Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30214/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Oggetto: tributi – note di variazione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1835/01/22, depositata in data 3 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2013 per IVA, con i quali si recuperava IVA per illegittima emissione di note di variazione , con le quali era stato interamente stornato l’importo di cui alle originarie fatture emesse.
La CTP di Crotone ha accolto i ricorsi e la CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge in relazione all’art. 26 , secondo comma e dell’art. 6, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per procedere all’emissione delle note di variazione. Deduce parte ricorrente che le note di variazione sono state emesse per effetto della risoluzione contrattuale del rapporto sottostante di cui sarebbe stata data prova nel giudizio di merito e che l’importo delle fatture stornate è stato fatto confluire nelle dichiarazioni periodiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto tende a riformulare il giudizio di fatto, compiuto dal giudice di appello, relativo all’insussistenza dei presupposti di fatto per l’emissione di note di
variazione a riduzione dell’originaria operazione imponibile, per la quale si era in origine provveduto ad emissione di fattura in acconto (« fatture emesse anticipatamente »). Il giudice di appello ha, difatti, confermato il giudizio reso dal giudice di primo grado, ove aveva ritenuto « non provate la causali inserite nelle note, ossia la mancata effettuazione, anche solo parziale, delle prestazioni fatturate ». La ricorrente, deducendo che la prestazione non è stata resa in quanto sarebbe avvenuta una risoluzione contrattuale (non essendo, peraltro, stato chiarito se si tratti di scioglimento del rapporto negoziale per mutuo consenso o di scioglimento del vincolo negoziale di altra natura), pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il
versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024