Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2781 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2781 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
sul ricorso 9732/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO e all’ indirizzo PEC EMAIL;
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.380/35/2016 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO, depositata il 27/1/2016;
Udita la relazione della causa svolta in data 14/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 380/35/2016 depositata il 27/1/2016 rigettava l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 17669/38/2014 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’ avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2005.
Si legge nella sentenza impugnata che l’Amministrazione contestava alla contribuente l’operazione realizzata con la società RAGIONE_SOCIALE Da tale società la contribuente aveva ricevuto un finanziamento per l’acquisto di un immobile con contestuale stipula di un contratto di locazione con la stessa società, divenuta morosa e poi fallita. Il curatore fallimentare della società proponeva revocatoria fallimentare sia contro il contratto di locazione sia contro il contratto di finanziamento.
Le parti addivenivano ad una transazione in forza della quale, per l’abbandono di tutti i giudizi pendenti, la contribuente si obbligava a pagare al RAGIONE_SOCIALE euro 1.300.000 oltre alla risoluzione consensuale del contratto di locazione-conduzione e la rinuncia a tutti i canoni pregressi. La contribuente emetteva nota di credito relativa ai canoni pregressi e
procedeva alla deduzione della differenza della somma da restituire al RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE contestava la prima operazione in quanto la nota risultava emessa oltre un anno dopo la transazione e la seconda perché corrispondente alla penale da pagare a seguito della transazione stessa.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione per due motivi, cui replica la società contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dall a società di inammissibilità del ricorso erariale ex art. 365 cod. proc. civ. per manca nza di sottoscrizione digitale idonea che consenta l’identificazione del firmatario, con conseguente nullità dell’avviso, oltre che per modalità di notifica prescelte dall’Avvocatura asseritamente contrastanti con la notificazione a mezzo PEC di cui alla legge n. 53/1994, senza possibilità di applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ..
L’eccezione non è accoglibile.
2.1. Cass. Sez. U. n. 6477 del 2024 ha chiarito che, se privo dell’apposizione della firma digitale, il ricorso per Cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità che è sanabile per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell’atto processuale da elementi qualificanti, tra i quali la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella PEC dell’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE censita nel REGINDE e il successivo deposito della sua copia analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’Avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Quanto poi alla contestazione relativa alla notifica del ricorso, essa è assolutamente generica ed esplorativa, non indicando neppure quale sia il preteso vizio occorso nel caso in esame, con conseguente reiezione dell’eccezione preliminare .
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ai fini dell’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ. -in riferimento al recupero IVA concernente la nota di credito, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.26, comma 2 e 3, d.P.R. n.633/72 da parte del giudice che ha ritenuto corretta l’emissione della nota di credito successivamente al perfezionamento della transazione, senza considerare che la nota si riferisce a fatture per canoni di locazione maturati da aprile 2003 a dicembre 2004.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
4.1. L’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 dispone: «Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25 (…). ».
Il meccanismo contabile così normato in buona sostanza permette, facoltativamente, al prestatore o al cedente, nell’ambito di un’operazione imponibile, al fine di esercitare il diritto alla detrazione, di emettere una nota di credito con lo scopo di rettificare l’IVA addebitata a titolo di r ivalsa, e già versata all’erario, al committente o cessionario, e che questa sia registrata nel registro acquisti (art.25) prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.
Il successivo comma 3, pone poi un limite temporale qualora, come nel la presente fattispecie, l’emissione della nota dipende da un accordo transattivo: «Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21.».
La ratio è all’evidenza non permettere forme di elusione degli obblighi verso l’erario e l’Unione europea attraverso lo schermo del meccanismo di variazione dell’IVA.
4.2. Tale quadro normativo delinea una stringente cornice temporale, costantemente applicata dalla Corte (v. ad es. Cass. n.20445 del 2011; Cass. n.25987 del 2014), che a ben vedere non è neppure contestato dal RAGIONE_SOCIALE, il quale si limita ad affermare che l’accordo sarebbe stato concluso «nella sua sostanza economica sin dal 2 febbraio 2005», ma non fornisce alcuna prova di tale circostanza fattuale. Al contrario, l’RAGIONE_SOCIALE fa riferimento al momento , necessariamente documentato dalla data del contratto, della sottoscrizione dell’accordo transattivo (cfr. p. 4 ricorso «a seguito della transazione di cui sopra, in data 28.7.2005 la società vendeva… »), cui ha fatto seguito, in data 16.11.2005 , l’emissione della nota di credito ( ibidem ); la data della transazione è individuata alle pagg. 2 e 11 del ricorso nel 22.7.2005. 4.3. Pertanto, astrattamente, potrebbe non essere decorso l’ dalla effettuazione dell’operazione imponibile per tutti i canoni di locazione: il giudice del rinvio deve accertare, in relazione alle contesta- anno zioni e interpretando il contratto di transazione, innanzitutto se una parte dei canoni maturati da aprile 2003 a dicembre 2004 e non pagati
sono divenuti imponibili entro l’ombrello annuale calcolato dalla data del contratto di transazione. Inoltre, affinché venga ritenuta (in parte) corretta l’emissione della nota di credito , il giudice deve accertare se sussistono gli ulteriori presupposti individuati dalla giurisprudenza, solo una parte dei quali sono incontestati nella fattispecie: in sintesi, serve la prova anche della realizzazione di una operazione imponibile, per la quale sia stata emessa fattura, che deve essere vera e reale e non già del tutto inesistente (Cass. n.12353 del 2005) e di una causa di scioglimento del contratto (Cass. n.987 del 2010); identità RAGIONE_SOCIALE parti dell’accordo risolutorio e del negozio oggetto di risoluzione consensuale (Cass. n.3380 del 2010); il regolare adempimento degli obblighi di registrazioni previsti dal d.P.R. n.633/1972 (Cass. n. 9195 del 2001).
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente , in relazione a ll’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 109 TUIR, per aver il giudice ritenuto interamente deducibile l’importo di euro 247.03 6,34 in quanto strettamente inerente all’unico bene di proprietà della società in grado di produrre reddito, ossia l’immobile prima locato e poi venduto , pur trattandosi della penale pagata a seguito di una transazione.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
6.1. Sul piano normativo, va tenuto presente che, in base all’art.109 T.U.I.R., le spese e gli altri componenti negativi di reddito, di norma, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a formare il reddito. La Corte (Cass., Sez. 5, n. 33574 del 2018; Cass., sez. 5, n. 450 del 2018) ha condivisibilmente affermato che, in tema di detrazione di costi, l’inerenza dev ‘ essere valutata secondo un giudizio di
carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all’attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione, salvo che l’amministrazione finanziaria dimostri la macroscopica antieconomicità della operazione, che costituisce elemento sintomatico dell’assenza di correlazione della stessa con l’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Inoltre, a norma dell’art.101, comma 4, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis , «Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87.».
Il mezzo di impugnazione afferma che « l’importo in contestazione, deriva dalla differenza tra l’importo da restituire alla società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 1.300.000 (comprensivo di ‘penale’ come stabilito con atto di transazione del 22.7.2005 tra la società verificata e la società RAGIONE_SOCIALE)» (p. 11 ricorso), ossia censura la deducibilità dell’importo pagato a titolo di penale .
Se così fosse, sarebbe applicabile la giurisprudenza della Corte la quale ha affermato (cfr. Cass. Sez. 5, n. 16561 del 2017, conforme a Cass. n. 19702 del 2011), in tema di imposte dei redditi, che sono deducibili dal reddito d’impresa le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all’art. 1382 cod. civ., in quanto, per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico, non hanno finalità sanzionatorie o punitive, ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale
e predeterminare la misura del risarcimento in caso d’inadempimento, sono inerenti all’attività d’impresa.
6.2. Il Collegio, tuttavia, non condivide la qualificazione giuridica di penale contrattuale che, benché usata da entrambe le parti, non può vincolare il giudice se non corretta. Il controricorso, a p. 4 afferma che la ‘penale’ di euro 247.036,34 è stata pattuita in sede di stipula del contratto di transazione «per il risarcimento dei potenziali danni subiti dal Fallimento MIT in relazione a vicende societarie pregresse» e, la stessa ricorrente specifica che non si tratta di una ‘penale’ vera e propria, ma di un importo « precisamente, quale ‘monetizzazione…dell’ulteriore pregiudizio per la RAGIONE_SOCIALE, conseguente alla perdita dell’immobile’ » (p. 12 ricorso che cita la transazione stessa).
