Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28612 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
Oggetto: nota variazione art. 26 dpr 633/72 -termine annuale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6997/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2887/04/2021 depositata in data 08/09/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 08/10/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per Ires, Iva e Irap riferite all’anno 2011 con il quale l’ufficio recuperava a tassazione l’importo di euro 216.393,13 a titolo di illegittima emissione di documenti rettificativi relativi a componenti positivi di reddito e l’importo di euro 109.474,00 a titolo di insussistenza di passività precorse dedotti in esercizi precedenti; era così rideterminato il reddito imponibile richiedendosi conseguentemente le maggiori imposte oltre agli interessi ed irrogandosi infine le sanzioni di legge;
la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso; proponeva appello l’ufficio;
con la pronuncia oggetto di ricorso in questa sede il giudice di secondo grado ha confermato la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto che la ricorrente avesse provato avvenuta risoluzione consensuale del rapporto civilistico sottostante l’emissione dei documenti contabili oggetto della controversia e che l’accordo era risultato conveniente per la contribuente in quanto la propria cliente RAGIONE_SOCIALE aveva al momento accumulato enormi debiti per i quali successivamente veniva dichiarata fallita;
ricorre a questa l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un motivo che illustra con memoria;
resiste con controricorso la società contribuente; anch’ essa ha depositato memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE proprie difese;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da parte controricorrente;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
-diversamente da quanto adombrato in controricorso, l’atto di impugnazione non propone una revisione del merito della controversia: esso pone una questione di diritto che trova quindi giustamente ingresso nel presente giudizio di Legittimità;
il solo motivo di ricorso dedotto dall’Amministrazione finanziaria si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art. 26 comma 2 e comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1321 e 1965 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto corretta la nota di variazione ex art. 26 ridetto anche se sia la data del contratto che definiva i rapporti tra la parti (21 settembre 2011) sia la data dell’emissione del documento contabile (30 settembre 2011) si collocano oltre il termine di un anno dall’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture oggetto della nota di variazione in parola, essendo tali fatture risalenti al 31 dicembre 2007;
il motivo è infondato;
dispone l’art. 26, c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 che «se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25»; nel qual caso «Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» (art. 26, terzo comma, d.P.R. ult. cit.);
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 3 -come questa Corte ha chiarito (in argomento si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021) la disciplina di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile “ratione temporis”, le note di variazione in diminuzione sono emesse
facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l’emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta inesigibilità del credito indicate nel comma 2;
tale limite, al contrario, è da individuarsi in un anno dall’operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità sia frutto di un accordo tra le parti;
la ridetta interpretazione del sistema normativo risulta conforme al diritto dell’Unione, come esplicitato dalla Corte di Giustizia secondo la quale (CGUE, sentenza 9 febbraio 2023, C-482/21, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE, par. 32 ‘ si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA riguarda i casi di annullamento, di recesso, di risoluzione, di mancato pagamento totale o parziale o di riduzione del prezzo successivi al momento in cui l’operazione che ha dato luogo al pagamento dell’IVA viene effettuata. Tale disposizione obbliga gli Stati membri a ridurre la base imponibile e, quindi, l’importo dell’IVA dovuta dal soggetto passivo ogni volta che, successivamente alla conclusione di un’operazione, non viene percepita dal soggetto passivo una parte o la totalità del corrispettivo. Tale disposizione costituisce l’espressione di un principio fondamentale della direttiva in parola, il principio di neutralità fiscale, secondo il quale la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto, e il cui corollario consiste nel fatto che l’amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo (CGUE, ordinanza del 3 marzo 2021, FGSZ, C-507/20, EU:C:2021:157, punto 18 e giurisprudenza ivi citata) ‘;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 4 – proprio alla luce del tenore letterale dell’art. 90, paragrafo 1, della direttiva IVA, nonché del principio di neutralità fiscale, secondo la Corte dell’Unione occorre che le formalità che i soggetti passivi devono
adempiere per esercitare, dinanzi alle autorità fiscali, il diritto di effettuare una riduzione della base imponibile dell’IVA ‘ siano limitate a quelle che consentono di dimostrare che, successivamente alla conclusione di un’operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sarà definitivamente percepita (v., in tal senso, CGUE, ordinanza del 3 marzo 2021, FGSZ, C-507/20, EU:C:2021:157, punto 19 e giurisprudenza ivi citata) ‘ (par. 33);
-conclusivamente, sempre secondo la Corte del Lussemburgo, ‘ ammettere la possibilità per gli Stati membri di escludere, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo dell’operazione qualsiasi riduzione della base imponibile dell’IVA sarebbe contrario al principio di neutralità dell’IVA, da cui deriva, in particolare, che, nella sua qualità di collettore d’imposta per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’imprenditore deve essere sgravato interamente dall’onere dell’imposta dovuta o pagata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE sue attività economiche a loro volta soggette a IVA (v., in tal senso, CGUE, sentenza del 23 novembre 2017, COGNOME, C-246/16, EU:C:2017:887, punto 23 e giurisprudenza ivi citata) ‘;
coerentemente ai sopra indicati principio sovranazionali, questa Corte ha confermato che solo ove la causa di sopravvenuta inesigibilità del credito derivi da un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di rettifica diviene di un anno dall’operazione imponibile (in termini Cass., Sez. V, 9 dicembre 2021, n. 39182; conf. Cass. n. 23312/2024); – orbene, venendo al presente caso, l’accordo con cui le parti hanno risolto consensualmente ogni rapporto tra di loro, come ha accertato la CTR, è del 21 settembre 2011; la nota di variazione, da emettersi ai sensi del comma 3 del già richiamato art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, è allora tempestiva in quanto emessa in data 30 settembre 2011;
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME COGNOME – 5 – né vengono in rilievo, ai fini della preclusione temporale di un anno, gli eventi precedenti, sintetizzati con precisione in ricorso, se non per legittimare ulteriormente la tempestività della nota di variazione che in
forza del comma 2 del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 ben poteva emettersi, stante la risoluzione contrattuale dei rapporti tra le parti, alla luce dell’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, gravata come accertato la CTR da ‘enormi debiti’ che le impedirono di adempiere alla prestazione contrattuale intercorsa con l’odierna controricorrente;
a conferma del venire meno della prestazione dedotta sin dal 2008, valgono le indicazioni contenute proprio nel ricorso, ove si precisa (pag. 4 terzo capoverso dell’atto) che ‘…RAGIONE_SOCIALE chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (del 13 agosto 2008) con il quale il Tribunale di Rossano aveva ordinato alla RAGIONE_SOCIALE di versargli la somma di euro 600.000,00′;
-l’ottenimento del decreto ingiuntivo sancisce senza dubbio, invero, l’inadempimento del debitore, che è causa di risoluzione del contratto in forza della quale trova applicazione il comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e non viene in rilievo quindi la preclusione di cui al comma 3 del ridetto testo normativo se non nei termini sopra esposti, che peraltro non risultano in concreto preclusivi dell’emissione della nota di variazione;
pertanto, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 8.000,00 cui aggiungersi euro 200 per esborsi, 15% spese generali, CPA e iva come per legge.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024.