva cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
La C.t.p. accoglieva il ricorso assumendo che al momento del versamento la norma che assoggettava all’irap la plusvalenza realizzata era stata abrogata.
La detta sentenza veniva impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso proposto nei confronti della società «cessata», notificato presso il domicilio eletto in primo grado.
Nel giudizio si costituiva la società in persona dell’ ex liquidatore NOME COGNOME che eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato alla società ormai estinta.
La RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello in quanto lo stesso avrebbe dovuto notificarsi ai soci e non alla società, sciolta in seguito all’avvenuta liquidazione. Inoltre, si pronunciava sul merito della controversia evidenziando che il contribuente aveva «correttamente» avanzato istanza di rimborso ed aveva provato il credito.
Avverso la detta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società «in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., anche n.q. di società titolare di azioni proprie (quota del 5,66 per cento)» e «dei già soci» COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Resiste con controricorso NOME COGNOME nella qualità di ultimo liquidatore della società cessata, nonché di «già titolare di azioni proprie» resiste con controricorso.
Con ordinanza n. 11621 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli del merito, resasi necessaria in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni poste con i motivi di ricorso.
Considerato che:
Dalla consultazione dei fascicoli di merito acquisiti a seguito della precedente ordinanza è emerso che sebbene indicati nelle copie dei relativi indici, non sono stati trasmessi -e comunque non sono stati rinvenuti -i verbali RAGIONE_SOCIALE udienze tenutesi innanzi sia alla C.t.p. che alla C.t.r., la visione dei quali è preliminare alla risoluzione RAGIONE_SOCIALE questioni poste in giudizio.
Deve essere pertanto sollecitata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio alla trasmissione dei predetti atti, integrativa di quella del fascicolo d’ ufficio di merito già avvenuta.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per la richiesta alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio della trasmissione
degli atti processuali di cui alla parte motiva, ad integrazione di quella, già richiesta, del fascicolo d’ ufficio di merito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2023.