Dunque, non si tratta di una clausola contrattuale che, ex art. 1382 cod. civ., rafforzi la garanzia all’adempimento di una prestazione dedotta nel contratto, liquidando in via anticipata ( ex ante ) l’ammontare del danno attraverso la quantificazione di una somma di denaro che debba essere pagata se una RAGIONE_SOCIALE parti non rispetta le obbligazioni dedotte nel contratto.
Piuttosto, l ‘importo fa parte del contenuto dell ‘accordo transattivo, ed è convenuta dalle parti quale contropartita per l’abbandono RAGIONE_SOCIALE domande di revocatoria fallimentare presentate dal curatore fallimentare contro la contribuente.
Quindi, non essendo una penale contrattuale, la giurisprudenza della Corte la giurisprudenza della Corte elaborata in base all’art. 1382 cod. civ. che ammette la deducibilità della penale contrattuale non trova applicazione nel caso in esame.
6.3. Infatti, per le ragioni sopra esposte, il costo relativo al risarcimento danni scaturito dall’atto di transazione, non origina come la penale contrattuale di cui all’art. 1382 cod. civ. da inadempimento, ad
es. per ritardata consegna del bene o esecuzione del servizio e, dunque, pur sempre, attiene al rapporto tra costi e attività d’impresa, non riducibile, perciò, ad una relazione necessaria del costo con il reddito o con i ricavi e come tali deducibili (Cass. Sez. 5, n. 22938 del 2018). Non trova affatto origine in un fatto antigiuridico, qual è l’inadempimento contrattuale, per sua natura al di là della sfera aziendale, che innesca la mora debendi (v. Cass. Sez. 5, n. 1525 del 2023), bensì è parte del contenuto stesso del sinallagma transattivo che, semmai, è stato determinato dall’inadempimento della società conduttrice la quale non ha versato i canoni, e la somma pattuita nella transazione costituisce la controprestazione pattuita per l’abbandono RAGIONE_SOCIALE domande di revocatoria fallimentare fondate sul prospettato pregiudizio della garanzia patrimoniale generica della società (ad es. v. Cass. Sez. 6-3 n.14478 del 2021) a causa dei due contratti, di finanziamento e di vendita con locazione-conduzione, stipulati con la contribuente nell’imminenza del falliment o.
6.4. Del resto, sempre in tema di imposte sui redditi, la Sezione ha più volte affermato (v. Cass. n.7722 del 2025; Cass. n.28355 del 2019), in relazione al comma 5 dell’art.101 TUIR che riguarda il caso in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, che le somme erogate dalla banca ai propri clienti, per prevenire o definire un contenzioso fondato sulla responsabilità precontrattuale o contrattuale dell’istituto di credito nell’espletamento dei servizi finanziari, integrano costi deducibili nell’esercizio in cui interviene la relativa spesa, essendo attinenti al concreto svolgimento dell’attività di impresa.
Per contra , è importante che le scelte imprenditoriali non siano contra ius , ossia antitetiche rispetto al corretto esercizio dell’attività di impresa (v. per un es. di fattispecie in tema di risarcimento transattivo di danno biologico in favore di lavoratori affetti da patologie connesse
all’esposizione all’amianto, Cass. n.31930 del 2021), ma la circostanza nella presente controversia non è in alcun modo dedotta.
6.5. Piuttosto, anche nel presente caso di transazione (ragionando, da Cass. 27096 del 2025) conta il fatto che la sentenza impugnata ha esplicitamente dato conto di aver valutato le ragioni economiche sottese alla scelta di addivenire a un accordo transattivo con il RAGIONE_SOCIALE, accertando, tra l’altro, che «soltanto con la vendita la società avrebbe potuto estinguere i debiti con la RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, avrebbe potuto (cosa che di fatto è avvenuta) pagare integralmente i lavoratori, i quali hanno perciò rinunziato al sequestro sull’immobile ».
La transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva e l ‘intervenuta valutazione positiva del giudice sui presupposti di deducibilità della perdita è fondata sulla considerazione di fatti oggettivi, che rendono ragionevole e giustificata la scelta del contribuente di transigere per importo inferiore al credito originario, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall’art.101, comma 5 , TUIR.
Da quanto sopra discende la reiezione della censura.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, nei limiti indicati, rigettato il secondo, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per le spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME