Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12051 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
Oggetto: notifica appello a mezzo EMAIL – contenuto del messaggio di posta elettronica certificata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. 29080/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore e COGNOME NOME entrambe rappresentate e difese in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso il ridetto difensore nel suo studio in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2022/07/21 depositata in data 19/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE e la socia amministratrice NOME COGNOME impugnavano i distinti avvisi di accertamento notificati, relativi a Ires, Irap, Iva e sanzioni per gli anni 2012, 2013, 2014; COGNOME NOME, in particolare, impugnava con autonomo ricorso l’avviso di accertamento notificato in qualità di socio unico della ridetta società relativamente alla riliquidazione di imposta sui redditi di impresa e alle conseguenti riprese in capo ad ella;
-riuniti i ricorsi, la CTP di Roma accoglieva le impugnazioni;
-appellava l’Amministrazione finanziaria;
-il giudice dell’appello ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sanata la irregolarità della notifica dell’atto di impugnazione dell’Amministrazione finanziaria e, nel merito, ha accolto il primo motivo di appello, affermando che la sentenza di primo grado avrebbe deciso senza tener conto di quanto già accertato da una precedente sentenza della CTP di Roma passata in giudicato, la n. 2083 del 2019;
-ricorrono e questa Corte sia la RAGIONE_SOCIALE sia COGNOME NOME con unico ricorso affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso censura l’errore di percezione commesso nella sentenza originalmente impugnata dalla commissione tributaria regionale anche in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c.; secondo parte ricorrente la CTR non si sarebbe avveduta che tra gli allegati di cui fanno menzione i giudici del gravame con riferimento al messaggio PEC contenente l’atto di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, non era presente l’allegato principale, ovvero l’atto di appello in argomento;
-si deduce inoltre, nel motivo, l’erroneo utilizzo del potere di apprezzamento della prova in ordine alla medesima circostanza processuale;
-il motivo è infondato, sotto entrambi i profili di censura dedotti;
-per vero, nella sua prima articolazione lo stesso deduce un vizio revocatorio, censurando espressamente l’erronea percezione che avrebbero avuto i giudici dell’appello in ordine al contenuto difettoso della PEC spedita in sede di notifica dell’atto di impugnazione, che non sarebbe stato allegato; sotto questo profilo il motivo risulta inammissibile;
-in ogni caso, deve farsi applicazione dei principi illustrati da questa Corte con riguardo alla notifica a mezzo EMAIL (in termini si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021) secondo i quali una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse;
-nel presente caso, la CTR ha rilevato, con accertamento di fatto insuscettibile di revisione in questa sede di Legittimità, l’indicazione nella PEC inviata dall’Ufficio della presenza dell’atto di appello;
-a fronte di tale indicazione era onere di parte ricorrente dar prova dell’assenza -in allegato a tale messaggio PEC -dell’atto in parola; prova che secondo la CTR, la quale ha quindi sul punto governato correttamente tali principi, non è stata fornita (scrive la CTR: ‘parte appellata non dimostra che quegli allegati non contenevano l’atto di appello’);
-la ridetta affermazione è corretta in diritto;
-come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, il cui principio può estendersi -stante l’equipollenza -all’atto notificato a mezzo EMAIL, l’onere di provare che il plico (o il messaggio informatico che lo veicolava) non conteneva l’atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio di trasmissione di posta elettronica certificata. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto “principio di vicinanza della prova” poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione in materia di notifica a mezzo posta raccomandata -estendendo il principio alle notifiche a mezzo PEC, che sono ad essa equipollenti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018) – «la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del
14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978);
-l’orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. “vicinanza della prova”, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell’apertura il plico era in realtà privo di contenuto;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.1 c.p.c. e 38 c. 3 d. Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’ errore di percezione sub violazione ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere i giudici di seconde cure mancato di avvedersi che il secondo invio dell’atto di appello, perfezionatosi a seguito di segnalazione da parte del contribuente della mancata ricezione del primo invio, ha avuto luogo solo una volta scaduto il termine decadenziale per impugnazione;
-alla luce della decisione sul motivo che precede il motivo in parola risulta inammissibile per difetto di interesse;
-il terzo motivo si incentra sull’errore di percezione commesso dalla sentenza impugnata anche in relazione a violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR errato nel percepire il fatto presupposto rappresentato dalla diversità di parti tra il contenzioso definito con la sentenza passata in giudicato e il presente giudizio non avendo quindi la sentenza definitiva di cui si è detto nulla a che fare con l’odierno contendere;
-il motivo è infondato;
-secondo la CTR ‘la sentenza 2083/21/19 della CTP di Roma ha accertato che tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE intercorre se un meccanismo fraudolento ovvero la oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate per la legittima detrazione dell’iva’; ancora secondo il giudice dell’appello ‘considerato che gli accertamenti oggetto del presente giudizio si fondano proprio sui rapporti economici e negoziali intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto affermato dalla sentenza numero 2083 del 2019 emessa dalla CTP di Roma risultava impegnativo anche nel presente giudizio’;
-in realtà, da tali affermazioni si evince come la sentenza impugnata abbia percepito correttamente il contenuto della pronuncia il cui giudicato ha ritenuto rilevante in questa sede; non essendo stata contestata tale affermazione in ordine alla sua correttezza in diritto, la stessa risulta indenne dalla censura proposta;
-conclusivamente, il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 13.000,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2024.