Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2653 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2653 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 06/02/2026
ICI IMU RAGIONE_SOCIALE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5092/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Presidente p.t ., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (P_IVA; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. ;
-intimata – avverso la sentenza n. 4417/2021, depositata il 13 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione accolga il terzo motivo di ricorso assorbiti gli altri.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 4417/2021, depositata il 13 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di intimazione notificato alla contribuente in relazione a tre presupposte cartelle di pagamento.
1.1 -Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA -emessa dietro iscrizione a ruolo dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2003 al 2007 -dovesse considerarsi nulla in difetto di invio della raccomandata informativa prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ. adempimento questo prescritto in difetto di consegna dell’atto per irreperibilità relativa del suo destinatario (Corte Cost., 22 novembre 2012, n. 258).
-LRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria n. 28567/2023, del 13 ottobre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il terzo motivo di ricorso, il cui esame va anteposto per la sua pregiudizialità logico-giuridica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di v iolazione dell’art. 2909 cod. civ., sull’assunto che l’accertamento relativo alla rituale notifica della cartella di pagamento in contestazione (giusta sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 783/17,
depositata il 27 febbraio 2017) era passato in giudicato sulla base di pronuncia di questa Corte (Cass., 20 marzo 2019, n. 7737) che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla contribuente.
Per di più, si assume, il giudicato sulla rituale notifica della cartella di pagamento si era formato (anche) sulla base di (ulteriore) pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia (n. 3104/20, depositata il 22 dicembre 2020) che, per vero, aveva a sua volta preso atto del giudicato formatosi a seguito della citata pronuncia della Corte di Cassazione.
-Il motivo è inammissibile.
2.1 – Come reso esplicito dalle stesse deduzioni della parte, si tratta di giudicato esterno che si è formato in epoca (ben) antecedente la gravata pronuncia (che è stata deliberata all’udienza di trattazione del 3 dicembre 2021); e, come già statuito dalla Corte, l’eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello, così che l’eccezione è preclusa, e il motivo d’impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d’appello senza tempestiva deduzione in quella sede (v., ex plurimis , Cass., 29 febbraio 2024, n. 5370; Cass., 2 settembre 2022, n. 25863; Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112).
– Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e ), ed all’art. 145 cod. proc. civ., assumendo che -in esito alle ricerche eseguite dall’agente notificatore -era emersa l’irreperibilità assoluta della contribuente – la cui sede
legale non era stata rinvenuta nel Comune (Baranzate) di domicilio fiscale e che, pertanto, era stata trasferita altrove, – così che la notifica della cartella di pagamento n. 06820120008475949000 era stata ritualmente eseguita dietro deposito dell’atto presso la casa comunale e sua affissione all’Albo del Comune .
S oggiunge l’RAGIONE_SOCIALE che la notifica in questione nemmeno avrebbe potuto eseguirsi presso la residenza ed il domicilio fiscale del legale rappresentante, l’uno e l’altra ricadendo in Comune (Milano) diverso da quello della sede della società.
-Questo motivo è destituito di fondamento.
4.1 -La Corte, in più occasioni, ha statuito che la notificazione è ritualmente eseguita, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e ), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (e, quanto alla cartella di pagamento, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26), – dunque, con deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune, e senza necessità di invio al destinatario dell’atto della raccomandata informativa (art. 140 cod. proc. civ.) – nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che l’agente notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non si rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente.
E, in particolare, si è rimarcato che -seppur non risultano specificamente normate le attività di ricerca che l’agente notificatore deve svolgere -quelle stesse attività debbono essere volte alla verifica dell’insussistenza del l’abitazione dell’ufficio o dell’azienda nel Comune già sede di domicilio fiscale (v., ex plurimis , e da ultimo, Cass., 3 aprile 2024, n. 8823; Cass., 12 febbraio 2020, n. 3378; Cass., 8 marzo 2019, n. 6765).
4.2 – Così come prospetta la stessa ricorrente, la relata di notifica -che è stata posta a fondamento della successiva notificazione col rito della irreperibilità cd. assoluta -risultava così articolata: «non ho
potuto procedere alla notifica del documento n. 06820120008475949000 per irreperibilità del destinatario in quanto ivi né insegne targhe loghi riconducibili alla società e neppure soggetti abilitati a ricevere la notifica».
Ov’è, dunque, evidente che le ricerche svolte si sono risolte in una mera verifica in situ di per sé inidonea a realizzare la conoscibilità della sede sociale nello stesso Comune sede del domicilio fiscale della società contribuente.
E’, poi, appena il caso di rimarcare che a fronte RAGIONE_SOCIALE insussistenza di effettive ricerche finalizzate alla verifica della sede legale nel (già indicato) domicilio fiscale della società -nulla precludeva all’amministrazione di eseguire la notifica (sia pur in distinto domicilio fiscale) nei confronti del legale rappresentante della società, ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. (v., già, Cass., 20 gennaio 2011, n. 1206 cui adde , ex plurimis , Cass., 23 ottobre 2020, n. 23277; Cass., 21 dicembre 2016, n. 26540).
– Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, sull’assunto che -risultando rituale la notifica della cartella di pagamento -il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità di un ricorso che non era stato proposto nel termine di legge (di 60 giorni; art. 21, cit.).
Si soggiunge che, ad ogni modo, e sempre sulla base della ridetta cartella di pagamento, alla contribuente erano stati notificati ulteriori atti di riscossione costituiti da:
un avviso di intimazione n. 06820149091875473000 notificato il 12 dicembre 2014, impugnato e definito con giudicato (Cass. n. 7737/2019, cit.);
un preavviso di iscrizione ipotecaria (n. 06876201500007672000) notificato in data 12 maggio 2015;
ulteriore avviso di intimazione (n. 06820189011100352000) notificato alla contribuente a mezzo pec (all’indirizzo EMAIL) il 7 marzo 2018; impugnato e definito da CTR Lombardia, n. 3104/2020 del 22 dicembre 2020.
Ne conseguiva, pertanto, che la contribuente era venuta a conoscenza della cartella di pagamento in contestazione (già) con la notifica di detti atti con conseguente onere della loro impugnazione nel citato termine di legge (art. 21, cit.).
-Il motivo è fondato, e va accolto, per le ragioni in appresso precisate.
6.1 -In relazione alle questioni poste col motivo in esame, la cennata ordinanza interlocutoria ha segnalato che:
seppur astrattamente ammissibile la proposta impugnazione (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3), «Risulta, tuttavia, da chiarire la sorte del giudizio instaurato avverso l’intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento o l’avviso di mora) ovvero avverso tutti gli atti meramente conseguenziali rispetto ad un precedente atto impositivo, contestualmente impugnato per difetto di notifica, laddove risulti instaurato anche un giudizio autonomo avverso tale precedente atto impositivo, asseritamente non notificato o notificato in modo irregolare, e laddove i due giudizi, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, non siano stati riuniti.»;
la cartella di pagamento poteva essere impugnata per vizi propri (e, difatti, se ne censurava l’omessa notifica) ma, ad ogni modo, «nel caso in cui il contribuente, deducendo proprio l’omessa notifica del precedente atto impositivo, lo impugni contestualmente a quello successivo, ma anche autonomamente o in altro giudizio avverso altro atto successivo, sembra porsi un problema – prima ancora che di
rilevanza dell’eventuale giudicato esterno formatosi in epoca anteriore – di litispendenza (ove i giudizi pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi) e/o di ne bis in idem processuale.»;
«nella sentenza di primo grado del presente giudizio (in cui si legge che le produzioni dell’Amministrazione, dal documento 3 a 10, attestano l’effettuazione di una valida notifica a mezzo p.e.c. dell’intimazione, RAGIONE_SOCIALE cartelle e del preavviso di iscrizion e ipotecaria) sembra essere affermata la validità della notifica a mezzo p.e.c. della precedente cartella di pagamento e che occorre verificare la formazione di un giudicato interno sul punto.».
6.2 -Premesso che, quanto alla questione relativa al giudicato, l’esame del corrispondente motivo ne ha disvelato l’inammissibilità, risulta senz’altro che l’avviso di intimazione (n. 06820149091875473000), in tesi notificato prima di quello (ora) in trattazione, aveva già formato oggetto di impugnazione (tanto da essere definito con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 783/17, depositata il 27 febbraio 2017, passata in giudicato sulla base di pronuncia di questa Corte del 20 marzo 2019, n. 7737).
E, come deduce, e documenta, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ulteriore avviso di intimazione (n. 06820189011100352000) era stato notificato alla contribuente a mezzo pec il 7 marzo 2018; avviso impugnato anch’esso sempre per omessa notifica dell’atto presupposto e definito dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia (sentenza n. 3104/2020 del 22 dicembre 2020) con rigetto del ricorso.
6.3 -La violazione del ne bis in idem è stata ascritta dalle Sezioni Unite della Corte alla categoria RAGIONE_SOCIALE cd. questioni fondanti quali «violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi , minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida
sentenza» e che, pertanto, rimane rilevabile di ufficio dal giudice dell’impugnazione laddove non espressamente esaminat a quale questione pregiudiziale di rito (Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172).
Si è, altresì, rilevato che il principio del ne bis in idem preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito; detto principio, posto dall’art. 39 cod. proc. civ., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda, e determina l’improcedibilità del processo che nasce dall’inde bita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass. Sez. U., 5 aprile 2007, n. 8527; Cass., 21 luglio 2005, n. 15341; v., altresì, Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 3 aprile 2014, n. 7813; Cass., 10 marzo 1999, n. 2064).
6.4 -Come anticipato, l a questione relativa all’omessa notifica dell’atto presupposto era stata già dedotta, e trattata, in precedent i giudizi (con rigetto dell’eccezione di parte); e la sua riproposizione, in distinto giudizio, poneva quantomeno una questione di sospensione del giudizio pregiudicato dalla preventiva proposizione della medesima domanda (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, comma 1bis ).
Per di più, nella fattispecie, viene in rilievo la disposizione di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, la quale prevede che «Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.».
Disposizione, questa, dalla quale consegue che, impugnato il primo avviso di intimazione e la presupposta cartella, -con la domanda di
annullamento per omessa notifica della cartella di pagamento, -il successivo avviso di intimazione, in quanto atto distinto ad effetti giuridici propri, non poteva essere (ulteriormente) impugnato unitamente alla presupposta cartella di pagamento (già contestata con la deduzione della sua omessa notifica).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dovendosi dichiarare l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente.
Il rilievo di ufficio della questione dirimente giustifica, tra le parti, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, inammissibile il terzo;
-cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente;
-compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME