Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3278 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17681/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (DPLPQL67E14C421I)
-controricorrente avverso la SENTENZA della C.T.R. della SICILIA n. 7554/2020 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza della C.T.R. della Sicilia, indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Palermo di accoglimento del ricorso di NOME COGNOME per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria, per mancata rituale notificazione degli atti prodromici costituiti da tre distinti cartelle esattoriali(nn.NUMERO_CARTA), relative al recupero di somme dovute per IRPEF, IRAP, IVA ed altro.
La C.T.R. ha ritenuto la nullità delle notificazioni delle cartelle esattoriali per essere le medesime intervenute a mani della madre non convivente del destinatario, in assenza della prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1 lettera b/bis d.P.R. 600/1973.
NOME COGNOME resiste con controricorso, che ulteriormente illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE formula un unico motivo di ricorso con il quale fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ‘la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non provata la spedizione della raccomandata informativa prescritta dall’art. 60 lett. b -bis d.P.R. 600/1973, non essendo prevista dalla disposizione la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento, ma la spedizione di una raccomandata semplice.
Va, preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo per genericità della censura, per non avere la ricorrente chiarito se il vizio dedotto attiene a violazione
di legge o all’erronea od omessa considerazione della documentazione prodotta inerente alla prova della spedizione della raccomandata.
2.1 La doglianza, invero, seppur non precisamente rubricata, stante l’assenza del richiamo alle disposizioni che si assumono falsamente applicate, riguarda l’interpretazione dell’art. 60, lett. b -bis d.P.R. 600/1973. Si sostiene, infatti, che il giudice di appello, in violazione della disposizione, abbia ritenuto necessaria la spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, benché la norma non lo preveda.
Il motivo è fondato.
3.1 La C.T.R., invero, pur precisando che nel caso di specie, essendo la notificazione intervenuta ai sensi dell’art. 26 comma 1 d.P.R. 600/1973, deve applicarsi l’art. 60, comma 1 b -b bis d.P.R. 600/1973, con l’obbligo di spedizione della raccomandata informativa, laddove la notificazione dell’atto non sia intervenuta a mani del destinatario, nondimeno, sembra ritenere che la prova della spedizione di siffatta raccomandata possa darsi solo attraverso la produzione del relativo avviso di accertamento.
In proposito è sufficiente ricordare che ‘La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1) fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,
portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 – 01)
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, solo nel caso in cui ‘l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nelle altre ipotesi, ovverosia quando l’atto è ricevuto persona diversa dal destinatario è previsto ‘che venga spedita a quest’ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto medesimo. Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a “persona diversa” vi può essere una ragionevole aspettativa che l’atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell’avvenuta consegna garantita, ma semplificata. Diversamente nel caso dell’art. 8, legge 890/1982 (e dell’art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza
alcuna consegna, ma solo il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’ affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento’ ( ibidem in motivazione).
Ne consegue che la mera prova della spedizione della raccomandata informativa perfeziona il procedimento notificatorio, allorquando il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
D’altro canto, come anche recentemente ribadito: ‘In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, “iuris tantum”, che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo’ (Sez. 1 – , Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021).
Ne consegue che la notificazione allorquando intervenuta a mani di familiare (in questo caso la madre), ancorché non convivente, seguita dalla spedizione della raccomandata
informativa in forma semplice deve dirsi perfezionata, ove sia provata la sua spedizione.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2024