Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29092 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11548/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore
Cartella di pagamento ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 -agevolazione ex l. 388/2000 ( RAGIONE_SOCIALE) -investimento realizzato nel 2011 – termine per la dichiarazione integrativa.
avverso la sentenza n. 208/7/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 15.1.2020 e notificata via pec in data 14.2.2020;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugna con ricorso per cassazione affidato ad unico motivo la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 13226/2018 della C.T.P. di Roma, che aveva accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 per l’anno di imposta 2013. La C.T.R. riteneva che le dichiarazioni integrative per gli anni 2011, 2012 e 2013 erano state tempestivamente presentate dopo che il RAGIONE_SOCIALE dello sviluppo economico, nel giugno 2015, aveva reso noto che la tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 era cumulabile con la detassazione ambientale di cui alla legge n. 388/2000. Conseguentemente, risultava legittima la dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente in cui riportava il credito di imposta come proveniente dalle precedenti dichiarazioni integrative, perché tale credito originava proprio da quanto comunicato dal RAGIONE_SOCIALE.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’adunanza camerale per la data dell’8.10.2025
La controricorrente ha depositato tempestiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
RITENUTO CHE
1.Occorre, in via preliminare, rilevare che non vi è prova della notifica del ricorso per cassazione all’RAGIONE_SOCIALE che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello e nei cui confronti il ricorso è stato altresì proposto.
1.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (cfr. Cass. n. 28537/2024, Cass. 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, a cura della parte ricorrente, fissando, allo scopo, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P .Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE, a cura della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2025 e, a seguito di riconvocazione, in data 27.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)