Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11173 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10039/2020 R.G. proposto da: CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME -ricorrente- contro
COGNOME elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME e rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME -controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA-GIULIA n. 128/2019 depositata il 12/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
con sentenza n. 128/1/2019, depositata in data 12/09/2019 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli VeneziaGiulia rigettava appello proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (subentrato al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA relativa ad oneri consortili; 2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014;
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi reiterati con successiva memoria, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Con successiva memoria il procuratore di parte controricorrente ha rilevato di avere notificato, mezzo PEC, in data 06.12.2024, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Udine la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. unitamente al certificato di morte di NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario circa in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili non costituiscono attuazione all’obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all’attività del
Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., omessa pronunzia sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia.
3 . Con il terzo motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 d.lgs. 546/1992 in ragione dell ‘ omesso rilievo del difetto di legittimazione del Consorzio dal momento che era stata impugnata una cartella.
4 . Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente non avendo i giudici rilevato che la pretesa non era più contestabile in ragione della approvazione definitiva dei piani di riordino.
5 . Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del R.D. n. 215 del 1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione della infondatezza dell’eccezione di prescrizione atteso che il dies a quo doveva essere fatto decorrere dalla data di approvazione dei Piani di riordino Fondiario del comprensori di Coderno di Nogaredo giusta decreti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia rispettivamente in data 18 maggio 2001 e 11 dicembre 2001 di Corno ed erano stati allegati una serie di validi atti interruttivi.
In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale di parte controricorrente in ordine alla morte di NOME COGNOME posto che nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso di ufficio (vedi per tutte Cass. 3630/2021).
Va, quindi, evidenziato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 16 marzo 2020 nei confronti di una società estinta, RAGIONE_SOCIALE, cui è subentrata a decorrere dal 1º luglio 2017 l’Agenzia delle entrate -Riscossione istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto -legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sicchè in difetto di una rituale costituzione della stessa va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto ente, litisconsorte necessario.
Occorre, infine, disporre, contestualmente, l’acquisizione del fascicolo di merito il cui esame appare necessario ai fini di un compiuta disamina dei motivi di impugnazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate -Riscossione assegnando al Consorzio ricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso; dispone acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleria e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data