Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31566 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 11294/2023 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1296/2023 depositata il 10/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente e liquidava le spese del primo grado in euro 3.700,00 e quelle del secondo grado in euro 790,00;
il contribuente NOME COGNOME propone ricorso per cassazione con due motivi.
l’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, cui si demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Con il ricorso per cassazione il contribuente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 15, d. lgs. n. 546 del 1992, 75, d.a. cod. proc. civ. e art. 4, D.M. 5 aprile 2014, n. 55 e delle tabelle allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. ci v.
I due motivi, che si trattano unitariamente, sono fondati, in quanto il ricorrente aveva depositato specifica nota spese, voce per voce, per complessivi euro 9.841,00 (per il primo grado) e la CTR ha rideterminato i compensi del primo grado e del secondo grado in maniera globale senza motivazioni voce per voce, come da nota spese.
Sul punto deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte di Cassazione, che ha costantemente ritenuto come in presenza di una nota spese il giudice deve motivare adeguatamente, non potendo determinare i compensi globalmente in misura inferiore alla nota spese: « In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci » (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 -01; vedi anche
Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015, Rv. 637583 -01 e Sez. L – , Sentenza n. 8824 del 05/04/2017, Rv. 643908 – 01).
Più recentemente si è ribadito (Cass. n. 22762/23) che ‘ in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa la sentenza; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .