Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19971 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19971 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6194/2023 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
NOMECOGNOME
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 13 ottobre 2022, n. 6726/18/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di
REGISTRO ACCERTAMENTO MUTUO DISSENSO DI COMPRAVENDITA INTERPELLO
secondo grado della Campania il 13 ottobre 2022, n. 6726/18/2022, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. 21019000955 nei confronti del Notaio NOME COGNOME da San Prisco (CE) per la maggiore imposta di registro nella misura di € 17.800,00 (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative) in relazione ad un mutuo dissenso di compravendita immobiliare, con rogito redatto a suo ministero il 17 dicembre 2020, che era stato registrato in autoliquidazione con l’imposta di registro in misura fissa, ha accolto l’appello proposto da l medesimo Notaio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta il 5 ottobre 2021, n. 2917/04/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente -sul presupposto che il Notaio rogante aveva presentato interpello per un caso analogo, rispetto al quale l’ amministrazione finanziaria aveva risposto nel senso che: « Negli Uffici territoriali della Direzione Provinciale di Caserta, la tassazione degli atti di mutuo dissenso……è così acclarata: – Mutuo dissenso su atti di donazione ed altri contratti (es. compravendita) senza corrispettivo o indennità: tassa fissa ».
NOME COGNOME è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 28 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc., per essere stato erroneamente annullato l’atto impositivo dal
giudice di appello « sulla base dell’erroneo presupposto della piena sovrapponibilità della risposta data dall’Ufficio alla richiesta di chiarimenti avanzata dal notaio COGNOME alla fattispecie in esame, tale, pertanto, da ingenerare nel notaio la legittima aspettativa di asso ggettare l’atto di mutuo dissenso, stipulato in data 17/12/2020, ad imposta fissa di registro », valutando che « ricorressero i presupposti integrativi della fattispecie del legittimo affidamento ».
Secondo la ricorrente: « Erra la CTR nel ritenere che un mero riscontro reso dalla DP Caserta in data 21/09/2018 ad una nota del notaio COGNOME costituisca ‘risposta specifica allo stesso soggetto che aveva sollevato l’interpello’ e che ‘la fattispecie oggetto dell’interpello e quella oggetto dell’avviso di liquidazione sono del tutto coincidenti’ ».
1.2 Il predetto motivo è fondato.
1.3 Come si evince dalla riproduzione in ricorso della nota trasmessa da ll’Ufficio Provinciale di Caserta dell’ Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2018, è erronea la qualificazione di tale comunicazione -peraltro, riferita alla stipulazione di un precedente rogito da parte del medesimo Notaio – in termini di ‘ risposta ad interpello ‘ ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, trattandosi, piuttosto, di una mera informazione su una prassi amministrativa dell’ufficio locale, che, comunque, non può porsi in contrasto con prescrizioni legislative. Come, nel caso d i specie, l’art. 28, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a tenore del quale: « La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è
previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa », essendo pacifico che, in tema d’imposta di registro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto regola residuale applicabile, rispetto a quella dettata dal comma 1 della stessa disposizione, ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di capacità contributiva, atteso il nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso, e non potendo peraltro applicarsi l’art. 8 della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che riguarda la diversa ipotesi risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un ” vizio di funzionamento ” del rapporto e non la concorde volontà delle parti (Cass., Sez. 6^-5, 2 marzo 2015, n. 4134; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24218; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5745; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2018, n. 24506; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17631; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26876; Cass., Sez. Trib., 18 dicembre 2024, n. 33036).
1.4 Ad ogni modo, anche a voler ritenere che trattasi di rituale ‘ interpello ‘, la fattispecie in disamina esula dalla casistica tipizzata dal citato art.11, comma 1, la quale si riferisce alle sole ipotesi di « applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione » e di « corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse
applicabili », laddove la controversia attiene all’applicazione di una norma legislativa, il cui tenore letterale è insuscettibile di una diversa interpretazione sul trattamento tributario del mutuo dissenso.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 10, comma 2, della l egge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che, « ove pure si ammettesse che, nel caso specifico, il contribuente si sia conformato a un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000, in virtù del principio di buona fede e legitt imo affidamento, è esclusa l’irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi moratori ma il contribuente non è certo esonerato dall’adempimento dell’obbligazione tributaria », laddove, invece, « il giudice di appello ha annullato l’intero avviso di liquidazione impugnato anziché operare la rideterminazione dell’imposta dovuta, scorporando interessi e sanzioni, e così sottraendo di fatto alla sua legittima tassazione l’atto ».
2.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio in questa sede.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 febbraio