Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7940 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7940 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11528/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, pec , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO INDIRIZZO, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente – e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 1167/5/2014, depositata il 3 novembre 2014.
Oggetto:
Mutua assistenza
internazionale
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Udite le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione in relazione al recupero di crediti Iva, oltre interessi e sanzioni, per gli anni 1996-1998, della Germania, in regime di collaborazione intracomunitaria, deduce ndo l’omessa notifica dell’atto presupposto , l’intervenuta decadenza dell’azione erariale posto che l’atto impositivo tedesco era divenuto definitivo nel 2004, sicché la notifica della cartella, avvenuta in data 29 dicembre 2009, era tardiva in quanto effettuata oltre il termine ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché l’errata sua identificazione quale soggetto passivo della pretesa, da individuare nella società e non nel contribuente
L’RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla tardività della notificazione della cartella; concludeva per il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto alle contestazioni sul merito della pretesa tributaria.
RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, eccepiva la tardività della notifica del ricorso introduttivo effettuata nei suoi confronti.
L’impugnazione era accolta dalla CTP di Teramo, la cui decisione era confermata dalla CTR in epigrafe, che, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva fondate le eccezioni di decadenza, di mancata notifica dell’atto presupposto e di errata identificazione del debitore.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con otto motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
In prossimità dell’udienza NOME NOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR dichiarato inammissibile per tardività della notifica il ricorso avverso RAGIONE_SOCIALE, notificato a mezzo posta, con consegna avvenuta oltre il termine di sessanta giorni e in assenza di prova della data di spedizione, da cui l’inammissibilità del motivo con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 25, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973.
1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione alla medesima questione di cui al primo motivo, violazione degli artt. 20, comma 2, e 21 d.lgs. n. 546 del 1992.
I motivi, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
2.1. Quanto alla prima censura è sufficiente osservare che la denuncia di omessa pronuncia non può essere proposta per asseriti errores in procedendo (v. ex multis Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 6174 del 14/03/2018; Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 22952 del 10/11/2015).
2.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
L’eventuale tardiva notifica all’agente della riscossione, oltre che carente per specificità per l’omessa riproduzione della documentazione relativa all’asserita difettosa notifica, a fronte della regolare notifica nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, lungi dal determinare l’improcedibilità del ricorso (già ritualmente incardinato rispetto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), integrava una mera nullità, peraltro sanata dalla costituzione del concessionario, e, in ogni caso, non determinava l’inammissibilità del
motivo di ricorso sull’asserita decadenza per tardività della notifica atteso il consolidato principio secondo cui in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio (v. ex multis Cass. n. 10019 del 24/04/2018; v., in termini ampi, Sez. U, n. 16412 del 25/07/2007).
La doglianza, dunque, è anche carente di decisività.
Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 8, 8, comma 1, 9, comma 2, d.lgs. n. 69 del 2003, 6, 14, 15 dir. n. 2008/55/CE, 7 e 10 della Convenzione amministrativa e giudiziaria in materia tributaria Italia-Germania del 9 giugno 1938, approvata con r.d.l. n. 1676 del 1938 per aver la CTR ritenuto l’Amministrazione finanziaria decaduta per essere stata la cartella notificata oltre il termine biennale ex art. 25, comma 1, lett. c), cit.
3.1. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c., violazione e falsa applicazione della Convenzione amministrativa e giudiziaria in materia tributaria Italia-Germania del 9 giugno 1938, approvata con r.d.l. n. 1676 del 1938 e difetto di giurisdizione per aver la CTR ritenuto estinto per prescrizione il credito, così esorbitando dai limiti della giurisdizione italiana.
3.2. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto estinto per prescrizione il credito per il decorso del termine ex art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003.
3.3. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003 e dell’art. 14 dir. n. 2008/55/CE per aver la CTR ritenuto estinto il credito per decorrenza del termine ex art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003, inidoneo a
svolgere tale effetto in quanto relativo solo al termine per l’autorità richiedente (la Germania) per l’inoltro della domanda di recupero.
3.4. Il settimo motivo denuncia nuovamente, ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c., difetto di giurisdizione per aver la CTR accolto i lamentati vizi di omessa notifica dell’atto presupposto tedesco e di errata individuazione del soggetto passivo del tributo.
3.5. L’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR esaminato, e accolto, il nuovo motivo, dedotto per la prima volta in appello, della nullità del l’iscrizione a ruolo per non esser stati gli atti dell’autorità tedesca tradotti in italiano.
La sentenza della CTR preliminarmente disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che i motivi del ricorrente sono tutti relativi a vizi del ruolo.
Nel merito, la statuizione si fonda su una pluralità di rationes . In particolare:
a ) l’azione erariale è decaduta per il decorso del termine biennale ex art. 25, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973;
b ) osta all’emissione della cartella l’art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003 per il superamento di cinque anni dalla domanda iniziale per il recupero dei crediti;
c ) l’atto presupposto non è stato notificato;
è errata l’individuazione del soggetto passivo.
4.1. Orbene, seppure debba darsi atto che tutte le suddette ragioni siano state oggetto di censura, va rilevato che la ratio sub d) è stata denunciata solo con il settimo motivo, con cui è stato specificamente lamentato quanto segue:
« Orbene, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, sopra integralmente trascritta, la CTR ha, l’altro, condiviso, accogliendole, le altre doglianze del contribuente, concernenti la
mancata notifica dell’atto presupposto (e cioè il provvedimento amministrativo esecutivo n. 147NUMERO_DOCUMENTO.4 emesso in data 8 marzo 2004 dall’RAGIONE_SOCIALE di Monaco, e resosi definitivo per omessa impugnazione) e la errata individuazione del soggetto passivo del tributo richiesto dall’autorità tedesca.
Sennonché tali profili attengono alla fondatezza nel merito della pretesa tributaria avanzata dall’autorità tedesca e pertanto esulano dalla giurisdizione del giudice italiano per rientrare in quella del giudice germanico .»
4.2. La doglianza così formulata è tuttavia inammissibile, non cogliendo l’effettiva ratio decidendi della decisione.
La CTR, infatti, sulla questione ha affermato:
« riguardo agli altri motivi di impugnazione, si ritiene che sia … sia l’errata individuazione del soggetto passivo siano frutto della non osservanza da parte dell’Amministrazione Finanziaria di un corretto procedimento di formazione della pretesa giudiziari a … »
« … nel caso de quo, non c’è traccia di alcuna traduzione per cui è comprensibile che l’ufficio emittente del ruolo possa essere incorso nell’errata individuazione del soggetto passivo ».
4.3. La sentenza, dunque, non ha affermato -come ritiene l’RAGIONE_SOCIALE -che l’atto impositivo tedesco avesse erroneamente identificato il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria ma ha invece concluso che tale errore inficiava la cartella emessa per la riscossione del credito, asseritamente non fedele rispetto alla pretesa estera.
Da ciò, tra l’altro, l’insussistenza, in parte qua , del lamentato difetto di giurisdizione trattandosi di vizio inficiante la procedura di riscossione.
4.4. Né la censura della suddetta ratio è recuperata con quanto denunciato con l’ottavo motivo, con cui viene solo lamentata la novità della statuizione sull’omessa traduzione degli atti dell’autorità tedesca .
Anche questo motivo neppure coglie che la considerazione della CTR integra, in realtà, una mera argomentazione per spiegare l’errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’intestare la cartella, prospettazione questa, invece, non oggetto di deduzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in alcuno dei motivi dedotti.
Ne consegue che, stabilizzatasi tale autonoma ratio decidendi , il ricorrente non ha interesse all’esame dell e ulteriori censure in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. n. 15399 del 13 giugno 2018; Cass. n. 9752 del 18 aprile 2017).
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza, escluso il concessionario, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese a favore di COGNOME NOME che liquida in complessive € 7. 600,00, oltre € 200,00 per es borsi, Iva e accessori di legge.
Deciso in Roma, il 14 febbraio 2024